Legislatura: 18Seduta di annuncio: 186 del 07/06/2019
Primo firmatario: PROVENZA NICOLA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 07/06/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma MAMMI' STEFANIA MOVIMENTO 5 STELLE 07/06/2019 NAPPI SILVANA MOVIMENTO 5 STELLE 07/06/2019 LAPIA MARA MOVIMENTO 5 STELLE 07/06/2019 MENGA ROSA MOVIMENTO 5 STELLE 07/06/2019 SAPIA FRANCESCO MOVIMENTO 5 STELLE 07/06/2019 VOLPI LEDA MOVIMENTO 5 STELLE 07/06/2019
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 07/06/2019
PROVENZA, MAMMÌ, NAPPI, LAPIA, MENGA, SAPIA e LEDA VOLPI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
la legge 1o aprile 1999, n. 91, recante disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti, ha la finalità di assicurare che il procedimento per l'esecuzione dei trapianti avvenga secondo modalità tali da assicurare il rispetto dei criteri di trasparenza e di pari opportunità tra i cittadini, prevedendo criteri di accesso alle liste di attesa determinati da parametri clinici ed immunologici;
l'articolo 4 della succitata legge disciplina la dichiarazione di volontà in ordine alla donazione e dispone che i cittadini sono tenuti a dichiarare la propria libera volontà e sono informati che la mancata dichiarazione di volontà è considerata quale assenso alla donazione;
al successivo articolo 5 si prevede che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge il Ministro della salute, con proprio decreto, disciplina i termini, le forme e le modalità attraverso i quali notificare la richiesta di dichiarare la propria libera volontà in ordine alla donazione di organi e di tessuti del proprio corpo successivamente alla morte, a scopo di trapianto, secondo modalità tali da garantire l'effettiva conoscenza della richiesta da parte di ciascun assistito;
il decreto del Ministero della salute dell'8 aprile 2000, in cui si dettavano le disposizioni attuative relative alla dichiarazione di volontà dei cittadini sulla donazione, è stato successivamente modificato con il decreto del Ministero della salute del 11 marzo 2008 e ha previsto il coinvolgimento dei comuni e dei centri di riferimento regionali per i trapianti, in aggiunta alle strutture sanitarie già previste;
entrambi i decreti ministeriali citati tuttavia non hanno dato attuazione all'articolo 4 della legge 1o aprile 1999, n. 91, tutt'oggi vigente, in ordine al fatto che la mancata dichiarazione di volontà è considerata quale assenso alla donazione;
in attuazione della legge di stabilità 2013 è stato emanato il decreto 19 novembre 2015 del Ministero della salute che, all'articolo 16, disciplina le modalità di espressione e di modifica della volontà a donare, prevedendo che le dichiarazioni di volontà in ordine alla donazione di organi possono essere effettuate con una dichiarazione resa in carta libera o su moduli appositamente predisposti da enti pubblici e dalle associazioni dei donatori con una dichiarazione resa presso le aziende sanitarie, ospedaliere o gli ambulatori dei medici di medicina generale, presso i comuni, al momento del rinnovo della carta di identità, o presso i centri regionali per i trapianti;
appare anomalo che l'attuazione di una direttiva di tale rilevanza sia stata demandata a un decreto di natura non regolamentare (decreto ministeriale 19 dicembre 2015);
la dichiarazione di volontà a donare continua ad essere disciplinata da una norma di carattere meramente transitorio (articolo 23 della legge n. 91 del 1999) e dai decreti ministeriali succitati, applicando il principio del consenso o del dissenso esplicito nonostante la medesima norma, a tutt'oggi vigente, preveda invece il principio del silenzio assenso che non ha mai trovato attuazione;
scegliere e decidere in vita come esprimersi rispetto alla donazione rappresenta l'unico modo per elaborare una posizione personale in merito ed esser certi che questa venga rispettata –:
se il Ministro interrogato intenda dare attuazione quanto previsto dalla legge n. 91 del 1999 in tema di silenzio assenso «informato», tenuto conto che sono trascorsi oltre 20 anni e l'anagrafe informatizzata dei soggetti assistiti dal sistema sanitario nazionale avrebbe dovuto essere attiva.
(4-03038)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):trapianto di organi