ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03070

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 189 del 12/06/2019
Firmatari
Primo firmatario: TORTO DANIELA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 12/06/2019


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 12/06/2019
Stato iter:
22/12/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 22/12/2019
SIBILIA CARLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 22/12/2019

CONCLUSO IL 22/12/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-03070
presentato da
TORTO Daniela
testo di
Mercoledì 12 giugno 2019, seduta n. 189

   TORTO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   la dimostrazione dei risultati di gestione di un comune avviene mediante il rendiconto della gestione, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale;

   ai sensi dell'articolo 227 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il rendiconto della gestione deve essere deliberato entro il 30 aprile dell'anno successivo dall'organo consiliare. La proposta deve essere messa a disposizione dei componenti dell'organo consiliare almeno 20 giorni prima dell'inizio della sessione consiliare in cui sarà esaminato il rendiconto;

   secondo il comma 2-bis dell'articolo 227 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo, si applica la procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che prevede anche lo scioglimento del comune che non approva il bilancio entro i termini stabiliti;

   nel comune di San Giovanni Teatino, nella provincia di Chieti, la mancata approvazione entro i termini previsti sembra essere diventata una condotta consolidata da parte dell'amministrazione;

   i consiglieri di minoranza del comune San Giovanni Teatino nella provincia di Chieti in data 10 maggio 2019 hanno segnalato al prefetto di Chieti l'avvenuta scadenza dei termini entro il quale approvare il bilancio. Nella stessa segnalazione si chiedeva al prefetto di assegnare un termine di 20 giorni per portare in discussione lo strumento finanziario;

   ad oggi, nulla è accaduto: a giudizio dell'interrogante, i tempi previsti dalla normativa vigente ai fini di un eventuale commissariamento devono necessariamente tener conto che il rendiconto deve essere deliberato entro il 30 aprile e che ad oggi, nonostante i solleciti, si è ad oltre un mese dalla scadenza prevista per la sua approvazione –:

   quali iniziative si intendano intraprendere per quanto di competenza, ai sensi delle norme vigenti in materia di approvazione del rendiconto di gestione, in particolare valutando se sussistano i presupposti per l'avvio della procedura di scioglimento del consiglio comunale in questione, ai sensi dell'articolo 141, comma 2, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
(4-03070)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Domenica 22 dicembre 2019
nell'allegato B della seduta n. 281
4-03070
presentata da
TORTO Daniela

  Risposta. — Il prefetto di Chieti il 14 maggio 2019, come prassi, ha richiesto a tutti i comuni di quella provincia di fornire notizie in merito all'approvazione del rendiconto di gestione per l'esercizio 2018, che, come ricordato nel testo dell'interrogazione, deve essere deliberato entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello dell'esercizio cui fa riferimento – ai sensi dell'articolo 227, comma 2, del decreto legislativo n. del 2000.
  Il sindaco di San Giovanni Teatino, il 7 giugno 2019, ha dato riscontro alla predetta richiesta comunicando la mancata deliberazione del predetto rendiconto.

  Pertanto, l'11 giugno 2019, il prefetto ha diffidato il consiglio di quel comune all'adozione della delibera in questione, assegnando un termine di 20 giorni dalla notifica del provvedimento a tutti i consiglieri comunali.
  Il 6 luglio 2019, il consiglio comunale di San Giovanni Teatino ha approvato il rendiconto di gestione relativo all'esercizio finanziario 2018, nel termine prescritto, atteso che le predette notifiche sono state ultimate il giorno 24 giugno 2019.
  Su un piano più generale va anche evidenziato che, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, «tutta la procedura prevista nell'articolo 141, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 è essenzialmente finalizzata a sollecitare l'approvazione del bilancio e dei rendiconto di gestione da parte del competente organo consiliare, ponendosi l'intervento sostitutivo come estrema misura sanzionatoria una volta constatato che, nonostante l'ulteriore termine appositamente assegnato dall'autorità prefettizia, l'organo consiliare sia comunque rimasto inattivo non provvedendo in merito: ne discende che deve propendersi per la natura ordinatoria-acceleratoria sia del termine di legge per l'approvazione del bilancio e del rendiconto, sia del termine ultimo fissato su iniziativa – dell'autorità prefettizia; in altre parole, l'inosservanza del termine di legge per l'approvazione ad opera del consiglio comunale del rendiconto di gestione non ha come conseguenza automatica lo scioglimento dello stesso, ma comporta l'apertura di un procedimento sollecitatorio, caratterizzato dall'assegnazione di un ulteriore termine acceleratorio, che può anche condurre all'adozione della grave misura dello scioglimento, ma solo a seguito della constatata inadempienza all'intimazione puntuale ed ultimativa dell'autorità prefettizia, che attesti l'impossibilità o la riottosità del Consiglio a procedere all'approvazione del documento contabile anche oltre il termine assegnato (cfr. in tal senso Consiglio di Stato, Sez. V, 19 febbraio 2007, n. 826); (...) la disposizione in commento è ispirata da una pervasiva logica sollecitatoria, tesa a consentire fino all'ultimo la libera espressione ed il mantenimento dell'assemblea scelta dal corpo elettorale» (così TAR Calabria, sezione Reggio Calabria, sentenza n. 195/2019, richiamando TAR Napoli, sezione I, sentenza n. 3574/2013; analogamente,
ex multis, TAR Salerno, sezione II, sentenza n. 596/2018).
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Carlo Sibilia.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

comune

bilancio