ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02536

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 145 del 20/03/2019
Firmatari
Primo firmatario: TRANCASSINI PAOLO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 20/03/2019


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 20/03/2019
Stato iter:
24/06/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 24/06/2019
TONINELLI DANILO MINISTRO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 24/06/2019

CONCLUSO IL 24/06/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-02536
presentato da
TRANCASSINI Paolo
testo di
Mercoledì 20 marzo 2019, seduta n. 145

   TRANCASSINI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   il Coordinamento unitario dei proprietari immobiliari, composto dalle associazioni Arpe-Federproprietà, Uppi e Confappi, ha firmato la Convenzione nazionale a seguito della quale è stato adottato il decreto interministeriale del 16 gennaio 2017, recante criteri generali per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula dei contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nonché dei contratti di locazione transitori e dei contratti di locazione per studenti universitari, ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3 della stessa legge;

   in particolare, il citato decreto all'articolo 1, comma 8, prevede che le parti contrattuali, nella definizione del canone effettivo, possano essere assistite, a loro richiesta, dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori; se le parti decidono di non farsi assistere, è prevista comunque un'attestazione che deve essere fornita da almeno una organizzazione firmataria dell'accordo, che certifichi la rispondenza del contenuto del contratto, sia sotto il profilo economico che normativo, all'accordo territoriale, anche con riguardo alle agevolazioni fiscali;

   il Coordinamento unitario dei proprietari immobiliari ha avuto notizia, attraverso plurime segnalazioni, che diversi comuni non hanno convocato, e non convocano, tutte le associazioni nazionali che hanno sottoscritto la suddetta convenzione;

   peraltro, a queste associazioni che, in dispregio del principio di collegialità e di rappresentanza, non sono state convocate senza ragione o motivazione alcuna, non viene neanche riconosciuto il diritto di aderire successivamente agli accordi territoriali, sulla base della motivazione che non ne avrebbero diritto, non avendo partecipato alle trattative, o addirittura che, come indicato nella nota del 3 gennaio 2019 dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, «la richiesta di adesione all'accordo territoriale è opportuno che sia condivisa dalle organizzazioni firmatarie mediante apposita clausola interpretativa»;

   le organizzazioni convocate dai comuni non hanno alcun potere interpretativo di alcuna norma;

   non consentire alle associazioni firmatarie della originaria convenzione nazionale di aderire successivamente agli accordi territoriali già sottoscritti da altre associazioni convocate dai comuni, negando loro, quindi, il diritto di rilasciare le attestazioni necessarie ai sottoscrittori dei contratti di locazione per ottenere le previste agevolazioni fiscali, o subordinare la loro possibilità di aderire agli accordi territoriali eventualmente già stipulati «ad apposite interpretazioni da parte delle altre organizzazioni firmatarie della Convenzione nazionale e degli accordi territoriali», appare inammissibile, anche perché determina una disparità di trattamento tra cittadini, anche a livello fiscale, con quelle che appaiono all'interrogante evidenti e manifesti risvolti di incostituzionalità e/o di possibile disapplicazione giudiziale di quanto eventualmente e comunque illegittimamente inserito in merito, a livello interpretativo, negli accordi territoriali per i canoni di locazione –:

   se non ritenga di adottare iniziative, per quanto di competenza, al fine di consentire alle organizzazioni firmatarie della convenzione nazionale, laddove non avessero partecipato per qualunque motivo agli accordi territoriali già sottoscritti, di aderirvi successivamente mediante comunicazione ai singoli comuni interessati e alle organizzazioni firmatarie degli accordi.
(4-02536)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Lunedì 24 giugno 2019
nell'allegato B della seduta n. 195
4-02536
presentata da
TRANCASSINI Paolo

  Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, sulla base delle informazioni al riguardo acquisite dalla direzione generale per la condizione abitativa, si forniscono i seguenti elementi di risposta.
  La legge 9 dicembre 1998, n. 431 concernente «Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo», nel definire le modalità di stipula o rinnovo dei contratti di locazione a canone concertato di cui all'articolo 2, comma 3, individua due distinti contesti procedurali, entrambi propedeutici alla determinazione dei canoni.
  Il primo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della predetta legge, consiste nella adozione, da parte di questo Ministero, della convenzione nazionale recante i criteri generali per la definizione dei canoni di locazione ed il secondo, in attuazione del citato articolo 2, comma 3, nell'organizzazione del livello procedurale finalizzato alla sottoscrizione degli accordi in sede locale.
  A dette fasi partecipano, rispettivamente, le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale già accreditate dallo scrivente e le organizzazioni sindacali individuate dai singoli comuni in ambito locale.
  Con riguardo a quest'ultima, va da sé l'importanza del ruolo svolto dai comuni nell'attivazione delle procedure di definizione degli accordi locali, in quanto spetta ad essi sia l'individuazione sia la convocazione delle associazioni sindacali stimate maggiormente rappresentative del territorio di riferimento, le quali, tenuto conto dell'articolata conformazione socio-territoriale del Paese, potrebbero non coincidere con quelle riconosciute a livello nazionale.
  In tal senso, è appena il caso di evidenziare che tale (eventuale) circostanza né può inficiare la correttezza della procedura una volta completata, né è suscettibile di interesse per il livello centrale della contrattazione.
  Cionondimeno, corre l'obbligo di informare che non confligge con la descritta cornice normativa la facoltà, che versa in capo ai singoli comuni, di valutare l'opportunità di consentire, ad organizzazioni inizialmente non convocate e non firmatarie, di aderire all'accordo già sottoscritto.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: Danilo Toninelli.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

adesione ad un accordo

adesione all'Unione europea

associazione