ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02574

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 148 del 25/03/2019
Ex numero atto
Precedente numero assegnato: 3/00243
Firmatari
Primo firmatario: MULE' GIORGIO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 25/03/2019


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 25/03/2019
Stato iter:
15/05/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 15/05/2019
BONAFEDE ALFONSO MINISTRO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 15/05/2019

CONCLUSO IL 15/05/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-02574
presentato da
MULÈ Giorgio
testo di
Lunedì 25 marzo 2019, seduta n. 148

   MULÈ. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   pochi giorni orsono, nel carcere di Sanremo si è verificato l'ennesimo episodio di violenza in un istituto di pena;

   la causa è stata attribuita al sovraffollamento: una decina di detenuti della prima sezione hanno iniziato la loro rimostranza lanciando suppellettili e bombolette di gas accese all'interno del cortile;

   la rivolta è stata sedata dal personale della polizia penitenziaria che, dopo ore di trattative, è riuscita a riportare in condizioni di sicurezza il carcere, ma questo non senza danni: due agenti sono stati feriti;

   dai dati del Ministero della giustizia risulta che tale istituto abbia una capienza regolamentare di 228 persone e, da fonti di stampa, emerge che al momento della ribellione ve ne fossero 270;

   inoltre, a fronte di 201 unità di polizia penitenziaria previste, ve ne siano effettive soltanto 175 (dati Ministero della giustizia al gennaio 2018);

   pare che il recentissimo disastroso crollo del «ponte Morandi» abbia contribuito a implementare le condizioni di sovraffollamento, impedendo i trasferimenti dei detenuti verso Genova;

   questo drammatico evento è soltanto l'ultimo dei segnali critici che giungono da un sistema penitenziario che sta, ormai, deflagrando;

   vittime ne sono non soltanto i detenuti, ma soprattutto gli operatori del Corpo della polizia penitenziaria i quali svolgono un durissimo lavoro in condizioni di endemica carenza di organico;

   la funzione polisemica della pena, retributiva, general-preventiva, special-preventiva deve tener conto, nella sua esecuzione da parte dell'amministrazione penitenziaria, dell'obiettivo rieducativo, così come previsto dal comma 3 dell'articolo 27 della Costituzione;

   i numerosi interventi legislativi che hanno seguito la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo sul famoso caso «Torreggiani», volti a risolvere lo stato di sovraffollamento delle carceri italiane, si sono rivelati a giudizio dell'interrogante inutili oltre che dannosi;

   il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia ha messo in essere prassi, consistenti, da un lato, nel regime delle «celle aperte», con conseguente possibilità per i detenuti di aggirarsi negli «spazi comuni» con l'intenzione di introdurre sistemi compensativi alle condizioni di sovraffollamento e conseguente possibilità per i detenuti di aggirarsi negli «spazi comuni» ed essere esposti alle personalità più criminali all'interno delle sezioni detentive, dall'altro, nella «sorveglianza dinamica», che rappresenta secondo l'interrogante un mero tentativo di mascherare le citate carenze di organico del Corpo della polizia penitenziaria, in forza della quale un unico agente di polizia penitenziaria è responsabile di posti anche distanti tra loro, pur rimanendo responsabile di quanto avviene nei diversi luoghi;

   le condizioni descritte tratteggiano, ad avviso dell'interrogante, un inquietante scenario di aperta rinuncia dello Stato all'esercizio di una effettiva potestà punitiva;

   ciò che emergere è un «sistema penitenziario» assolutamente fuori dal controllo della polizia penitenziaria e degli organi ad esso preposti –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza di quanto riportato in premessa, quali siano i suoi orientamenti riguardo all'attuale funzionamento del sistema dell'esecuzione penale, e se e quali iniziative ritenga necessario intraprendere a salvaguardia del medesimo.
(4-02574)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 15 maggio 2019
nell'allegato B della seduta n. 176
4-02574
presentata da
MULÈ Giorgio

  Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame l'interrogante, nel fare riferimento ad un evento critico recentemente verificatosi presso la casa di reclusione di Sanremo, dove una decina di detenuti della prima sezione dava vita ad una vera e propria rivolta lanciando suppellettili e bombolette di gas accese all'interno del cortile, mettendo in relazione tale accadimento con il sovraffollamento della popolazione carceraria e la scopertura degli organici di polizia penitenziaria in servizio presso la struttura, chiede di sapere se il Ministro della giustizia sia a conoscenza dei fatti, quali siano i suoi orientamenti riguardo all'attuale funzionamento del sistema dell'esecuzione penale e se e quali iniziative ritenga necessario intraprendere a salvaguardia del medesimo.
  Deve innanzitutto premettersi che l'episodio a cui fa riferimento l'interrogante risulta essersi verificato nel corso della tarda serata del 13 ottobre 2018, allorquando i componenti di due camere di pernottamento di una stessa sezione (una dozzina di detenuti di nazionalità straniera in verosimile stato di alterazione dovuta all'assunzione di sostanza alcoolica prodotta artigianalmente) ingaggiavano un alterco verbale sfociato nel lancio di oggetti di arredo e di alcuni ordigni rudimentali prodotti con bombolette di gas avvolte in pezzi di stoffa intrisi di olio, i quali, esplodendo, causavano un principio di incendio delimitato a uno spazio di pochi metri quadrati.
  Il personale di polizia penitenziaria, intervenuto celermente sul posto, provvedeva allo spegnimento del fuoco e, dopo la chiusura dei blindi, si accingeva a far uscire dalla camera di pernottamento due dei detenuti più facinorosi, al fine di condurli in camere detentive destinate all'isolamento precauzionale.
  Uno di essi reagiva, colpendo due agenti con calci e pugni (il personale coinvolto ha riportato dieci giorni di prognosi).
  Uno dei due detenuti considerati i principali protagonisti della violenza, per i medesimi fatti occorsi, oltre ad essere trasferito presso la casa di reclusione di Saluzzo e ad essere attinto da sanzioni disciplinari, veniva arrestato in flagranza di reato e sottoposto a procedimento penale con rito direttissimo, al termine del quale, due giorni più tardi, veniva trasferito presso altra sede.
  Per altri quattro detenuti coinvolti si provvedeva con l'irrogazione di sanzioni disciplinari.
  Giova sottolineare che l'azione posta in essere non ha trovato il supporto degli occupanti le altre camere della sezione, tant'è che non vi è stata alcuna azione dimostrativa quale segno di condivisione per quanto era stato fatto.
  Per quanto di interesse rispetto all'interrogazione parlamentare, va detto che alla data del 20 marzo 2019, i detenuti presenti presso la casa di reclusione di Sanremo sono n. 267 a fronte di una capienza regolamentare pari a complessivi n. 234 posti detentivi.
  Ne consegue una percentuale di sovraffollamento pari al 114,10 per cento, come tale inferiore sia alla media del distretto regionale di appartenenza (125,74 per cento) che a quella nazionale (128,83 per cento).
  Il complessivo grado di criticità di tale struttura risulta essere, altresì, inferiore rispetto alle sezioni circondariali di altri istituti liguri.
  Tra le principali cause peggiorative della capacità ricettiva delle sedi liguri, va menzionata la soppressione, nel 2016, dell'istituto di Savona che ha comportato non trascurabili difficoltà per gli istituti limitrofi, trovatisi a dover gestire l'importante flusso di ingressi di persone private della libertà personale nel territorio savonese.
  Di fatto, nonostante fosse l'istituto meno capiente della Regione, Savona era il secondo istituto ligure per ingressi dalla libertà.
  Durante il periodo estivo il fenomeno aumenta significativamente per le dinamiche legate al turismo.
  Successivamente, è avvenuta la soppressione del tribunale di Sanremo che ha ulteriormente aggravato la situazione, andando a interessare la ricettività della casa circondariale di Imperia, già sovraccaricata da ingressi numerosi dal territorio savonese.
  Per quanto attiene alla situazione complessiva dell'organico del personale di polizia penitenziaria, va innanzitutto precisato che presso la casa di reclusione di Sanremo si registra una percentuale di scopertura pari all'11,9 per cento, come tale in linea con la percentuale media nazionale, che si attesta all'11,6 per cento.
  A fronte dell'esubero del 15,3 per cento nel ruolo di agenti assistenti, permane la carenza di personale del Corpo nelle qualifiche dei sovrintendenti e degli ispettori, pari, rispettivamente, all'86,7 per cento e al 79,2 per cento.
  Ciò posto, va dato atto dei rimedi già attuati ed in corso di attuazione.
  In particolare, lo scorso mese di settembre, tramite procedura di mobilità ordinaria, la dotazione organica dell'istituto in questione si è arricchita di un'unità femminile del ruolo agenti/assistenti.
  Ulteriori imminenti correttivi verranno apportati con l'immissione in ruolo di n. 976 nuovi vice ispettori, che nel mese corrente hanno ultimato il corso.
  Quanto, invece, al ruolo dei sovrintendenti, sono tuttora in corso le procedure relative alla nomina di 2.851 vice sovrintendenti del ruolo maschile e femminile del Corpo.
  Da ultimo, va debitamente rimarcato il significativo stanziamento di risorse pari a 71,5 milioni di euro per il triennio 2019/2021 previsto dalla legge di bilancio per il 2019 con cui è stata pianificata l'assunzione di n. 1.300 unità del corpo di polizia penitenziaria nell'anno 2019 e di n. 577 unità nel periodo 2020/2023, proprio al fine di incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, anche tenuto conto delle indifferibili necessità di prevenzione e contrasto della diffusione dell'ideologia di matrice terroristica in ambito carcerario.
  Oltre alle misure fin qui richiamate, fra le iniziative di questo Dicastero a salvaguardia del funzionamento del sistema penitenziario, occorre menzionare, in particolare, la recente lettera-circolare adottata il 9 ottobre 2018 dal competente dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ed indirizzata a tutte le articolazioni centrali (direzioni generali) e territoriali (provveditorati regionali e istituti penitenziari), con l'intento di valorizzare l'applicazione degli strumenti normativi, previsti sia dalla legge n. 345 del 1975 che dal decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000, diretti proprio a tutelare la sicurezza degli istituti.
  Nello specifico, è stata dettagliata una mirata applicazione della normativa stabilita dall'articolo 42 della legge n. 354 del 1975, nella parte relativa ai trasferimenti per gravi motivi di sicurezza.
  Parimenti funzionale allo scopo, è apparso il richiamo all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000, nella parte in cui è prevista l'assegnazione, in via cautelare, a particolari istituti/sezioni, di quei detenuti che, se anche ancora non abbiano commesso alcun episodio di violenza o di altro genere, per il loro comportamento siano da considerarsi pericolosi per la sicurezza.
  Sulla base di quanto appena rappresentato, si è disposto, dunque, il trasferimento ad altri istituti di quei soggetti che si siano resi responsabili di:

