ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03171

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 196 del 25/06/2019
Firmatari
Primo firmatario: MUGNAI STEFANO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 25/06/2019


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 25/06/2019
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-03171
presentato da
MUGNAI Stefano
testo di
Martedì 25 giugno 2019, seduta n. 196

   MUGNAI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   con la sentenza del dicembre 2017 la Corte di Cassazione ha sancito, in via definitiva, che la comunità «Il Forteto» era un luogo non di accoglienza ma di sevizie e violenze, fisiche e psicologiche – una vera e propria setta, articolata formalmente in un'associazione, una fondazione e una cooperativa agricola – e che al Forteto le violenze si sono veramente verificate, confermando la responsabilità accertata dalla corte d'appello che aveva inflitto al fondatore della comunità, Rodolfo Fiesoli, «il profeta», una pena di 15 anni e 10 mesi di reclusione per violenza sessuale e maltrattamenti ai danni di numerosi ragazzi affidati alla comunità, molti dei quali hanno rivissuto i drammi subiti testimoniando davanti alla Corte;

   la Corte di Cassazione aveva rinviato alla stessa corte d'appello la ridefinizione giuridica di un reato (la violenza sessuale di gruppo su un minore invece della violenza sessuale tout court) e una conseguente diversa quantificazione della pena;

   su tale punto, gli avvocati di Fiesoli hanno sostenuto che, essendo la pena ancora da quantificare in modo completo, il verdetto di condanna non potesse ritenersi definito e quindi l'imputato doveva essere scarcerato: la corte di appello di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta proposta nell'interesse del Fiesoli di annullamento dell'ordine di esecuzione emesso dalla locale procura generale e ha rideterminato la pena in concreto eseguibile allo stato in quella di sei anni e due mesi di reclusione;

   la Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso, poiché «la pena posta in esecuzione non è stata ancora determinata con pronuncia sul punto irrevocabile» specificando altresì che «il fatto che il risultato finale non potrà consistere in una pena inferiori a quella ora posta in esecuzione non significa che la pena sia stata già definita»;

   accogliendo il ricorso proposto dai difensori contro l'ordine di carcerazione emesso dalla procura generale di Firenze il 22 dicembre 2017, si è permesso al Fiesoli di uscire dal carcere e così lasciare andare in frantumi i due anni di processo e le oltre novanta udienze sulla vicenda della comunità «Il Forteto», quando il 5 luglio 2018 la prima sezione della Corte di Cassazione ha nuovamente disposto la scarcerazione di Fiesoli;

   di recente, la corte d'appello di Firenze ha poi assolto in appello Rodolfo Fiesoli nel cosiddetto «Fiesoli-bis», un procedimento che lo vede accusato di violenze sessuali simili a quelle del processo principale, ma ai danni di un solo minore che frequentava saltuariamente la comunità di Vicchio, la cui denuncia era arrivata successivamente;

   in primo grado, Fiesoli era stato condannato a 8 anni in rito abbreviato, ma la seconda sezione della corte d'appello ha ribaltato la sentenza, assolvendolo perché «il fatto non sussiste»;

   ad oggi, quindi, il Fiesoli è libero. Risulta all'interrogante che il Fiesoli è stato visto (e fotografato) in un bar di Aulla, mentre si avvicina a due ragazzi minorenni, provando a conversare con loro. Si tratta di un fatto inqualificabile, dato che è incredibile poter pensare che un uomo condannato per violenza sessuale e maltrattamenti ai danni di numerosi ragazzi possa agire indisturbato continuando ad importunare minorenni indifesi, ponendoli in una situazione di grave pericolo –:

   se, alla luce dell'assoluta abnormità del caso di cui in premessa, non intenda assumere iniziative normative per evitare che si verifichino per il futuro situazioni come quelle descritte, assicurando un ragionevole equilibrio tra le garanzie costituzionali relative alla libertà personale e le esigenze di tempestiva esecuzione delle sentenze di condanna relative a reati di particolare gravità.
(4-03171)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

violenza sessuale

reato

minore eta' civile