ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02483

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 141 del 13/03/2019
Firmatari
Primo firmatario: MISITI CARMELO MASSIMO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 13/03/2019


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13/03/2019
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO 15/04/2019
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI delegato in data 12/10/2020
Stato iter:
12/10/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 12/10/2020
L'ABBATE GIUSEPPE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI)
Fasi iter:

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 12/10/2020

RISPOSTA PUBBLICATA IL 12/10/2020

CONCLUSO IL 12/10/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-02483
presentato da
MISITI Carmelo Massimo
testo di
Mercoledì 13 marzo 2019, seduta n. 141

   MISITI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   l'Ente nazionale cinofilia italiana (Enci), associazione senza fini di lucro, già nota alla stampa per irregolarità nell'iscrizione di cuccioli al Registro origini italiano, è delegato dallo Stato alla tenuta dei libri genealogici, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b), della legge n. 489 del 1992 ed emette certificati di origine (pedigree) dal valore di atti pubblici, ai sensi dell'articolo 71, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 nonché dello stesso articolo 21 della legge n. 489 del 1992;

   nella scorsa legislatura il Governo pro tempore, rispondendo a una interrogazione del 19 dicembre 2017 su differenti irregolarità, evidenziava di conoscere un unico caso, del 2016, riguardante il sequestro di 168 cani e 61 certificati di origine (pedigree) Enci contraffatti, nonostante all'interrogante risultino numerose segnalazioni in tema di certificazioni;

   le citate segnalazioni provenienti da diversi cinofili sono all'attenzione dell'Enci da diverso tempo senza che lo stesso, a giudizio dell'interrogante, abbia fornito i necessari chiarimenti;

   criticità si riscontrerebbero anche in relazione ai controlli sul comportamento deontologico dei giudici/esperti, come prescritto dal decreto ministeriale 22 dicembre 2010, con ripercussioni sul lavoro di moltissimi allevatori ed addestratori;

   le citate criticità nell'attività dell'Enci possono produrre effetti negativi soprattutto in quelle razze più idonee ad essere utilizzate come cani guida per non vedenti o cani da soccorso o nelle terapie assistite da animali da compagnia (Pet Therapy), con conseguente rischio per la salute e l'incolumità di bambini, anziani e persone con disabilità;

   in Italia i controlli sui cani sono di fondamentale importanza, anche perché la tratta dei cuccioli vale 300, milioni di euro (rapporto Zoomafie 2018) e sarebbero 8.000 gli animali importati illegalmente ogni settimana spesso accompagnati da documentazione contraffatta e venduti a prezzi che oscillano tra 60 e i 1200 euro;

   l'Enci ha acquistato le quote della società Skorpio Srl messa in liquidazione, circostanza che ha consentito di attribuire all'unico socio (Enci) la proprietà della Skorpio e di usufruire dell'attuale sede della stessa Enci inizialmente in comodato d'uso; in tal modo, come riportato da alcuni organi di stampa, sarebbe stata evitata la corresponsione delle imposte relative all'acquisto del citato immobile;

   l'Enci ha deciso poi di revocare la liquidazione della Skorpio, cambiando il nome a tale società in «Enci Servizi srl»; sarebbe stato modificato, a quanto consta all'interrogante, anche lo scopo sociale in prestazioni e cessazioni di beni e servizi legati alla cinofilia, svolgendo così, di fatto, la nuova società tutte le attività dell'Enci, tranne la tenuta dei libri e dei registri genealogici;

   i soci dell'Enci, per di più, sarebbero tenuti all'oscuro di verbali e delibere dell'Enci che non verrebbero pubblicate;

   a quanto consta all'interrogante, l'Enci oggi paga, annualmente, 200.000 euro all'Enci Servizi per la locazione dell'immobile sopra citato –:

   se il Governo sia a conoscenza di quanto esposto in premessa e se intenda adottare le opportune e urgenti iniziative di competenza per esercitare i poteri sostitutivi di cui all'articolo 10-quarter del decreto-legge n. 194 del 2009, provvedendo alla nomina di un commissario ad acta o, in alternativa, verificare la sussistenza dei presupposti per l'immediato ritiro dei libri genealogici, dei registri anagrafici e della delega per il rilascio dei certificati di origine (pedigree).
(4-02483)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Lunedì 12 ottobre 2020
nell'allegato B della seduta n. 406
4-02483
presentata da
MISITI Carmelo Massimo

