Legislatura: 18Seduta di annuncio: 206 del 10/07/2019
Primo firmatario: FERRO WANDA
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 10/07/2019
Ministero destinatario:
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
- MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
- MINISTERO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega Delegato a rispondere Data delega PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10/07/2019 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10/07/2019 Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE delegato in data 26/07/2019
FERRO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro per gli affari regionali e le autonomie. — Per sapere – premesso che:
ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, i consiglieri di parità sono nominati, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, a livello nazionale, regionale e della città metropolitana e degli enti di area vasta, a seguito di pubblica selezione, senza alcuna differenziazione per quanto attiene ai requisiti richiesti;
i consiglieri di parità svolgono funzioni di promozione e di controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e di non discriminazione tra donne e uomini nel lavoro e nell'esercizio delle funzioni loro attribuite, sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di segnalazione all'autorità giudiziaria dei reati di cui vengono a conoscenza in ragione del loro ufficio;
con decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, sono stati modificati gli articoli 17 e 18 del decreto legislativo n. 198 del 2006 con riferimento alla determinazione delle indennità spettante ai consiglieri di parità;
ai sensi di quanto previsto dalle norme citate, con deliberazione del 21 settembre 2017, la Conferenza unificata ha determinato, per le annualità 2018-2019, un valore di euro 90,00 lorde per le indennità delle consigliere regionali e di euro 68,00 lorde per quelle delle consigliere provinciali, ferma restando la facoltà di aumentare tali importi da parte degli enti territoriali;
con deliberazione della Conferenza unificata del 3 luglio 2019 (repertorio atti n. 62/CU), le suddette indennità sono state aggiornate per gli anni 2019 e 2020 nel seguente modo:
«l'indennità mensile attribuita alle consigliere e ai consiglieri di parità regionali effettive/i è fissata da un massimo di euro 780 lordi a un minimo di euro 390 lordi e alle consigliere/i di parità regionali supplenti è fissata da un massimo euro 390 lordi a un minimo di euro 195 lordi;
l'indennità mensile attribuita alle consigliere e ai consiglieri di parità delle città metropolitane e delle Province effettive/i e supplenti è fissata rispettivamente nella misura di almeno 68 euro lordi e 34 euro lordi» –:
quali siano le motivazioni addotte a giustificazione del trattamento economico differenziato;
quali siano i criteri adottati per la determinazione dell'indennità dei consiglieri di parità regionali e di quelli delle città metropolitane e delle province;
se il Governo non intenda adottare iniziative, per quanto di competenza, per eliminare una palese discriminazione tra le consigliere regionali e quelle degli altri enti territoriali non giustificata dal ruolo e/o dalle funzioni svolte.
(4-03287)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):parita' di trattamento
supplente
condizione della donna