ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02648

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 155 del 03/04/2019
Firmatari
Primo firmatario: FERRO WANDA
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 03/04/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BELLUCCI MARIA TERESA FRATELLI D'ITALIA 03/04/2019


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO DELLA SALUTE 03/04/2019
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 02/05/2019
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-02648
presentato da
FERRO Wanda
testo di
Mercoledì 3 aprile 2019, seduta n. 155

   FERRO e BELLUCCI. — Al Ministro della salute, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, recante «Modifiche ed integrazione della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti», all'articolo 36, stabilisce che formano oggetto dell'attività degli iscritti all'albo dei chimici le attività di consulenza in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, relativamente agli aspetti chimici nonché assunzione di responsabilità quale responsabile della sicurezza;

   l'articolo 36, inoltre, assegna al chimico abilitato la possibilità di effettuare «la progettazione e realizzazione di laboratori chimici e di impianti chimici industriali, compresi gli impianti pilota, per la lavorazione di prodotti alimentari, di depurazione, di smaltimento rifiuti, antinquinamento; la compilazione dei progetti, preventivi, direzione dei lavori, avviamento, consegne, collaudo»;

   la legge 11 gennaio 2018, n. 3, all'articolo 8 prevede, inoltre, misure in materia di ordinamento delle professioni di chimico e di fisico, riconoscendo alle stesse professioni natura non solo tecnica, ma anche sanitaria;

   il comma 2 dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 81 del 2008 stabilisce che per lo svolgimento delle funzioni di responsabile del servizio prevenzione e protezione (Rspp) è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione;

   il comma 5 del medesimo articolo indica le classi di laurea il cui possesso esonera dalla frequenza dei corsi di formazione per lo svolgimento dell'attività di responsabile del servizio di prevenzione e protezione e attribuisce alla Conferenza Stato-regioni la facoltà di ampliarne il novero con l'indicazione di ulteriori classi di laurea;

   l'Accordo 128/CSR del 7 luglio 2016 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato-regioni ha ampliato il novero dei titoli che danno diritto all'esonero, individuando quale ulteriore titolo di esonero dalla frequenza dei corsi abilitanti, il possesso di un certificato universitario attestante il superamento di uno o più esami relativi a uno o più insegnamenti specifici del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti previsti nello stesso Accordo o l'attestato di partecipazione a un corso universitario di specializzazione, perfezionamento o master i cui contenuti e le relative modalità di svolgimento siano conformi ai suoi contenuti;

   non sono comprese nell'Allegato I dell'Accordo 128/CSR del 7 luglio 2016 le classi di laurea magistrale LM 54 scienza chimiche e LM 71 scienze e tecnologie della chimica industriale, le classi di laurea specialistica 62/S scienze chimiche e 81/S scienze e tecnologie della chimica industriale, e diplomi di laurea in chimica e chimica industriale conseguiti in base agli ordinamenti previgenti;

   è evidente la totale esclusione dei chimici dall'ambito di applicazione dell'Accordo menzionato, in particolare in relazione all'esonero dalla frequenza dei corsi abilitanti per lo svolgimento delle funzioni di Rspp;

   la mancata inclusione della professione sanitaria del chimico nell'insieme delle categorie esonerate dalla formazione abilitante, dovuta alla scrittura incompleta dell'Accordo, produce, a parere dell'interrogante, una grave contraddizione con quanto stabilito dalla legge, creando una condizione di evidente ambiguità nell'applicazione delle disposizioni e ledendo di fatto i diritti dei professionisti ad essere esonerati in base alla loro specifica formazione –:

   se i Ministri interrogati siano al corrente delle incongruenze evidenziate in premessa;

   se non ritengano opportuno adottare le iniziative di competenza per garantire il rispetto delle disposizioni normative relative alla professionalità dei chimici negli ambiti descritti;

   se non reputino necessario adottare iniziative per prevedere una integrazione delle classi di laurea elencate all'Allegato I dell'Accordo 128/CSR del 7 luglio 2016 con quelle esposte in premessa.
(4-02648)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

sicurezza del lavoro

professione sanitaria

professioni tecniche