Legislatura: 18Seduta di annuncio: 172 del 09/05/2019
Primo firmatario: VARCHI MARIA CAROLINA
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 09/05/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma BELLUCCI MARIA TERESA FRATELLI D'ITALIA 09/05/2019 GEMMATO MARCELLO FRATELLI D'ITALIA 09/05/2019
Ministero destinatario:
- MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
- MINISTERO PER LA FAMIGLIA E LE DISABILITA'
- MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 09/05/2019
VARCHI, BELLUCCI e GEMMATO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro per la famiglia e le disabilità, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
la prestazione assistenziale dell'indennità di accompagnamento, istituita dalla legge n. 18 del 1980, con il riconoscimento di un'invalidità totale e permanente del 100 per cento è riconosciuta a chi si trovi nella materiale impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero nell'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di un'assistenza continua;
gli aventi diritto all'indennità di accompagnamento sono gli invalidi civili che hanno ottenuto il riconoscimento di un'invalidità totale e permanente del 100 per cento;
l'indennità di accompagnamento è stata fissata per il 2019 nella misura complessiva di euro 517,84 per dodici mensilità;
le persone affette da gravi disabilità necessitano di un'assistenza continua che non si esaurisce con un impegno temporaneo da parte di chi li assiste;
l'assistenza ai disabili gravi viene spesso assicurata da persona che presta la sua opera all'interno di un rapporto di lavoro contrattualizzato che non prevede (per contratto) periodi di sospensione;
l'indennità di accompagnamento costituisce spesso l'unico sostegno economico grazie al quale il disabile grave può accedere ad una forma di assistenza privatistica;
l'erogazione dell'indennità di accompagnamento è sospesa nei periodi di degenza in strutture sanitarie con retta a carico dello Stato o di altro ente pubblico;
durante i periodi di ricovero l'assistito si ritrova comunque ad aver bisogno di un'assistenza dedicata che non può essere compensata dall'assistenza del personale medico ed infermieristico presente – spesso in carenza di organico – presso le strutture ospedaliere e, conseguentemente, con la sospensione dell'erogazione in proporzione ai giorni di degenza, sovente non è in grado di far fronte al pagamento- dovuto per contratto - di chi lo assiste –:
se i Ministri interrogati non ritengano opportuno assumere iniziative per rivedere l'istituto dell'indennità di accompagnamento garantendo la continuità dell'erogazione anche nei periodi di degenza dell'assistito.
(4-02863)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):ente pubblico
disabile
contratto