ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02964

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 178 del 27/05/2019
Firmatari
Primo firmatario: ZANICHELLI DAVIDE
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 27/05/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SPADONI MARIA EDERA MOVIMENTO 5 STELLE 27/05/2019
GRIPPA CARMELA MOVIMENTO 5 STELLE 27/05/2019


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 27/05/2019
Stato iter:
25/02/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 25/02/2020
VARIATI ACHILLE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 25/02/2020

CONCLUSO IL 25/02/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-02964
presentato da
ZANICHELLI Davide
testo di
Lunedì 27 maggio 2019, seduta n. 178

   ZANICHELLI, SPADONI e GRIPPA. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 78 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali decreto legislativo n. 267 del 2000 – Tuel, al comma 3 reca che «I componenti della Giunta Comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato»;

   nella delibera dell'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) n. 1307 del 14 dicembre 2016, recante «Richiesta di parere concernente l'applicazione dell'art. 78 comma 3 del decreto legislativo n. 267/2000 (T.U.E.L.) nei confronti dell'Assessore municipale ai lavori pubblici e del Presidente della Commissione Lavori Pubblici, entrambi esercenti, nel territorio del Municipio, la libera professione, rispettivamente, di architetto e geometra. Comune di Roma. Fascicolo n. 3721/2016», tenuto conto anche dalla delibera dell'Anac n. 833 del 3 agosto 2016, concernente «Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'ANAC in caso di incarichi inconferibili e incompatibili», l'Autorità ha ribadito e confermato che un assessore deve astenersi dall'attività professionale all'interno del comune interessato e che è «sufficiente constatare che la mancata sottoscrizione o partecipazione diretta dell'assessore alla pratica edilizia presentata presso l'ufficio tecnico, poiché curata dagli altri associati allo studio, non solleva il medesimo da quella personale responsabilità politica e deontologica cui deve essere sempre improntato il proprio comportamento»;

   il ruolo di assessore con deleghe a lavori pubblici, viabilità, sport, patrimonio presso il comune di Colorno (PR) è stato ricoperto da Valerio Manfrini;

   si apprende dalla stampa locale che tale assessore uscente dal comune di Colorno mentre ricopriva un incarico pubblico, ha continuato a lavorare al contempo come geometra nel suo studio privato. Il suo studio, infatti, avrebbe depositato oltre 50 pratiche al comune di Colorno proprio mentre lui stesso ricopriva la carica di assessore con delega ai lavori pubblici;

   si apprende, inoltre, che tale Manfrini risulta attualmente candidato sindaco nella lista civica sostenuta dal PD, con la conseguenza che possa verificarsi la possibilità che torni in campo, ricoprendo stavolta il ruolo di sindaco della città e con possibili nuove deleghe che possa lui stesso attribuirsi nelle materie di cui al comma 3 dell'articolo 78 del Tuel –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti sopra esposti;

   quali iniziative, per quanto di competenza intenda assumere, posto che l'episodio sopra illustrato potrebbe essere considerato un'ipotesi di incompatibilità anche in conformità con quanto disposto dalle delibere dell'Anac;

   se, per evitare che si verifichino spiacevoli episodi di potenziali interessi conflittuali, non ritenga opportuno adottare iniziative normative affinché siano implementate le forme di controlli e monitoraggi, rendendoli più stringenti e rigorosi per garantire un'attenta e corretta applicazione della disposizione enunciata nell'articolo 78 del Tuel.
(4-02964)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 25 febbraio 2020
nell'allegato B della seduta n. 311
4-02964
presentata da
ZANICHELLI Davide

  Risposta. — In via preliminare si osserva che l'articolo 78, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel disporre che «I componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato», mira a garantire l'imparzialità dell'azione amministrativa e si rivolge a coloro che svolgono un'attività libero-professionale nel medesimo delicato settore nel quale, come pubblici amministratori, sono chiamati a tutelare interessi della collettività locale.
  La norma sancisce, quindi, una inibizione all'esercizio della professione nel territorio amministrato, divieto che interessa ciascun componente della giunta che abbia una delle deleghe nelle materie tecniche suindicate e che fornisca prestazioni di carattere prevalentemente intellettuale nella medesima materia per la quale risulti titolare della delega. Si tratta, dunque, di un conflitto di interessi che inerisce la carica, con conseguente obbligo di astensione (Consiglio di stato, sez. IV, 4806/2014).
  In ogni caso la valutazione dell'eventuale esistenza delle cause di incompatibilità in esame è rimessa al consiglio comunale. Infatti, in conformità al generale principio per cui ogni organo collegiale è competente a deliberare sulla regolarità dei titoli di appartenenza dei propri componenti, la verifica delle cause ostative all'espletamento del mandato è compiuta con la procedura prevista dall'articolo 69 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 che garantisce il contraddittorio tra organo ed amministratore, assicurando a quest'ultimo l'esercizio del diritto di difesa e la possibilità di rimuovere, entro un congruo termine, la causa d'incompatibilità contestata.
  Venendo al caso specifico del geometra Valerio Manfrini, oggetto dell'interrogazione, si rappresenta che il medesimo, a seguito delle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014, è stato nominato assessore del comune di Colorno, con deleghe relative ai settori: lavori pubblici, viabilità, sport e patrimonio.
  In proposito il comune asserisce di aver condotto preventivamente nei confronti di tutti gli interessati opportune verifiche circa il possesso dei requisiti di legge ai fini della nomina nonché l'insussistenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità.
  In particolare, sulla questione della compatibilità o meno per il geometra Manfrini tra lo svolgimento dell'incarico professionale e l'esercizio del mandato politico-amministrativo, l'Ente ha ritenuto che la carica assessorile, in astratto, non fosse incompatibile con l'esercizio della professione privata e che tale incompatibilità fosse sufficientemente presidiata, da un lato dalla vigilanza esercitata dall'ordine professionale di appartenenza e, dall'altro, dal precetto generale nascente dal dovere di correttezza che avrebbe imposto, in capo all'interessato, l'obbligo di astenersi dall'esercizio delle funzioni nell'ipotesi in cui se ne fosse ravvisata la necessità.
  In tal senso lo stesso comune ha evidenziato che il settore tecnico non ha mai segnalato la presentazione da parte dell'assessore Manfrini di pratiche che potessero configurare un'ipotesi di incompatibilità tra il ruolo politico e quello professionale.
  Per completezza di informazione si segnala che il geometra Valerio Manfrini, candidato alla carica di sindaco delle scorse elezioni amministrative con la lista «Colorno domani – Valerio Manfrini Sindaco – Avanti insieme», non è stato eletto ed oggi è consigliere comunale di minoranza.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Achille Variati.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

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