ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02824

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 170 del 07/05/2019
Firmatari
Primo firmatario: FIDANZA CARLO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 06/05/2019


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 06/05/2019
Stato iter:
22/01/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 22/01/2021
MAURI MATTEO VICE MINISTRO - (INTERNO)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 22/01/2021

CONCLUSO IL 22/01/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-02824
presentato da
FIDANZA Carlo
testo di
Martedì 7 maggio 2019, seduta n. 170

   FIDANZA. — Al Ministro dell'interno, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   il decreto-legge n. 113 del 2018 ha apportato modifiche all'articolo 93 del codice della strada che vieta, al comma 1-bis, che chi ha stabilito la propria residenza in Italia da più di 60 giorni circoli con un veicolo immatricolato all'estero, facendo salve le eccezioni di cui al comma successivo e con una sanzione amministrativa, in caso di inosservanza, che prevede il pagamento di una somma che può variare da 712,00 a 2.848,00 euro; nel caso in cui, poi, a seguito dell'accertamento della violazione, l'intestatario del veicolo non si attivi per richiedere l'immatricolazione in Italia nel termine di 180 giorni, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa, di cui all'articolo 213 del codice della strada. Le nuove norme hanno lo scopo di sanzionare quegli individui che, pur vivendo e lavorando in Italia, utilizzano veicoli con targa straniera, al fine di eludere il pagamento delle relative imposte, incontrando spesso agevolazioni sui premi assicurativi e riuscendo talvolta a evitare la notifica di contestazioni non contestuali all'infrazione;

   esistono però delle categorie lavorative, i cosiddetti «frontalieri», che risiedono nelle provincie di confine, lavorano nei Paesi vicini e negli anni hanno immatricolato le loro autovetture nei Paesi esteri;

   questa norma sta creando numerosi disagi a questi cittadini italiani, e quindi i suddetti si troverebbero costretti a scegliere tra due soluzioni offerte dal decreto-legge il trasferimento della residenza all'estero, con conseguente iscrizione all'Aire (Anagrafe degli italiani residenti all'estero), oppure l'immatricolazione della propria autovettura in Italia; essi nel frattempo si troverebbero costretti al pagamento delle sanzioni previste dal decreto-legge e a tenere fermo il veicolo fino a immatricolazione con targa Italiana, da effettuare entro 6 mesi –:

   quali iniziative il Governo intenda assumere per garantire la risoluzione delle problematiche sopraindicate a tutela dei cittadini italiani che lavorano nei Paesi confinanti.
(4-02824)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 22 gennaio 2021
nell'allegato B della seduta n. 455
4-02824
presentata da
FIDANZA Carlo

  Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo indicato in oggetto, si rappresenta quanto segue.
  In sede di conversione del decreto-legge n. 113 del 2018, è stato modificato l'articolo 93 del codice della strada, prevedendo il divieto di circolazione in Italia dei veicoli immatricolati all'estero condotti da coloro che hanno stabilito la propria residenza in Italia una volta decorsi 60 giorni; divieto temperato da alcune eccezioni espressamente previste dalla normativa per alcuni specifici casi di veicolo concesso in leasing, locazione senza conducente o comodato.
  La norma ha l'obiettivo di contrastare il fenomeno della cosiddetta «esterovestizione», ossia la circolazione di autoveicoli con targa estera nel territorio nazionale al solo fine di eludere gli obblighi assicurativi e fiscali e di evitare l'applicazione delle sanzioni del codice della strada.
  Al fine di intervenire su alcune criticità emerse in sede di applicazione della predetta normativa, sono stati effettuati approfondimenti tra le diverse amministrazioni interessate, che hanno elaborato alcune proposte confluite nella disposizione normativa introdotta con l'articolo 16-ter del decreto-legge n. 76 del 16 luglio dei 2020, cosiddetto «Decreto Semplificazione», convertito con la legge n. 120 del 2020.
  Con tale intervento è stata esclusa l'applicazione del divieto in questione a diverse categorie: ai residenti nel comune di Campione d'Italia; al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, di cui all'articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470; ai lavoratori frontalieri, o a quei soggetti residenti in Italia che prestano un'attività di lavoro in favore di un'impresa avente sede in uno Stato confinante o limitrofo, i quali, con il veicolo ivi immatricolato a proprio nome, transitano in Italia per raggiungere il luogo di residenza o per far rientro nella sede di lavoro all'estero; al personale delle forze armate e di polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o basi militari; al personale dipendente di associazioni territoriali di soccorso, per il rimpatrio dei veicoli immatricolati all'estero. Per effetto della normativa in vigore, ai lavoratori cosiddetti «frontalieri» risulta, pertanto, non applicabile il divieto introdotto per la generalità dei soggetti dal citato decreto-legge n. 118 del 2018 convertito nella legge n. 132 del 2018.
  

Il Viceministro dell'interno: Matteo Mauri.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

immatricolazione del veicolo

termine di pagamento

codice della strada