ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03143

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 194 del 21/06/2019
Firmatari
Primo firmatario: PALMISANO VALENTINA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 21/06/2019


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 21/06/2019
Stato iter:
25/02/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 25/02/2020
MAURI MATTEO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
Fasi iter:

SOLLECITO IL 15/10/2019

RISPOSTA PUBBLICATA IL 25/02/2020

CONCLUSO IL 25/02/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-03143
presentato da
PALMISANO Valentina
testo di
Venerdì 21 giugno 2019, seduta n. 194

   PALMISANO. — Al Ministro dell'interno, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   notizie di stampa recenti (Lecce Prima del 25 marzo 2019, Ostuni Notizie del 5 maggio 2019, La Gazzetta del Mezzogiorno del 7 giugno 2019) hanno portato all'attenzione dell'opinione pubblica la vicenda relativa a 30 dipendenti, su un totale di circa 500, della ditta Gial Plast s.r.l. – Servizi di Igiene Urbana e Ambientale, con sede a Taviano (LE), ai quali, dopo una prima lettera del 16 aprile 2019 recante una contestazione disciplinare da parte del datore di lavoro, in data 8 maggio 2019 è stato comunicato, attraverso una seconda missiva, il licenziamento disposto nei loro confronti, a seguito di una informativa interdittiva ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011, emessa dalla prefettura di Lecce nei confronti della Gial Plast s.r.l., per la quale veniva decretata la cancellazione dall'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta «white list») dovuta, secondo quanto comunicato dai vertici della società, anche alla sussistenza di condanne penali in capo ai dipendenti sopracitati;

   in particolare, a questi ultimi è stata contestata, a seguito di specifici accertamenti che hanno evidenziato le condanne penali passate, una incompatibilità con le prescrizioni normative in materia a cui sono soggette le imprese, in materia di legge antimafia;

   secondo le stesse fonti di stampa in molti casi si tratterebbe di carichi pendenti molto risalenti nel tempo e non riferibili ad ipotesi di possibile infiltrazione mafiosa (ad esempio furto di bicicletta);

   su analoga vicenda è intervenuta anche la sentenza n. 11189 del 2018 del tribunale di Bari che ha accolto il ricorso di un dipendente nei confronti della società datrice di lavoro sottoposta a interdittiva antimafia, annullando il licenziamento disposto nei confronti del lavoratore e condannando l'azienda al reintegro dello stesso nel posto di lavoro e al pagamento di una indennità risarcitoria sino all'effettiva integrazione;

   di recente un caso simile si è verificato per 14 lavoratori della società pugliese Ecotecnica, operante nella raccolta dei rifiuti, preventivamente sospesi dall'azienda perché gravati da precedenti penali, successivamente ricollocati nella stessa a seguito del «congelamento» dei provvedimenti di sospensione a loro carico e in attesa di un tavolo di discussione tra società e sindacati sulla vicenda –:

   quali iniziative di carattere normativo, il Governo intenda porre in essere per impedire che l'applicazione della cosiddetta «interdittiva antimafia» generi risvolti abnormi, come nel caso dei lavoratori della Gial Plast s.r.l. che hanno scontato condanne risalenti a 20-25 anni fa non attinenti a reati di stampo mafioso.
(4-03143)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 25 febbraio 2020
nell'allegato B della seduta n. 311
4-03143
presentata da
PALMISANO Valentina

  Risposta. — Sulla questione concernente i licenziamenti di trenta dipendenti della Gial Plast s.r.l., impresa operante nel settore dei rifiuti e titolare del servizio di raccolta in molti comuni del Salento e della Puglia, disposti a seguito di interdittiva antimafia, adottata dalla prefettura di Lecce in data 15 marzo 2019, giova evidenziare, in via preliminare, i caratteri propri di tale provvedimento amministrativo.
  L'interdittiva antimafia è un provvedimento di carattere amministrativo avente natura cautelare e preventiva (Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 30 gennaio 2019, n. 758), adottato in un'ottica di bilanciamento tra la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e la libertà di iniziativa economica riconosciuta dall'articolo 41 della Costituzione, ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011 (cosiddetto codice antimafia), nell'ambito di una fattispecie di «pericolo» e non di «danno».
  In relazione al caso specifico, si precisa che nell'interdittiva antimafia in questione sono state prese in considerazione le posizioni di ben quarantasette soggetti controindicati, numero non certamente trascurabile, alcuni dei quali in servizio alla data dell'interdittiva stessa ed altri che avevano prestato servizio per la società in passato. Tra costoro figuravano sia soggetti ai vertici di una consorteria mafiosa sia soggetti appartenenti a famiglie notoriamente legate agli ambienti della locale criminalità organizzata di stampo mafioso.
  Secondo quanto riferito dalla prefettura di Lecce, la stampa locale ha dato ampio risalto alla notizia dell'interdittiva antimafia a carico della Gial Plast e, a seguito del clamore mediatico suscitato, si è sviluppata un'accesa azione di protesta coordinata dalle organizzazioni sindacali che hanno lamentato l'avvio di procedure di sospensione dei lavoratori gravati da precedenti penali.
  Il 1° aprile 2019 il prefetto di Lecce ha incontrato i rappresentanti delle organizzazioni sindacali ai quali ha riferito che il procedimento volto all'adozione di una misura interdittiva antimafia si caratterizza per essere molto articolato, riguardando una molteplicità di aspetti, evidenziando come nel caso di specie, la circostanza dei precedenti penali dei lavoratori dell'impresa avesse rappresentato solo uno degli elementi indiziari che ha portato all'adozione del provvedimento.
  Va, dunque, precisato che l'interdittiva antimafia, lungi dall'essere una misura afflittiva a carico dei lavoratori, ha come obiettivo quello di «affermare ... il “potere della legge” verso il contropotere perseguito dalle mafie» (Consiglio di Stato, sentenza 758/2019 cit.).
  Tale provvedimento, come detto di carattere preventivo, non può essere rappresentato come una minaccia per i lavoratori, costituendo invece uno strumento di contrasto all'infiltrazione mafiosa nel mondo imprenditoriale.
  Si precisa, inoltre, che la Gial Plast s.r.l., a seguito dell'adozione dell'interdittiva antimafia, è stata altresì destinataria di due provvedimenti prefettizi di applicazione della misura della straordinaria e temporanea gestione ai sensi dell'articolo 32 del decreto-legge n. 90 del 2014, adottati sia per assicurare la continuità di un servizio pubblico essenziale e indifferibile, quale è quello di igiene urbana e raccolta differenziata dei rifiuti svolto dall'impresa, sia per salvaguardare i livelli occupazionali della stessa azienda.
  La misura della straordinaria e temporanea gestione della Gial Plast s.r.l. è stata poi sostituita dal controllo giudiziario disposto
ex articolo 34-bis, comma 6, del decreto legislativo n. 159 del 2011 del Tribunale di Lecce Seconda sezione penale – Ufficio misure di prevenzione con ordinanza n. 140/2019 in data 28 giugno 2019, depositata il 4 luglio 2019, per la durata di anni due, a seguito di apposita istanza presentata dalla compagine societaria.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Matteo Mauri.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

mafia

societa' di servizi

prestazione di servizi