   aggressioni consumate o tentate nei confronti del personale dell'amministrazione penitenziaria, del personale medico e infermieristico o, ancora, di quello appartenente al volontariato;

   aggressioni consumate o tentate nei confronti di altri detenuti;

   danneggiamento dei beni dell'amministrazione;

   qualsiasi altro evento di violenza.

  Ferma in ogni caso l'apertura del procedimento disciplinare, i provvedimenti di trasferimento ad altri istituti, diversi da quello originario, dovranno essere immediati e potranno essere adottati dai provveditori regionali, che provvederanno a disporre il trasferimento del detenuto presso altro istituto sito all'interno del territorio distrettuale, ovvero, nei casi da considerarsi più gravi, anche su richiesta del Capo del dipartimento, dalla direzione generale dei detenuti e del trattamento, disponendo l'assegnazione ad altro istituto situato in territorio di altro distretto.
  Da ultimo, sul piano normativo, si rappresenta che il 26 ottobre 2018 sono stati pubblicati sulla
Gazzetta ufficiale il decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124, recante «Riforma dell'ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere g), h) e r), della legge 23 giugno 2017, n. 103» ed il decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 123, recante «Riforma dell'ordinamento penitenziario, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere a), d), i), I), m), o), r), t) e u), della legge 23 giugno 2017, n. 103», nonché il decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 122, recante «Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 81, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103». Per quanto di interesse rispetto all'interrogazione parlamentare, si rappresenta che le disposizioni relative al miglioramento complessivo della vita detentiva sono dirette non solo ad adempiere a specifici vincoli derivanti da impegni internazionali ed europei ma soprattutto a rendere più vivibile, anche in termini di sicurezza, l'ambiente penitenziario sia per i detenuti sia per il personale addetto.
  In particolare l'articolo 1 del decreto legislativo n. 124 del 2018 e l'articolo 11 del decreto legislativo n. 123 del 2018, proprio dedicati alla vita detentiva ed al trattamento penitenziario, apportano modifiche ad alcune disposizioni dell'ordinamento penitenziario nella prospettiva del rafforzamento dei diritti di detenuti e internati, attraverso la responsabilizzazione dei medesimi, in conformità ai princìpi fondamentali delle regole penitenziarie europee (raccomandazione R (2006)2 del Consiglio d'Europa).
  Viene, in tal modo valorizzata la figura del detenuto come persona, posta al centro dell'esecuzione delle misure restrittive della libertà personale e titolare di tutti quei diritti il cui esercizio non sia strettamente incompatibile con la restrizione della libertà personale.
  Richiamando i concetti di «responsabilità», «autonomia», «socializzazione» ed «integrazione», si caratterizza il trattamento verso modelli di partecipazione attiva del detenuto a tutte quelle attività che favoriscono il suo processo di reintegrazione. Il detenuto deve essere invitato, anche attraverso una plurale e variegata offerta trattamentale, a condividere con gli altri gli spazi di socialità, le attività comuni, lo studio, il lavoro e anche lo svago, e deve poter organizzare la propria vita quotidiana in istituto con il massimo di autonomia consentita dall'essenziale mantenimento della sicurezza, così da assicurare una vera integrazione sociale e culturale e, quindi, un effettivo recupero.
  L'ordine e la sicurezza interni rappresentano lo strumento finalizzato alla realizzazione di un sistema che garantisca l'accesso dei detenuti e degli internati agli elementi del trattamento, indispensabili per l'accesso ai percorsi riabilitativi.
  Le restrizioni dettate da ragioni di ordine non possono, dunque, determinare una compressione dei diritti superiore a quella strettamente necessaria.
  Ulteriori norme, relative ai servizi ed all'assistenza sanitaria sono poi dettate – sempre nell'ambito dell'esigenza di coniugare diritti ed esigenze di sicurezza – dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo n. 223 del 2018.

Il Ministro della giustizia: Alfonso Bonafede.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

carcerazione

personale carcerario

detenuto