ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02699

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 160 del 10/04/2019
Firmatari
Primo firmatario: PAGANO UBALDO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 10/04/2019


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 10/04/2019
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-02699
presentato da
PAGANO Ubaldo
testo di
Mercoledì 10 aprile 2019, seduta n. 160

   UBALDO PAGANO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   il comma 355 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, prevede «con riferimento ai nati a decorrere dal 1o gennaio 2016, per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati [...] un buono di 1.000 euro su base annua e parametrato a undici mensilità [...] corrisposto dall'INPS al genitore richiedente, previa presentazione di idonea documentazione attestante l'iscrizione e il pagamento della retta a strutture pubbliche o private»;

   sul sito dell'Inps è specificato che «per asili nido privati autorizzati» si intendono le strutture che abbiano ottenuto l'autorizzazione all'apertura e al funzionamento da parte dell'ente locale competente, a seguito della verifica del rispetto di tutti i requisiti tecnico-strutturali, igienico-sanitari, pedagogici e di qualità previsti dalle vigenti normative nazionale e locale, ai fini dello svolgimento del servizio educativo di asilo nido. Sono, pertanto, escluse dal rimborso le spese sostenute per i servizi educativi integrativi all'asilo nido (esempio ludoteche);

   il regolamento regionale della Puglia 18 gennaio 2007, n. 04, attuativo della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19, recante «Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia», disciplina:

    all'articolo 53, l'asilo nido o nido d'infanzia come «struttura autorizzata per la erogazione di un servizio educativo e sociale per bambini in età compresa tra i 3 e i 36 mesi, quando abbia le caratteristiche e rispetti gli standard strutturali e qualitativi» richiesti;

    all'articolo 90, il centro ludico prima infanzia come «struttura autorizzata per la erogazione di un servizio educativo e sociale per bambini in età compresa tra i 3 e i 36 mesi, quando abbia le caratteristiche e rispetti gli standard strutturali e qualitativi» richiesti, peraltro analoghi a quelli domandati per gli asili nido;

    all'articolo 89, le ludoteche, aventi caratteristiche molto differenti rispetto alle strutture di cui agli articoli 53 e 90;

   fino all'anno scolastico 2017/2018, i genitori di bambini frequentanti un centro ludico di prima infanzia in Puglia hanno potuto usufruire del beneficio ai sensi del comma 355 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2006;

   dall'anno scolastico 2018/2019 alcuni di questi genitori (non tutti) hanno visto rigettarsi la domanda presentata all'Inps, in quanto i loro figli risultano frequentanti di una struttura ex articolo 90 del regolamento 04/2007 e non ex articolo 53 dello stesso regolamento;

   ad oggi, quindi, vi sono situazioni di grande disparità tra genitori che usufruiscono del «bonus asilo nido» e genitori cui è stato negato il beneficio, sebbene siano genitori di bambini frequentanti la stessa struttura ex articolo 90 del citato regolamento;

   la difformità con cui le domande sono esaminate dai funzionari dell'Inps probabilmente discende dalla confusione generata tra la dicitura dell'articolo 89 e quella dell'articolo 90, che porta erroneamente ad assimilare il centro ludico di prima infanzia (effettivamente un «asilo nido autorizzato» a norma di legge e dunque rientrante nella categoria prevista dalla legge n. 232 del 2016) alla ludoteca –:

   se il Ministro interrogato intenda intraprendere le iniziative di competenza affinché le direzioni generali regionali dell'Inps:

    a) riconoscere l'effettiva equiparazione tra gli asili nido e i centri ludici di prima infanzia ai fini del riconoscimento del «bonus asilo», con particolare riferimento al caso della Puglia;

    b) effettuino un'attenta valutazione per ciascuna regione delle strutture beneficiarie di tale intervento in considerazione della differente regolamentazione delle strutture che erogano servizi sostitutivi al nido;

   in considerazione della circostanza che, attualmente, molte istanze sono trattate con disparità, come s'intenda scongiurare nel lungo periodo rischi di contenzioso nei confronti dell'Inps.
(4-02699)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

prima infanzia

ludoteca

servizio sociale