ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02979

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 180 del 29/05/2019
Firmatari
Primo firmatario: FITZGERALD NISSOLI FUCSIA
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 29/05/2019


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE delegato in data 29/05/2019
Stato iter:
19/07/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 19/07/2019
DEL RE EMANUELA CLAUDIA ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 19/07/2019

CONCLUSO IL 19/07/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-02979
presentato da
FITZGERALD NISSOLI Fucsia
testo di
Mercoledì 29 maggio 2019, seduta n. 180

   FITZGERALD NISSOLI. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:

   risulta all'interrogante che il 17 aprile 2019 la cittadina italo-ecuadoriana Saarhy Viviana Betancourt – impiegata a contratto disciplinato dalla legge locale, presso l'ambasciata d'Italia a Quito, Ecuador, previa autorizzazione del 18 febbraio 2019 da parte del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale – sia stata licenziata senza che, secondo quanto risulta all'interrogante, siano state espletate le legittime procedure di attuazione del disciplinare correlato;

   sulla base degli addebiti contestati all'impiegata, alla luce di una presunta istruttoria svolta dall'ambasciata d'Italia a Quito, sarebbe stata applicata l'irrogazione della sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso ai sensi dell'articolo 166, comma 3, lettere a) e d) del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 e degli articoli 12 e 13 del contratto individuale di impiego;

   malgrado la procedura preveda che sia fornita documentazione correlata all'accusa, non risulterebbe che la lavoratrice sia stata messa nelle condizioni di farlo, con grave nocumento del diritto di difesa;

   la contestazione disciplinare riferisce di una supposta falsità di firma su alcune legalizzazioni, ma la lavoratrice non ha avuto accesso a documenti comparativi per permettere una perizia grafologica e non le è stato consentito di prendere visione del registro di accesso alla sede del 2018 contenente orari di ingresso e uscita del personale; tutto ciò solleva forti dubbi circa la correttezza del procedimento in corso;

   secondo il predetto decreto del Presidente della Repubblica la formalizzazione della risoluzione del rapporto di lavoro necessita dell'approvazione da parte dell'ispettorato del lavoro ecuadoriano, quale garante per la corretta applicazione della norma e della procedura di licenziamento;

   gli avvocati della signora Bentacourt hanno evidenziato vistosi difetti di forma e di contenuto della procedura;

   l'ispettore del lavoro, unico titolato ad emettere la decisione risolutiva secondo la legge locale, risulta sia «scomparso» e sostituito da uno nuovo, il quale ha rapidamente approvato la procedura di licenziamento, affermando di non essere a conoscenza dei contenuti critici della precedente richiesta di approfondimento; dunque la decisione appare, pronunciata da un ispettore che secondo gli stessi avvocati sarebbe incompetente a decidere;

   inoltre, l'azione amministrativa attivata avrebbe dovuto essere prescritta secondo la normativa locale, perché a quanto consta all'interrogante, proposta tardivamente rispetto alla conoscenza degli eventi contestati; elemento eccepito dai difensori locali e disatteso dal nuovo ispettore; l'attuale procedimento locale risulterebbe privo delle garanzie di imparzialità e terzietà a tutela del diritto di difesa della lavoratrice;

   i difensori italiani hanno chiesto più volte l'interessamento del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in tre diverse comunicazioni;

   il caso solleva molti interrogativi circa la disciplina in materia di impiegati a contratto della rete estera del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale: non sussiste in capo agli impiegati, con contratto disciplinato da legge locale il diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento di cui all'articolo 55-bis, comma 4, del Testo unico delle leggi sul pubblico impiego (decreto legislativo n. 165 del 2001) sebbene l'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 annoveri gli impiegati a contratto tra il «personale dell'Amministrazione degli affari esteri»; vige quindi per l'interrogante una palese sperequazione in tema di diritti tra lavoratori della medesima amministrazione;

   è auspicabile un superamento delle criticità circa la disciplina concernente gli impiegati a contratto, soggetti ad ordinamento italiano e a quello locale, ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica al fine di pervenire a un'equiparazione dei diritti contrattuali, scongiurando il ripetersi di episodi come quello sopra descritto –:

   quali siano le informazioni in possesso del Ministro interrogato in merito alla vicenda della signora Betancourt, in particolare sui motivi del mancato accesso agli atti del procedimento;

   se non ritenga opportuno intervenire nella vicenda suesposta al fine di fornire alla dipendente gli elementi richiesti;

   se intenda assumere iniziative per colmare i vuoti normativi in materia di lavoratori a contratto della rete estera del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, consentendo una piena equiparazione dei diritti, attualmente sviliti, dei lavoratori.
(4-02979)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 19 luglio 2019
nell'allegato B della seduta n. 211
4-02979
presentata da
FITZGERALD NISSOLI Fucsia

