Legislatura: 18Seduta di annuncio: 143 del 18/03/2019
Primo firmatario: MURONI ROSSELLA
Gruppo: LIBERI E UGUALI
Data firma: 18/03/2019
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'INTERNO
- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 18/03/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione RISPOSTA GOVERNO 25/02/2020 VARIATI ACHILLE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
RISPOSTA PUBBLICATA IL 25/02/2020
CONCLUSO IL 25/02/2020
MURONI. — Al Ministro dell'interno, al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
messaggi di sostegno sono stati pubblicati su Facebook da alcuni cittadini sestesi a favore del sindaco di Sesto San Giovanni in seguito agli atti d'accusa lanciati da molti partiti di opposizione nei confronti dello stesso sindaco, tacciato di violare la privacy dei cittadini e di usare «due pesi e due misure» nei confronti di chi imbratta i muri della città;
il caso dei volantini affissi da un gruppo di cittadini per contestare le politiche dell'amministrazione in materia di asili nido si sta trasformando in una bufera che travalica i confini della politica. La cronaca dei fatti è un crescendo di ostilità: il 26 febbraio un gruppo di persone aveva affisso nottetempo dei volantini nei quali poneva alcuni domande al sindaco in fatto di nidi comunali;
nel giro di 48 ore il primo cittadino aveva schierato i suoi vigili e individuato, grazie ai sistemi di videosorveglianza, i volti di almeno 4 delle persone che hanno compiuto l'attacchinaggio;
la vicenda si sarebbe conclusa qui se non fosse che il sindaco ha deciso di pubblicare sui social network uno dei video delle telecamere di sicurezza del comune, nel quale si intravedono le sagome dei quattro contestatori. Il sindaco li attacca definendoli «i soliti pochi rappresentanti della sinistra» e additandoli come «imbrattatori» e «portatori di fake news», ma soprattutto li mette alla berlina dei cittadini che sotto il suo post commentano definendoli «pagliacci» e chiedendo di pubblicare i nomi dei responsabili;
è del tutto evidente che ci si trova di fronte a un utilizzo di risorse e tecnologie che violano la privacy e azzerano la libertà di pensiero. Inoltre, il regolamento della videosorveglianza vieta l'uso delle immagini delle telecamere per fini estranei alle indagini e recita che «il Comune può disporre l'utilizzo degli impianti comunali di videosorveglianza ai fini di prevenzione e repressione di fatti delittuosi. I dati raccolti possono essere utilizzati solo dalle autorità»;
è del tutto evidente che i video pubblicati dovevano essere gestiti solo dalle forze dell'ordine e che non potevano essere consegnati a terze persone se non dietro richiesta della magistratura; invece, sono stati consegnati al sindaco e a terze persone;
a tal proposito, si ricorda che alcuni mesi fa era stato denunciato che erano stati affissi abusivamente volantini firmati da due assessori. Nonostante alcune email al sindaco e alla polizia locale, nessuno si è mosso. Se i cittadini devono essere multati, devono essere multati anche gli altri imbrattatori –:
se il Governo sia a conoscenza di quanto riportato in premessa e se non ritenga di adottare iniziative normative, alla luce delle criticità rilevate nel caso in questione, per tutelare la privacy dei cittadini con riferimento all'uso dei sistemi di videosorveglianza e alla diffusione di immagini sui social network.
(4-02517)
Risposta. — In merito all'ipotizzato uso improprio da parte del sindaco di Sesto San Giovanni (Milano) delle immagini del sistema di videosorveglianza, la competente prefettura ha reso noto che, effettivamente, in data 1° marzo 2019, il predetto amministratore ha pubblicato sul proprio profilo «Facebook» un video del 26 febbraio 2019, estrapolato dalle telecamere di videosorveglianza del comune, che registrava un gruppo di persone intente ad affiggere in spazi non consentiti, volantini di dissenso alle politiche dell'amministrazione comunale in materia di asili nido.
Sul post il sindaco ha, altresì, dichiarato di avere riconosciuto i responsabili, ai quali sarebbero state comminate le relative sanzioni amministrative. In consiglio comunale, l'opposizione ha stigmatizzato l'utilizzo da parte del sindaco delle predette registrazioni, affermando che, nella veste di titolare del trattamento dei dati personali, avrebbe utilizzato i filmati secondo finalità difformi dalla vigente normativa.
Risulta, inoltre, che la polizia locale di Sesto San Giovanni, in data 28 febbraio 2019, all'esito della visione delle telecamere, ha sanzionato amministrativamente, per violazione dell'articolo 23 del regolamento di polizia urbana, un cittadino riconosciuto come uno degli autori delle affissioni abusive.
Per la suddetta vicenda non risulta, infine, che sia stata sporta denuncia presso gli uffici di polizia di Sesto San Giovanni.
Si rammenta, su un piano più generale, che la videosorveglianza, quando dia luogo alla rilevazione a distanza di immagini riproducenti persone che possono essere direttamente o indirettamente identificate, costituisce un'operazione di trattamento dei dati personali, da effettuare in conformità alla disciplina in materia di protezione dei dati personali.
Quest'ultima è rinvenibile nel regolamento dell'Unione europea n. 2016/679 del 27 aprile 2016, recante la normativa generale sulla protezione dei dati personali, nonché nella normativa speciale contenuta nel decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, applicabile esclusivamente al trattamento dei dati personali effettuati per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento dei reati, o esecuzione di sanzioni penali.
Per quanto concerne le amministrazioni comunali, trova anche applicazione il decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, che costituisce la base giuridica del trattamento dei dati personali mediante strumenti di videosorveglianza effettuato dai comuni esclusivamente ai fini di tutela della sicurezza urbana. In particolare, il predetto decreto prevede che i comuni possano utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi, pubblici o aperti al pubblico, prescrivendo altresì che la conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso dei sistemi, di videosorveglianza è limitata ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.
Tali fonti normative, pur prevedendo numerose disposizioni di carattere generale applicabili anche alla videosorveglianza, non contemplano tuttavia specifiche previsioni per tale peculiare modalità di raccolti dei dati personali. Per ovviare a tale lacuna, il Garante per la protezione dei dati personali, è intervenuto ripetutamente con provvedimenti regolatori ad hoc, da ultimo con il provvedimento in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010, che contiene prescrizioni vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati che intendano avvalersi del sistema in esame.
Da tale articolato quadro normativo discendono rilevanti vincoli per il titolare del trattamento, tra i quali si evidenziano: l'obbligo di rispettare i principi generali di liceità, correttezza e trasparenza del trattamento; l'obbligo di adottare misure tecnico-organizzative adeguate per garantire un trattamento conforme alle disposizioni in materia, nonché il dovere di assicurare agli interessati la possibilità di esercitare i diritti di informativa di accesso e di cancellazione dei dati. Più nello specifico, il provvedimento del Garante prescrive che gli interessati debbano essere sempre informati che stanno per accedere ad una zona videosorvegliata, prevedendo a tal fine l'utilizzo di apposita cartellonistica con la dicitura «area videosorvegliata» da collocare in prossimità del raggio d'azione della telecamera.
Particolare attenzione, ancora, è posta sulle misure di sicurezza fisica e informatica da adottare per proteggere i dati personali dal rischio di distruzione e di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, nonché sulla durata della conservazione eventuale delle immagini.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Achille Variati.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):videosorveglianza
apparecchio di registrazione
dispositivo di sicurezza