  Risposta. — In primo luogo ritengo opportuno chiarire il quadro normativo di riferimento riguardante la natura giuridica dell'Ente nazionale cinofilia italiana e le funzioni istituzionali svolte da tale ente.
  L'istituzione e la tenuta dei libri genealogici della specie canina vengono disciplinati dal decreto legislativo n. 529 del 1992 il cui articolo 2 prevede che tali libri siano istituiti – previa approvazione con decreto dell'allora Ministro dell'agricoltura – dalle associazioni nazionali di allevatori di specie o di razza e che detti libri vengano tenuti dalle citate associazioni sulla scorta di appositi disciplinari, anch'essi approvati con decreto del Ministro.
  In ragione di quanto sopra, l'ENCI ha istituito e gestisce il libro genealogico del cane di razza sulla base di un disciplinare approvato da questo Ministero con decreto ministeriale n. 21095 del 5 febbraio 1996 e dalle relative norme tecniche approvate con decreto ministeriale n. 21203 dell'8 marzo 2005 e successive modifiche.
  L'ENCI è ente di natura privata e la gestione del libro genealogico non implica un mutamento della sua natura giuridica né una delega di pubblici poteri, posto che la sua attività non deriva dallo Stato ma dai soci cinofili che ne sopportano i costi individuali per quando attiene alla selezione e i costi collettivi, per quanto riguarda la gestione dei servizi erogati dall'ente.
  Il controllo dello Stato si esercita solo sulla tenuta dei sopracitati libri genealogici che, come già detto, vengono istituiti dalle associazioni nazionali di allevatori di specie e razza, (con la vigilanza del Ministero e le approvazioni ministeriali dei relativi disciplinari), sicché l'attività di tenuta del libro genealogico e di emissione dei
pedigree risulta sì di interesse pubblico collettivo – stante l'affidamento dei terzi sui documenti e le certificazioni che l'ente rilascia – ma non si può considerare un'attività pubblica.
  Premesso che l'interrogazione non fa menzione di fatti specifici, segnalo che, ad oggi, non risultano a questo Ministero segnalazioni riferite ad errori nell'iscrizione di soggetti al libro genealogico alle quali l'ENCI non abbia dato puntuale riscontro.
  Questa amministrazione non può, ovviamente, essere a conoscenza di eventuali segnalazioni trasmesse direttamente all'ENCI, ma ha contezza di quelle nelle quali è stata coinvolta e che comunque non ritiene mettano in discussione il rispetto da parte dell'ente dei requisiti prescritti dalla normativa vigente ai fini della tenuta di un libro genealogico.
  Aggiungo che, in occasione di alcune segnalazioni pervenute, l'ENCI ha sempre fornito i doverosi chiarimenti e la disponibilità alla sostituzione dei certificati genealogici ove fossero stati accertati errori o refusi.
  I casi in cui l'ENCI non ha potuto ancora – a fronte di errori evidenziati in taluni
pedigree – emettere il pedigree corretto, dipendono dall'indisponibilità degli allevatori interessati a restituire il documento errato, per cui tale fattispecie non configura una carenza dell'ENCI che ha la responsabilità di garantire in ogni momento l'esistenza di un unico certificato ufficiale per ciascun cane iscritto.
  Il libro genealogico del cane di razza ha un fondamento fiduciario ed autodichiarativo per cui, ai fini dell'emissione dei certificati genealogici l'ENCI si basa sulle dichiarazioni degli allevatori delle quali questi ultimi assumono la piena responsabilità.
  Stante questo fondamento autodichiarativo del libro genealogico, il disciplinare e le norme tecniche vigenti prevedono comunque – per conseguire una maggior attendibilità dei certificati genealogici – un sistema di controlli a campione, finalizzati a limitare il rischio che siano inserite nel libro genealogico informazioni non corrette, così come per quei soggetti particolarmente interessanti sotto il profilo riproduttivo e di grande impatto sulla popolazione è obbligatoriamente richiesto anche il deposito di campione biologico.