  Risposta. — In primo luogo si precisa che, con riferimento all'asserito grave nocumento al diritto di difesa della dipendente a contratto, la documentazione correlata alla contestazione degli addebiti è stata fornita alla signora Betancourt in allegato all'atto stesso di contestazione del 19 dicembre 2018, vale a dire sin dall'avvio del procedimento disciplinare.
  La procedura disciplinare si è svolta nelle forme prescritte e all'interessata è stato sempre garantito l'accesso agli atti del procedimento. La signora Betancourt si è difesa, sempre con l'assistenza dei propri avvocati, in prima battuta il 2 gennaio 2019 e poi, a correzione/integrazione, il 4 gennaio 2019, presentando le proprie giustificazioni scritte.
  Dopo due accessi agli atti e un accesso alla propria postazione PC, le è stato concesso un ulteriore periodo di 10 giorni, oltre il termine stabilito, per l'eventuale integrazione delle proprie giustificazioni. Il diritto alla difesa della signora Betancourt è stato dunque ampiamente garantito in tutte le forme e in ogni momento del procedimento.
  Corre poi l'obbligo di precisare che tutti gli atti richiesti dalla signora Betancourt sono stati forniti in copia ad eccezione dei seguenti:

   registro di ingresso e uscita del personale dalla sede (diniego motivato dalla concomitante necessità di tutelare la privacy di soggetti terzi, nonché dalla circostanza che tali registri afferiscono all'organizzazione della sicurezza della sede diplomatica);

   documenti comparativi per permettere una perizia grafologica in quanto le copie dei documenti richiesti non erano agli atti della sede. Per prassi ben nota all'interessata, i documenti legalizzati vengono consegnati al richiedente e dei medesimi non è trattenuta copia.

   In ordine all'istanza di accesso agli atti ricevuta in data 4 aprile 2019, si evidenzia che la stessa era inammissibile in quanto pervenuta quando era ampiamente esaurito il tempo a disposizione dell'interessata per la propria difesa in ambito disciplinare. Accogliendo l'invito dell'amministrazione, la signora Betancourt ha peraltro avuto modo di ripresentare l'istanza di accesso in data 14 giugno 2019 e, con l'occasione, ha ampliato la lista degli atti richiesti. Anche a tale istanza non si mancherà di dare pronto e puntuale riscontro.
   Con riferimento all'approvazione del licenziamento da parte dell'ispettorato del lavoro ecuadoriano, procedura esplicitamente prevista dal contratto d'impiego della dipendente, la stessa è stata attivata nei termini prescritti dalla normativa locale (nello specifico, entro 30 giorni dalla data in cui il Ministero ha autorizzato l'ambasciata ad irrogare la sanzione disciplinare) e, per quanto a conoscenza di questa amministrazione, si è svolta ritualmente. In ogni caso, lo svolgimento di tale procedura è di competenza esclusiva delle autorità ecuadoriane.
   Merita peraltro ricordare che il medesimo documento ispettivo (il cosiddetto «
vìsto bueno») precisa che «[..] la decisione adottata dal Funzionario della “inspección del trabajo” non pregiudica il diritto di ricorrere al Giudice del lavoro», diritto che, al momento, non risulta l'interessata abbia azionato. Si precisa che tale procedimento, ancorché posto ad ulteriore garanzia del dipendente che si giova della valutazione di un'istituzione terza (rispetto al procedimento disciplinare «interno»), quale appunto l'Ispettorato del lavoro locale, non è sottoposto al controllo di questa amministrazione.
   Più in generale si desidera assicurare che il diritto all'accesso agli atti istruttori del procedimento è sempre garantito anche al personale con contratto disciplinato da legge locale. Difatti, la summenzionata contestazione di addebiti riporta testualmente che l'interessata «potrà inoltre richiedere ai competenti uffici di questo ministero, con istanza scritta, di prendere visione ed ottenere copia degli atti del procedimento». Non può pertanto rilevarsi, a tal riguardo, sperequazione alcuna tra la tutela dei diritti del personale delle sedi estere a contratto e quella dei diritti del personale di ruolo dell'amministrazione.
La Viceministra degli affari esteri e della cooperazione internazionale: Emanuela Claudia Del Re.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

contratto

diritto del lavoro

ispettorato del lavoro