ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02681

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 158 del 08/04/2019
Ex numero atto
Precedente numero assegnato: 5/01706
Firmatari
Primo firmatario: CANCELLERI AZZURRA PIA MARIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 08/04/2019


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 08/04/2019
Stato iter:
07/05/2019
Fasi iter:

RITIRATO IL 07/05/2019

CONCLUSO IL 07/05/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-02681
presentato da
CANCELLERI Azzurra Pia Maria
testo di
Lunedì 8 aprile 2019, seduta n. 158

   CANCELLERI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   il decreto del 13 giugno 1986 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 148 del giugno 1986) il Ministro del tesoro istituì una nuova serie di buoni fruttiferi postali con la lettera «Q» e stabilì che tutti i buoni fruttiferi postali delle serie precedenti (le serie L, M, N, O) fossero convertiti in titoli della nuova serie Q. L'attribuzione delle nuova serie Q rappresentava un vero e proprio «declassamento» delle serie precedenti, presentando tassi di interesse notevolmente più bassi rispetto a quelli sottoscritti al momento dell'acquisto;

   il potere di modificare il tasso di interesse previsto anche con riferimento a serie di buoni postali già emessi, oltre che a quelle di nuova emissione, era conferito al Ministro del tesoro dall'articolo 173 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 (poi abrogato dal decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 284). Il declassamento attuato con il decreto ministeriale del 13 giugno 1986 generò non poche questioni interpretative e applicative, soprattutto in tema di trasparenza e pubblicità dell'intervenuta variazione unilaterale dei tassi di interesse per i buoni fruttiferi postali già emessi;

   la questione è stata affrontata dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione che, con la sentenza n. 13979 del 15 giugno 2007, hanno enunciato il principio di diritto secondo il quale «nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti; ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal decreto ministeriale deve essere risolto dando la prevalenza alle prime, essendo contrario alla funzione stessa dei buoni postali – destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di sottoscrittori – che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto della sottoscrizione del buono»;

   il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione è stato in seguito ribadito in plurime sentenze dei giudici di merito, ma con esiti discordanti –:

   alla luce dell'interpretazione giurisprudenziale non univoca, quali iniziative il Ministro interrogato intenda assumere in relazione alle richieste di rimborso.
(4-02681)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

rimborso