ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02811

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 169 del 02/05/2019
Firmatari
Primo firmatario: L'ABBATE GIUSEPPE
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 02/05/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PIGNATONE DEDALO COSIMO GAETANO MOVIMENTO 5 STELLE 02/05/2019
MANCA ALBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 02/05/2019
GAGNARLI CHIARA MOVIMENTO 5 STELLE 02/05/2019
CADEDDU LUCIANO MOVIMENTO 5 STELLE 02/05/2019
DEL SESTO MARGHERITA MOVIMENTO 5 STELLE 02/05/2019
LOMBARDO ANTONIO MOVIMENTO 5 STELLE 02/05/2019
CASSESE GIANPAOLO MOVIMENTO 5 STELLE 02/05/2019
PARENTELA PAOLO MOVIMENTO 5 STELLE 02/05/2019
CILLIS LUCIANO MOVIMENTO 5 STELLE 02/05/2019
GALLINELLA FILIPPO MOVIMENTO 5 STELLE 02/05/2019
MAGLIONE PASQUALE MOVIMENTO 5 STELLE 02/05/2019


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 02/05/2019
Stato iter:
22/12/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 22/12/2019
CRIMI VITO CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 22/12/2019

CONCLUSO IL 22/12/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-02811
presentato da
L'ABBATE Giuseppe
testo di
Giovedì 2 maggio 2019, seduta n. 169

   L'ABBATE, PIGNATONE, ALBERTO MANCA, GAGNARLI, CADEDDU, DEL SESTO, LOMBARDO, CASSESE, PARENTELA, CILLIS, GALLINELLA e MAGLIONE. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   il punto 12 dell'Allegato I del decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011, recante l'elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi, riporta i depositi e/o le rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 metro cubo;

   con la circolare del Ministero dell'interno del 29 settembre 2017 del «Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica» denominata «Linee guida di prevenzione degli incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività di frantoio oleario-oleificio» si dispone che «i depositi di olio di oliva vergine costituiscono un'attività soggetta al controllo dei vigili del fuoco, in quanto, per quantitativi di olio maggiori di 1 metro cubo sono ascrivibili al p.to 12 dell'Allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011»;

   la legge n. 154 del 2016 «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale» all'articolo 1, comma 2, modifica l'articolo 1-bis, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n. 116, inserisce le parole «olio di oliva» e innalza il precedente limite di 1 metro cubo a 6 metri cubi: ai fini dell'applicazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, infatti, gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti di capienza non superiore ai 6 metri cubi, anche muniti di erogatore, ai sensi dell'articolo 14, commi 13-bis e 13-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, non sono tenuti agli adempimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011;

   nella scheda di sicurezza dell'oliva, ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, nelle informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali e indicazioni generali, è scritto: cambiamento di stato: Temperatura di ebollizione/ambito di ebollizione: >ca. 350 °C; punto di infiammabilità: 288 °C; temperatura di accensione: >240 °C; pericolo di esplosione: prodotto non esplosivo; densità a 20 °C: 0,91 g/cm3; solubilità in/miscibilità con acqua: insolubile. Secondo la direttiva 67/548/CE, modificata dal regolamento (CE) n. 1272/2008, e i vari recepimenti nazionali, concernenti la classificazione, l'imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, queste vengono classificate secondo tre livelli di infiammabilità decrescenti: altamente infiammabili (F+), facilmente infiammabili (F) e infiammabili. Per le proprie caratteristiche fisico-chimiche, l'olio di oliva non rientra in nessuna di queste categorie, ma può essere annoverato tra i «combustili», ovvero nelle sostanze che ossidate in un processo di combustione sprigionano energia termica. Gli oli di oliva non sono diatermici, requisito posto per tutte le fattispecie considerate per rientrare nella norma –:

   se i depositi di olio di un frantoio per la molitura delle olive siano da ritenersi ricompresi tra quelli indicati nel punto 12 dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011, come da interpretazione del comando nazionale dei vigili del fuoco;

   qualora tali depositi non rientrino tra quelli di cui al punto 12 dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011, in quale delle altre «attività» del medesimo allegato siano ricompresi;

   quale siano le caratteristiche fisico-chimiche dell'olio d'oliva legalmente riconosciute;

   se intenda assumere iniziative per l'emanazione di specifiche regole tecniche per gli impianti di stoccaggio degli oli di origine vegetale che tengano conto del loro peculiare rischio antincendio, difficilmente assimilabile a quello degli altri liquidi infiammabili o combustibili, in modo da prevenire uno sproporzionato e oneroso adeguamento dei depositi dei frantoi.
(4-02811)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Domenica 22 dicembre 2019
nell'allegato B della seduta n. 281
4-02811
presentata da
L'ABBATE Giuseppe

  Risposta. — I depositi di olio vegetale alimentare, in particolare di olio di oliva, sono ascrivibili tra i depositi di liquidi combustibili, di qualsiasi derivazione, e conseguentemente soggetti ai procedimenti del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, se detenuti in quantità superiori ad un metro cubo (punto 12 dell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011).
  Come evidenziato dall'interrogante la legge 28 giugno 2016, n. 154, in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare esonera, esplicitamente, dai procedimenti previsti dal citato decreto n. 151 del 2011 gli imprenditori agricoli che detengono depositi di olio di oliva di capienza non superiore ai sei metri cubi.
  In ordine alla richiesta di emanare specifiche regole tecniche per gli impianti di stoccaggio degli oli di origine vegetale, si è ritenuto più opportuno, proprio in relazione alle peculiari caratteristiche di tali impianti, emanare, nel settembre 2017, apposite «Linee guida di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività di frantoio oleario-oleificio».
  Si sottolinea, infine, che tali linee guida, predisposte da questa Amministrazione in collaborazione con le associazioni di categoria (Filiera olivicola-olearia italiana-FOOI), costituiscono un utile strumento per l'individuazione delle misure antincendio più appropriate alla minimizzazione del rischio di incendio caratterizzante la specifica attività.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Vito Claudio Crimi.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

lotta contro gli incendi

immagazzinaggio di idrocarburi

stoccaggio