ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02758

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 165 del 17/04/2019
Firmatari
Primo firmatario: FIDANZA CARLO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 17/04/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA FRATELLI D'ITALIA 17/04/2019
FRASSINETTI PAOLA FRATELLI D'ITALIA 18/04/2019


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 17/04/2019
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 18/04/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-02758
presentato da
FIDANZA Carlo
testo presentato
Mercoledì 17 aprile 2019
modificato
Giovedì 18 aprile 2019, seduta n. 166

   FIDANZA, DELMASTRO DELLE VEDOVE, FRASSINETTI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   nel 1996 e nel 2000, un'inchiesta de «Il Giornale» condotta da Fausto Biloslavo ha reso noto come lo Stato italiano abbia riconosciuto il diritto alla pensione a numerosi esponenti titini colpevoli – a vario titolo – della deportazione e dell'uccisione di migliaia di italiani dell'Istria e della Dalmazia;

   l'Inps avrebbe erogato annualmente quasi 30.000 pensioni a residenti nell'ex Jugoslavia, per un totale di più di 200 miliardi di lire anno. Tra questi vi sarebbero artefici di deportazioni, rastrellamenti, stragi, criminali di guerra, responsabili del massacro delle Foibe e dell'esodo di migliaia di italiani, come: Nerigo Gobbo, residente in Slovenia; Ciro Raner, domiciliato in Croazia; Frane Pregelj; Giuseppe Osgnac, residente in Slovenia; Giorgio Sfiligoj;

   la quasi totalità delle pensioni avrebbe come presupposto un periodo minimo di servizio militare nell'esercito italiano;

   secondo quanto esposto da associazioni di esuli, l'indebita erogazione nasce da un'interpretazione errata delle norme;

   l'articolo 2 dello Scambio di note del 5 febbraio 1959, parte integrante dell'Accordo italo-jugoslavo del 18 dicembre 1954, stabilisce che, ai fini della liquidazione del pagamento delle prestazioni, i periodi di assicurazione compiuti anteriormente al 1° maggio 1945, dalle persone che hanno abitato nei territori ceduti dall'Italia alla Jugoslavia, sono presi in considerazione dall'Inps se trattasi di persone italiane e dalle autorità jugoslave se trattasi di persone jugoslave;

   l'Inps, nella circolare di recepimento dello Scambio di note, specifica che per «persone italiane» si intendono i lavoratori e loro superstiti i quali, fino alla data di entrata in vigore del Trattato di pace (16 settembre 1947), erano in possesso della cittadinanza italiana e dopo la predetta data non hanno acquisito la cittadinanza jugoslava;

   secondo l'articolo 1 della Convenzione bilaterale in materia di assicurazioni sociali, «Se il titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtù della legislazione di entrambi i Paesi contraenti risiede nel territorio del Paese in cui si trova uno degli istituti debitori della pensione o della rendita, le prestazioni in natura sono corrisposte al titolare e ai suoi familiari dall'istituto del luogo di residenza, come se egli fosse titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtù della sola legislazione del Paese di residenza. Dette prestazioni sono a carico dell'istituto del Paese di residenza. Se il titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtù della legislazione di uno dei due Paesi contraenti risiede nel territorio del Paese in cui non si trova l'istituto debitore della pensione o della rendita, le prestazioni in natura sono corrisposte al titolare e ai suoi familiari dall'istituto del luogo di residenza come se egli fosse titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtù della legislazione del Paese di residenza. Le prestazioni corrisposte saranno rimborsate dall'Ente assicuratore dell'altro Paese»;

   l'indebita erogazione sarebbe frutto dell'estensione della normativa italiana (articolo 49 della legge 30 aprile 1969, n. 153) ed europea (articolo 13, paragrafo 2, lettera D, del regolamento (CEE) n. 1408/71) in luogo della corretta applicazione della Convenzione italo-jugoslava;

   secondo alcune stime, il costo sostenuto dallo Stato ammonterebbe a circa 1,5 miliardi di euro e la spesa annua corrente sarebbe di circa 125 milioni –:

   se trovi conferma che la normativa bilaterale (che impegna oggi Croazia e Slovenia per il principio della «successione» tra Stati negli accordi internazionali) precludesse esplicitamente l'applicazione della legislazione italiana ai cittadini jugoslavi;

   se i soggetti citati siano qualificabili cittadini italiani o jugoslavi ai sensi del Trattato di Osimo e dello Scambio di note;

   se i soggetti citati siano residenti in Italia o in Jugoslavia ai fini dell'articolo 1 della Convenzione bilaterale in materia di assicurazioni sociali.
(4-02758)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

complemento retributivo

cittadino della Comunita'

pensionato