Legislatura: 18Seduta di annuncio: 201 del 02/07/2019
Primo firmatario: RAMPELLI FABIO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 02/07/2019
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 02/07/2019
SOLLECITO IL 26/03/2021
RAMPELLI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
la responsabilità e il risarcimento dei danni connessi al trasporto via mare di sostanze pericolose e nocive sono regolamentati dalla Convenzione internazionale sulla responsabilità e sul risarcimento per i danni causati dal trasporto di sostanze pericolose e nocive, la «Convenzione Hns» del 1996, successivamente modificata dal protocollo del 2010;
la «Convenzione Hns 2010» disciplina la responsabilità per i danni connessi al trasporto via mare delle sostanze Hns, secondo il principio per il proprietario della nave di limitare la propria responsabilità oggettiva entro determinate soglie, e prevede un fondo (Iocp Fund) per l'indennizzo dei sinistri che le oltrepassano, alimentato dagli «enti ricevitori» delle merci coinvolte;
attraverso la Convenzione del 1996 si era dimostrato difficoltoso effettuare un monitoraggio esaustivo delle sostanze interessate, fatto che ha portato l'Assemblea del fondo'92 dell’Iocp fund, nell'ottobre 2007, a creare un gruppo di riflessione (GdR);
in quella sede è stato elaborato il protocollo 2010, che solleva dalla contribuzione le imprese riceventi le merci Hns in colli, pur mantenendo il vantaggio dell'indennizzo in caso di sinistri;
dai documenti relativi a tale normativa sono emerse due criticità: l'introduzione del principio acquatico nell'Imdg Code, che modifica la portata della Convenzione allargandola a tutto il sistema acquatico, e il mancato rispetto del principio ambientale «chi inquina paga»;
in seno al GdR era stato affermato che l'esigenza del protocollo nasceva dalla nozione del «ricevitore effettivo» e come motivazione era stato presentato il risultato di uno studio del Gruppo internazionale di protezione e indennizzo, 92FUND/WR5/5, relativo all'incidenza di queste merci sui sinistri verificatesi in un arco temporale di cinque anni – dal 2002 al 2007 – come se la Convenzione Hns fosse stata in vigore;
lo studio mostrava come alcun sinistro legato al trasporto delle Hns in colli oltrepassasse i limiti di responsabilità del proprietario della nave;
lo studio effettuato, tuttavia, era carente di una informazione strategica: il recepimento nel settembre 2007 del principio acquatico nell'Imdg Code, senza il quale potevano essere presi in considerazione solo i sinistri legati all'ambiente marino e non anche quelli connessi al trasporto intermodale;
con il principio acquatico, invece, dal 2010 debbono essere presi in considerazione tutti i sinistri che possono avvenire durante il trasporto definito per mare, ma di fatto intermodale;
per quanto attiene al mancato rispetto del principio ambientale «chi inquina paga», dalla definizione di «trasporto per mare» all'articolo 1, punto 9, della Convenzione Hns 2010 si evince l'importanza della responsabilità ambientale connessa al mezzo di trasporto e voler trasferire la responsabilità del trasporto delle merci in colli sulle merci trasportate alla rinfusa comporterebbe una aperta contraddizione con la convenzione medesima, in aperta violazione di tale principio;
il rimborso ammonta a circa 320 milioni di dollari per ciascun incidente e si comprende anche l'importanza della frequenza dei sinistri;
non può rappresentare una soluzione al problema neanche l'innalzamento dell'impegno armatoriale del 15 per cento delle merci trasportate alla rinfusa per i rischi legati a quelle trasportate in colli;
ove non siano chiarite le criticità segnalate, l'Italia rischia di pagare circa il dieci per cento dell'inquinamento acquatico del mondo senza alcuna responsabilità;
la Convenzione Hns 2010 apre una nuova era nel contrasto all'inquinamento legato all'industria dei trasporti –:
quali iniziative intendano assumere per affrontare i problemi descritti in premessa, conseguenti all'introduzione del «principio acquatico» nella «Convenzione 2010», e se non ritengano di informare delle criticità segnalate anche i competenti organi dell'Unione europea.
(4-03225)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):impresa multinazionale
trasporto di merci pericolose
trasporto merci