ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02580

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 148 del 25/03/2019
Firmatari
Primo firmatario: PEZZOPANE STEFANIA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 25/03/2019


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25/03/2019
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 15/04/2019
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-02580
presentato da
PEZZOPANE Stefania
testo di
Lunedì 25 marzo 2019, seduta n. 148

   PEZZOPANE. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:

   il Parco nazionale della Costa Teatina, è un'area protetta istituita dall'articolo 8, comma 3, della legge 23 marzo 2001, una legge che risale ormai a oltre 17 anni fa, mai realmente attuata. Il parco è stato rallentato da una serie di ostacoli frapposti negli anni a livello locale, superati dalla nomina di un commissario ad acta incaricato di perimetrare l'area protetta, il quale ha completato il proprio lavoro in tempi rapidi. Nonostante questo manca ancora la firma sul decreto di perimetrazione;

   la fascia costiera ricadente all'interno della provincia di Chieti, compresa tra Ortona e San Salvo, offre habitat e specie di interesse conservazionistico di valenza europea come testimoniato dalla presenza di 6 Siti d'importanza comunitaria – «Fosso delle Farfalle», «Lecceta di Torino di Sangro e foce fiume Sangro», «Punta Aderci – Punta della Penna», «Marina di Vasto», «Boschi ripariali sul fiume Osento», «Fiume Trigno» –, nonché da 7 riserve naturali regionali (Rnr): «Ripari di Giobbe», «Acquabella», «Grotta delle Farfalle», «Lecceta di Torino di Sangro», «Bosco di Don Venanzio», «Punta Aderci» e «Marina di Vasto» e da 1 Sito di importanza regionale;

   con la legge n. 344 del 1997 l'area viene inserita, tra le «prioritarie aree di reperimento» previste dalla legge n. 394 del 1991 e sulle quali si dovevano realizzare parchi nazionali;

   con la legge n. 93 del 2001 si avviava l’iter di istituzione del Parco nazionale della Costa Teatina, ricordando le procedure e le intese riferite alla legge n. 394 del 1991;

   la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 422 del 2002, depositata il 18 ottobre 2002, dichiara «non fondata» la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla regione Abruzzo, che aveva avanzato ricorso contro la legge n. 93 del 2001 ritenendola, erroneamente, incostituzionale per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, ribadendo la legittimità dell'articolo 8, comma 3, della legge n. 93 del 2001 che istituiva il Parco nazionale della Costa Teatina;

   dopo innumerevoli riunioni, dal 2002 al 2013 non sono stati definiti i confini amministrativi del suddetto parco nazionale, nonché le norme e i regimi di protezione specifica a norma della legge n. 394 del 1991;

   con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 agosto 2014 veniva nominato un commissario ad acta, nella persona dell'architetto dottore Giuseppe De Dominicis, allo scopo di pervenire ad una perimetrazione e alla chiusura dell’iter di istituzione del Parco nazionale della Costa Teatina;

   con note del 1° e 4 giugno, nonché del 24 luglio 2015, il suddetto commissario ad acta ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri la documentazione inerente la proposta di perimetrazione, zonazione e relativa disciplina di tutela ai sensi della legge n. 394 del 1991;

   le indicazioni contenute all'interno della deliberazione della giunta regionale della regione Abruzzo, n. 27 del 26 gennaio 2016 non sono per l'interrogante in alcun modo accettabili, in quanto oltre che in contrasto, per quanto attiene ai contenuti, con la legge n. 394 del 1991, il parere della regione Abruzzo, a giudizio dell'interrogante, non è dovuto in quanto l'intesa non è necessaria per legge e considerato che occorre concludere al più presto la procedura avviata dal Commissario ad acta;

   non è ulteriormente differibile la chiusura dell’iter istitutivo del Parco nazionale della Costa Teatina, in coerenza con la procedura commissariate avviata, con il su menzionato decreto e nel rispetto dei principi fissati e dei contenuti minimi stabiliti dalla legge n. 394 del 1991 –:

   se il Governo intenda assumere le iniziative di competenza per consentire l'immediata chiusura della procedura istitutiva del Parco nazionale, della Costa Teatina sulla base delle indicazioni fornite dal commissario ad acta.
(4-02580)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

riserva naturale

parco nazionale

litorale