ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02751

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 165 del 17/04/2019
Firmatari
Primo firmatario: MAGLIONE PASQUALE
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 17/04/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MARAIA GENEROSO MOVIMENTO 5 STELLE 17/04/2019
CILLIS LUCIANO MOVIMENTO 5 STELLE 17/04/2019


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 17/04/2019
Stato iter:
24/06/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 24/06/2019
GALLI DARIO ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 24/06/2019

CONCLUSO IL 24/06/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-02751
presentato da
MAGLIONE Pasquale
testo di
Mercoledì 17 aprile 2019, seduta n. 165

   MAGLIONE, MARAIA e CILLIS. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:

   il Consorzio agrario provinciale (Cap) di Benevento è in amministrazione coatta dal 1994;

   l'attuale commissario liquidatore è la dottoressa Valentina Rettino nominata con decreto n. 8 dell'8 novembre 2013 del Ministero dello sviluppo economico;

   la camera di consiglio del tribunale di Benevento – sezione II civile fallimentare ha decretato inammissibile la proposta di concordato presentata dal Cap di Benevento in liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio, in persona del commissario ad acta pro tempore;

   alla suddetta sentenza del tribunale di Benevento – sezione II civile fallimentare, il commissario ha presentato opposizione anch'essa respinta con decreto n. 1769/2018 dell'8 giugno 2018 dalla corte di appello di Napoli – prima sezione civile;

   in data 16 novembre 2018 la «direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali» del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ha dato l'avvio del procedimento per l'applicazione dell'articolo 9, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, assegnando il termine di 30 giorni per le controdeduzioni;

   in data 3 gennaio 2019 la Confederazione italiana agricoltori (Cia) di Benevento, saputo dell'avvio della suddetta procedura da parte del Ministero dello sviluppo economico, con una nota indirizzata alla direzione generale della divisione VI dello stesso, lamentava di non essere stata coinvolta dal commissario nelle vicende del consorzio, al pari della Cooperativa dei Viticoltori del Taburno, cooperativa per azioni che rappresenta circa 300 soci e circa 110.000 quintali di uve, peraltro soci conferitori di uve della cantina del Consorzio;

   in data 15 gennaio 2019 la Federazione Agrocepi, saputo dell'avvio della suddetta procedura da parte del Ministero dello sviluppo economico, con una nota indirizzata alla direzione generale della divisione VI dello stesso, lamenta, al pari della Cia, una scarsa trasparenza da parte del commissario nelle vicende del Consorzio;

   da nota giornalistica del 21 marzo 2019 si apprende che la Guardia di finanza di Benevento ha effettuato sia delle perquisizioni presso la sede del Cap, sia altre perquisizioni in città e provincia di Benevento nell'ambito di una inchiesta sul Consorzio agrario di Benevento condotta dal procuratore aggiunto Giovanni Conzo e del sostituto Patrizia Filomena Rosa. Vi sono una decina di persone chiamate in causa a vario titolo in un'indagine che ipotizza reati fallimentari, abuso d'ufficio e falso –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza delle vicende relative all'intervento della Guardia di finanza così come riportato in premessa e quali iniziative di competenza intenda adottare;

   se, alla luce di quanto esposto in premessa, con particolare riferimento all'intervento della Guardia di finanza degli scorsi giorni e considerando anche le perplessità sulla gestione di questa fase da parte della Cia e di Agrocepi, non si renda indispensabile adottare le iniziative di competenza per la revoca dell'attuale commissario e la nomina di un nuovo commissario liquidatore.
(4-02751)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Lunedì 24 giugno 2019
nell'allegato B della seduta n. 195
4-02751
presentata da
MAGLIONE Pasquale

  Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, sentita la direzione generale competente, si rappresenta quanto segue.
  Il Consorzio agrario provinciale (CAP) di Benevento è stato posto in liquidazione coatta amministrativa con decreto 14 giugno 1996 del Ministero delle politiche agricole e forestali, con autorizzazione all'esercizio provvisorio d'impresa, ai sensi dell'articolo 206 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. L'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa, invero, riposava sulla considerazione dell'opportunità e della convenienza economica del mantenimento dell'attività d'impresa, in vista del rientro del consorzio alla gestione ordinaria, con l'omologa del concordato.
  In via preliminare, si rammenta che nel corso della procedura liquidatoria
de qua si sono avvicendati diversi commissari liquidatori:

