ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02853

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 171 del 08/05/2019
Firmatari
Primo firmatario: CECCONI ANDREA
Gruppo: MISTO-MAIE - MOVIMENTO ASSOCIATIVO ITALIANI ALL'ESTERO
Data firma: 08/05/2019


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 08/05/2019
Stato iter:
24/07/2019
Fasi iter:

RITIRATO IL 24/07/2019

CONCLUSO IL 24/07/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-02853
presentato da
CECCONI Andrea
testo di
Mercoledì 8 maggio 2019, seduta n. 171

   CECCONI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 1 della legge 19 maggio 1971, n. 403, ha istituito la professione sanitaria ausiliaria di massofisioterapista;

   la norma è stata abrogata dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145; è stato precluso l'avvio di nuovi corsi regionali per la formazione di nuovi massofisioterapisti, prevedendo contestualmente – per coloro che svolgono o abbiano svolto un'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni – la possibilità di continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria ausiliaria, purché si iscrivano ad un albo speciale ad esaurimento istituito presso gli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, entro il 31 dicembre 2019;

   il decreto del Ministero della sanità del 27 luglio 2000, recante disposizioni per «l'equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di fisioterapista, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base» prevede, all'articolo 1, che tutti i titoli di massofisioterapista conseguiti in base alla legge 19 maggio 1971, n. 403, sono equipollenti al diploma universitario di fisioterapista; tale disposizione è stata confermata da numerose sentenze del Consiglio di Stato;

   in base alla guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all'anno di imposta 2017 dell'Agenzia delle entrate, circolare 27 aprile 2018 n. 7/E, le prestazioni del massofisioterapista sono detraibili solo se rese da soggetti che hanno conseguito il diploma entro il 17 marzo 1999 – in base alla circolare della medesima agenzia del 24 aprile 2015 n. 17 – mentre le prestazioni rese da massofisioterapisti che hanno conseguito il diploma successivamente a tale data non sono detraibili;

   le prestazioni rese dal massaggiatore capo bagnino ai sensi del regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, sono invece completamente detraibili;

   risultano all'interrogante incomprensibili le motivazioni della differente valutazione, ai fini della detraibilità, delle prestazioni erogate dietro prescrizione medica dal massofisioterapista piuttosto che dal massaggiatore capo bagnino e, all'interno della stessa professione, dai diplomati pre o post 17 marzo 1999 –:

   quali iniziative il Ministro interrogato intenda assumere per eliminare tale difformità di trattamento, consentendo così la detrazione delle spese sostenute ai pazienti di tutti i diplomati in massofisioterapia, a prescindere dalla data di conseguimento del diploma.
(4-02853)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

professione sanitaria

professioni tecniche

istruzione medica