ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03119

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 192 del 19/06/2019
Firmatari
Primo firmatario: BIGNAMI GALEAZZO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 19/06/2019


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 19/06/2019
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-03119
presentato da
BIGNAMI Galeazzo
testo di
Mercoledì 19 giugno 2019, seduta n. 192

   BIGNAMI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   con messaggio n. 689 del 20 febbraio 2019 l'Inps ha brevemente riepilogato tutte le prestazioni a sostegno del reddito e della relativa obbligatorietà del dato di residenza;

   la condizione di irreperibilità o di «senza fissa dimora» comporta la cancellazione dall'anagrafe comunale e produce conseguenze anche su alcune prestazioni come il bonus asilo nido e l'assegno di natalità. Per le prestazioni previdenziali, come per esempio anche NASpI e DIS-COLL, la condizione di irreperibilità/senza fissa dimora non costituisce elemento ostativo al riconoscimento dei suddetti trattamenti e dunque anche per quelle prestazioni soggette a obbligo di Did (Dichiarazione di immediata disponibilità);

   la condizione di irreperibilità o senza fissa dimora, in particolare, potrebbe risultare a parere dell'interrogante, e per ovvi motivi, incompatibile con la Did. Il soggetto resosi irreperibile non è infatti facilmente rintracciabile e, dunque, suscettibile di sottrarsi a obblighi di varia natura come, tra l'altro, anche il pagamento di bollette o sanzioni, così come appare quantomeno difficile e complicato che una persona irreperibile o senza fissa dimora possa essere contattato da un centro per l'impiego;

   la condizione di irreperibilità e di senza fissa dimora sembra non essere elemento ostativo nemmeno per il mantenimento del reddito di cittadinanza. Se infatti per l'accesso al reddito di cittadinanza la residenza sul territorio italiano è condizione necessaria per il suo ottenimento, non sembra essere sufficientemente chiara per l'interrogante la eventuale procedura di decadenza del beneficio nel caso in cui il soggetto beneficiario diventi irreperibile o senza fissa dimora dopo aver ottenuto il reddito di cittadinanza –:

   quali iniziative normative si intendano assumere per superare le criticità di cui in premessa e in particolare per chiarire che il diritto a prestazioni previdenziali e di sostegno al reddito decada in caso di irreperibilità o nel caso in cui il soggetto risulti senza fissa dimora e quindi difficilmente rintracciabile anche per poter essere contattato da un centro per l'impiego;

   se si intendano adottare iniziative di competenza per far sì che il beneficiario della prestazione dimostri periodicamente la propria presenza sul territorio nazionale;

   quali iniziative si intendano adottare per evitare che persone irreperibili, e dunque non rintracciabili, siano beneficiari di provvidenze economiche da parte dello Stato;

   posto che l'essere senza fissa dimora è, in molti casi, una condizione derivante da cause di forza maggiore e dunque non volontaria, quali iniziative si intendano assumere per garantire non solo un indirizzo «fittizio» (che di fatto già esiste) ma soprattutto la rintracciabilità dei soggetti senza fissa dimora, stabilendo controlli periodici e una soglia temporale oltre la quale il soggetto senza fissa dimora venga dichiarato irreperibile.
(4-03119)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

ufficio del lavoro