   nel 1996, il decreto ministeriale di liquidazione coatta ha contestualmente nominato commissario liquidatore il dottor Vincenzo Cavalluzzo;

   con decreto ministeriale 10 marzo 2003 è stata nominata una terna commissariale, poi confermata con decreto ministeriale 28 aprile 2006;

   con decreto ministeriale 8 marzo 2007, è stato nominato commissario liquidatore l'ingegnere Bruno Casamassa in sostituzione dei commissari in carica;

   nel 2009 è stato poi nominato l'avvocato Giacomo Papa;

   da ultimo, con decreto ministeriale 8 novembre 2013, è stata nominata commissario liquidatore del consorzio la dottoressa Valentina Rettino.

  In via generale, l'organo commissariale, dura in carica fino alla chiusura della procedura liquidatoria, salvo casi particolari in cui si proceda, ad esempio, ai sensi dell'articolo 9, primo comma della legge 23 luglio 2009, n. 99 (che prevede «[...] Per i consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa per i quali sia accertata la mancanza di presupposti per il superamento dello stato di insolvenza e, in ogni caso, in mancanza della presentazione e dell'autorizzazione della proposta di concordato, l'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione revoca l'esercizio provvisorio dell'impresa e provvede a rinnovare la nomina dei commissari liquidatori») ovvero ad una revoca da parte del tribunale, ai sensi dell'articolo 37 L.F.
  Fatta questa premessa, venendo nel merito dei quesiti posti dall'interrogante, si rappresenta che con decreto del 9 marzo 2017, il tribunale di Benevento aveva dichiarato inammissibile una proposta di concordato precedentemente presentata dal Consorzio.
  Con reclamo, depositato in data 26 aprile 2017 presso la Corte d'appello di Napoli, il consorzio agrario aveva chiesto che fosse dichiarata la nullità del decreto con il quale il Tribunale di Benevento aveva dichiarato inammissibile la proposta di concordato
ex articolo 214 L.F. e, in via subordinata, la riforma del decreto reclamato e l'omologa del concordato.
  La Corte d'appello di Napoli procedeva poi al rigetto del citato reclamo, manifestando alcune perplessità sull'ammissibilità di una proposta di concordato fallimentare mediante
cessio bonorum; ma il fulcro del rigetto dell'omologazione sembrerebbe consistere nella valutazione negativa in ordine alle due transazioni stipulate con i creditori ipotecari.
  Alla luce del citato decreto di rigetto della Corte d'appello di Napoli, si era inizialmente ritenuto che fosse preclusa per il Consorzio la possibilità di tornare alla gestione ordinaria e che la procedura dovesse essere orientata alla liquidazione totale dell'attivo, al pagamento dei creditori ed alla conseguente chiusura.
  Inoltre, il 27 novembre 2017 il Commissario in carica aveva comunicato, alla direzione generale competente del Ministero dello sviluppo economico, che un nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza, aveva fatto accesso ai locali del Consorzio agrario provinciale richiedendo l'esibizione della documentazione relativa alla procedura liquidatoria, alla luce di alcune indagini in corso.
  Alla luce dei fatti descritti, la competente direzione generale del Ministero dello sviluppo economico comunicava al commissario liquidatore del consorzio, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'avvio del procedimento per l'applicazione dell'articolo 9, primo comma, della citata legge n. 99 del 2009, assegnando il termine di 30 giorni per le controdeduzioni.
  In proposito, si informa che nel corso del procedimento il commissario liquidatore ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni, e ha sottolineato che la pronuncia di inammissibilità della proposta concordataria non comporta alcun giudicato preclusivo ad una nuova proposta di concordato, modificata ed emendata secondo necessità. Inoltre, il commissario ha sottolineato che il disposto di cui all'articolo 9, primo comma, della citata legge n. 99 del 2009, laddove parla di «accertata mancanza di presupposti per il superamento dello stato di insolvenza», si riferisce ad ipotesi diverse da quelle che interessano il consorzio agrario di Benevento, e precisamente a quelle situazioni nelle quali l'importo della massa creditoria prededucibile e privilegiata sopravanzi già il valore della massa dell'attivo e per le quali non risulti, quindi, ipotizzabile alcuna proposta concordataria.
