ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02910

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 176 del 15/05/2019
Firmatari
Primo firmatario: SQUERI LUCA
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 15/05/2019


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 15/05/2019
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-02910
presentato da
SQUERI Luca
testo di
Mercoledì 15 maggio 2019, seduta n. 176

   SQUERI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   nel settore delle agenzie di assicurazione in gestione libera, esiste un contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento siglato da Anapa (Associazione nazionale agenti professionisti di assicurazione), associata a Confcommercio, e da Cgil, Cisl, Uil e Fna, sottoscritto il 15 gennaio 2018, che rinviene da altro analogo precedente scaduto (che rappresenta la continuità di tutti i precedenti contratti collettivi nazionale di lavoro dei dipendenti di agenzia di assicurazione) ed un altro contratto siglato da Sna (Sindacato nazionale agenti), non associata ad alcuna confederazione nazionale, e da Fesica e Fials, sindacati che rappresentano badanti e lavoratori stranieri, associati a Confsal;

   diverse sentenze (da ultimo tribunale di Genova 1° febbraio 2019, n. 1064) hanno accertato che quello Anapa è il contratto collettivo di riferimento del settore merceologico di appartenenza, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge n. 338 del 1989, che stabilisce come «la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo»;

   l'interrogante al riguardo evidenzia come sia in corso attualmente una campagna denigratoria di Sna nei confronti di Anapa volta a screditarne la rappresentanza e rappresentatività nella categoria di riferimento, con la diffusione di dati non corrispondenti al vero (ad esempio, quello per cui a Sna sarebbero associati il 95 per cento degli agenti di assicurazione in gestione libera, circostanza oggettivamente impossibile posto che dei circa 10.000 agenzie operanti attualmente nel territorio nazionale tramite propria organizzazione di dipendenti circa 2.600 risultano iscritti ad Anapa, che opera nell'ambito di Confcommercio con una corposa ed articolata struttura organizzativa su tutto il territorio nazionale ed aderisce al Bipar, The European Federation of Insurance Intermediaries con sede in Bruxelles; peraltro tali 2.600 iscritti danno lavoro a circa 10.000 dipendenti, oltre un terzo dell'intera forza lavoro del settore);

   dalle indagini svolte dall'Ispettorato del lavoro risulta che Fesica e Fials non hanno associati tra i dipendenti delle agenzie di assicurazione e che essi stessi siano sindacati assai «evanescenti» (dalla menzionata sentenza risultano le seguenti testimonianze rese dagli ispettori: «nel corso dell'accertamento non abbiamo trovato traccia dei due sindacati Fesica e Fisals; abbiamo reperito un indirizzo dove abbiamo trovato un Club del Genova, che ci è stato detto era sempre stato lì». Circa gli statuti di questi due sindacati: «uno limitava l'iscrivibilità ai soli extracomunitari (nelle agenzie visitate non abbiamo trovato alcun dipendente extra comunitario) e l'altro si limitava a indicare le fattispecie di cui si occupava tra le quali non erano previsti il settore del credito e quello assicurativo»);

   l'Ispettorato nazionale del lavoro già con circolare n. 3/2018 si è espresso nella valorizzazione dei contratti leader di settore onde evitare una proliferazione al ribasso dei contratti collettivi con effetti di dumping sociale; anche il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (nota del 24 marzo 2015), si è analogamente espresso, rilevando che il minimale di retribuzione imponibile a fini contributivi deve ricercarsi nei minimali previsti dal Ccnl siglato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative (Anapa e Cgil, Cisl e Uil); nonostante quanto suddetto, l'interrogante evidenzia altresì come vi siano prassi interpretative difformi presso le diverse sedi degli ispettorati del lavoro che alimentano incertezze applicative –:

   quali orientamenti il Ministro intenda esprimere, per quanto di competenza, con riferimento a quanto esposto in premessa;

   se non ritenga opportuno, nell'ambito delle proprie competenze, intraprendere adeguate iniziative, in considerazione di quanto esposto in premessa, al fine di orientare in maniera omogenea le prassi applicative dell'Ispettorato nazionale del lavoro, anche in sede decentrata.
(4-02910)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

sindacato

ispettorato del lavoro

contratto collettivo