ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02769

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 166 del 18/04/2019
Firmatari
Primo firmatario: VALLASCAS ANDREA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 18/04/2019


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 18/04/2019
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-02769
presentato da
VALLASCAS Andrea
testo di
Giovedì 18 aprile 2019, seduta n. 166

   VALLASCAS. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   la legge 8 agosto 1995, n. 335, di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, all'articolo 2, comma 26, ha istituito a partire dal 1° gennaio 1996 un'apposita gestione separata, presso l'Inps, finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, ai soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, nonché ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;

   la questione dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata avrebbe determinato una situazione di incertezza soprattutto per effetto della controversa definizione che la legge istituiva dà dei soggetti obbligati all'iscrizione, circostanza, quest'ultima, che avrebbe generato interpretazioni discordanti in merito all'applicazione della norma;

   a rendere più complessa la situazione sarebbe stato l'Inps che, a partire dal 2009, con l'operazione «Poseidone», ha proceduto a iscrivere d'ufficio alla gestione separata, con decorrenza dal 1° gennaio 2007, i soggetti con redditi professionali non assoggettati al prelievo del contributo soggettivo presso gli enti previdenziali di riferimento;

   a seguito delle criticità causate e dei numerosi contenziosi avviati nei confronti dell'Ente, con il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il legislatore ha fornito un'interpretazione autentica della norma, con efficacia retroattiva; all'articolo 18, comma 12, il citato decreto ha chiarito che sono tenuti all'iscrizione presso la gestione separata esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui servizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti privati di previdenza obbligatoria, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti;

   nonostante il chiarimento, l'Inps, anche in una fase successiva, avrebbe continuato a considerare obbligatoria l'iscrizione, dando luogo a una serie di controversie legali;

   nella seduta n. 59, del 9 ottobre 2018, della Camera dei deputati, rispondendo all'atto di sindacato ispettivo n. 3-00219, il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Claudio Durigon, ha affermato che «Il nostro Governo, ritenendo fondate le ragioni dei citati professionisti, al fine di garantire un'azione efficace e uniforme su tutto il territorio nazionale, ha provveduto ad invitare l'Inps “a valutare l'opportunità di agire in autotutela, annullando le suddette iscrizioni d'ufficio, ad eccezioni di quelle relative ai professionisti che abbiamo comunque ritenuto di versare alla gestione separata dell'istituto, senza adire le vie legali, per vedersi riconosciuta un'anzianità contributiva utile ai fini pensionistici, per annualità altrimenti non coperte da contribuzione a tal fine”»;

   il 12 dicembre 2018, la Corte di cassazione (sentenza n. 32167), ribaltando una precedente sentenza, avrebbe formulato un giudizio in controtendenza rispetto alla consolidata giurisprudenza in materia che avrebbe visto l'Inps soccombere in centinaia di sentenze;

   secondo la Corte di Cassazione, il principio di universalizzazione soggettivo e oggettivo della copertura assicurativa obbligatoria si tradurrebbe nell'obbligo di iscrizione alla gestione separata anche per i professionisti che versano il contributo integrativo alle casse private;

   seppure venga ribadito il principio del divieto di duplicazione delle coperture assicurative incidenti sulla medesima attività professionale, la sentenza sembra contraddire l'interpretazione autentica data dalla legge n. 111 del 2011, circostanza, quest'ultima, che starebbe determinando una situazione di grande e giustificata preoccupazione tra i professionisti e, in particolare, tra i soggetti che, nel rispetto di quella legge, avevano sospeso i versamenti alla gestione separata –:

   se risulti che l'Inps abbia aderito al citato invito del Governo ad agire in autotutela;

   quali iniziative di competenza intenda intraprendere al fine di dare una soluzione al sopradescritto contenzioso tra l'Inps e tutte le categorie professionali coinvolte.
(4-02769)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

associazione professionale

organizzazione della professione

diritto assicurativo