  Il commissario, invece, riteneva che per il consorzio fosse possibile superare lo stato di insolvenza, posto che: l'ultima relazione semestrale sulla gestione, aggiornata al 30 giugno 2018, aveva esposto un utile di gestione dell'esercizio d'impresa, frutto della riorganizzazione aziendale e del contenimento dei costi, che rende più agevole il superamento dell'insolvenza; e delle iniziative assunte al fine di effettuare transazione delle poste passive rientranti tra i crediti prededucibili, rendendo più basso il «fabbisogno concordatario».
  Il Commissario comunicava, inoltre, che il consorzio aveva ricevuto due proposte da parte di alcuni operatori economici che consentirebbero il proseguimento di tutte le attività aziendali: una per l'affitto dell'azienda, l'altra per un'ipotesi concordataria.
  In data 18 ottobre 2018, il Nucleo di polizia economico finanziaria di Benevento ha acquisito, presso la competente direzione generale del Ministero dello sviluppo economico, la documentazione inerente il consorzio agrario in esame. La Guardia di finanza di Benevento ha richiesto che venisse trasmessa ogni ulteriore documentazione prodotta in seguito, avente interesse investigativo nei confronti del consorzio. In adempimento a tale richiesta, la competente direzione generale ha successivamente inviato aggiornamenti su tutti gli atti relativi prodotti al consorzio.
  In data 17 gennaio 2019 la direzione generale competente ha pertanto inviato al commissario una nota con la quale, prendendo atto delle valutazioni rappresentate nelle controdeduzioni e considerando le motivazioni di opportunità connesse alla prosecuzione dell'esercizio d'impresa, si sospende il procedimento per un termine di 45 giorni al fine di consentire il proseguimento delle interlocuzioni in corso con gli operatori economici.
  In particolare, nella nota si prescrive al commissario di valutare le offerte ricevute e di decidere se perseguire l'ipotesi concordataria o quella dell'affitto/vendita del ramo d'azienda, sulla base di valutazioni tecniche e contabili di sua esclusiva competenza; si chiede inoltre di assicurare la massima forma di pubblicità della ipotesi concordataria, garantendo un accesso generalizzato alla documentazione del consorzio, al fine di permettere a tutti i soggetti interessati di eseguire la
due diligence finalizzata alla eventuale presentazione di proposte concordatarie, ovvero pubblicare l'offerta di affitto/acquisto ricevuta, al fine di consentire ad eventuali altri soggetti interessati di presentare ulteriori offerte migliorative.
  Con nota del 28 febbraio 2019, il commissario liquidatore ha inviato la relazione conclusiva, con la quale ha riferito l'intenzione di procedere all'avvio di una procedura competitiva per l'affitto del ramo d'azienda, previa predisposizione di apposito disciplinare della procedura di gara e di bozza del contratto di affitto di azienda, il tutto corredato da stima del valore del capitale economico del Consorzio e valutazione del congruo canone di affitto.
  In data 20 marzo 2019 la direzione generale competente ha dunque comunicato al commissario la chiusura del procedimento, atteso che il consorzio risulterebbe nelle condizioni di superare la condizione di insolvenza attraverso l'affitto del ramo d'azienda a seguito di procedura competitiva.
  In data 26 marzo 2019, il commissario liquidatore ha inviato comunicazione in ordine agli ultimi accessi effettuati dalla Guardia di finanza in data 20 marzo 2019, presso la sede amministrativa consorzio agrario provinciale di Benevento, enopolio di Foglianise, e presso lo studio personale del Commissario, in esecuzione del «Decreto di perquisizione locale, personale ed informatica e consequenziale sequestro – informazione di garanzia agli indagati», emesso il 2 marzo 2019 dal Procuratore aggiunto e dal Sostituto della Procura della Repubblica di Benevento.
  Allegati alla comunicazione erano i verbali degli accessi effettuati, nonché avviso di garanzia notificato al commissario stesso dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Benevento, ai sensi dell'articolo 369 c.p.p., per il reato di cui all'articolo 216 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e articoli 323, 479, 40, comma 2, articolo 110 del codice penale. Allo stato, detto procedimento risulta essere ancora in corso.
  In conclusione, si informa che il Ministero è a conoscenza dei fatti descritti, sta costantemente monitorando la situazione, anche al fine di effettuare tutte le valutazioni di propria competenza, ed auspica, quanto prima, la conclusione della procedura liquidatoria in corso.

Il Viceministro dello sviluppo economico: Dario Galli.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

coltivatore

cooperativa agricola

gruppo di aziende agricole