  Tale sistema di controllo – che prevede l'effettuazione di accertamenti di parentela soprattutto ove il rischio di influenzare la popolazione è maggiore – si pone come appropriato e valido strumento, considerando la numerosità e l'eterogeneità del parco cinotecnico nazionale, che non consente di prevedere verifiche di parentela sulla totalità degli animali iscritti.
  La validità di tali procedure, trova conferma nello stesso Regolamento 1012/2016 (che pur non direttamente applicabile alla specie canina, rappresenta l'unica norma europea che fissa principi e stabilisce linee di indirizzo in materia di libri genealogici). Esso prevede infatti un obbligo di verifica dell'identità tramite esame del DNA solo per quei riproduttori con maggiore possibilità di impatto sulla popolazione di riferimento, parimenti a quanto i regolamenti ENCI prevedono.
  L'attendibilità delle informazioni inserite nel libro genealogico può pertanto essere garantita concretamente tramite l'utilizzo di procedure informatiche certificate che prevedono un apposito sistema di controlli integrati sulla coerenza dei dati immessi, in abbinamento al sistema di controlli a campione della parentela.
  Peraltro, nell'ambito dell'attività ordinaria di questa amministrazione l'ENCI è periodicamente soggetto alla verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la tenuta del libro genealogico del cane di razza. L'ultima verifica che ha avuto esito favorevole risale al 22 ottobre 2018 e ha riguardato anche la valutazione puntuale delle criticità oggetto di segnalazione.
  La Commissione ministeriale al riguardo incaricata non ha rilevato carenze strutturali od organizzative dell'ENCI, ritenendo soddisfacenti le procedure messe in atto dall'ente, soprattutto con riferimento all'attività di vigilanza effettuata sulle delegazioni territoriali e per l'impegno nell'affidabilità del
data base, anche alla luce di mirati interventi correttivi già posti in essere dall'ENCI sulla scorta di segnalazioni pervenute nel tempo.
  Per quanto poi attiene alle generiche criticità segnalate con riferimento ai controlli sul comportamento deontologico dei giudici e degli esperti, tengo a precisare che il disciplinare del corpo degli esperti del libro genealogico del cane di razza – approvato con decreto ministeriale n. 29064 del 22 dicembre 2010 – prevede un
comitato consultivo esperti giudici, il quale tratta questioni di carattere eminentemente tecnico, quali la metodica dei giudizi, la formazione, l'aggiornamento degli esperti/giudici e relaziona, per le rispettive competenze, al consiglio direttivo dell'ENCI sulle condizioni delle varie razze.
  Il comitato ha inoltre il compito di riferire al medesimo consiglio direttivo in ordine alle segnalazioni pervenute in relazione al comportamento degli esperti/giudici nell'espletamento dei loro compiti per quanto riguarda il rispetto dei vigenti regolamenti e del codice deontologico, proponendo – a seguito di una istruttoria nella quale sono presentabili memorie difensive – eventuali sanzioni disciplinari per quanti hanno avuto comportamenti non confacenti.
  Per quanto poi attiene alle presunte criticità atte a favorire il traffico illegale di cuccioli, sottolineo che l'ENCI ha sempre fattivamente collaborato con le forze dell'ordine per risolvere le problematiche aventi ricadute sull'iscrizione al libro genealogico e, in particolare, con riguardo all'importazione illegale di soggetti.
  L'ENCI è stato anche sentito in relazione ad alcune attività di indagine riguardanti un'operazione recentemente conclusa dalla Polizia di Stato, che ha consentito di smantellare un traffico illegale di cuccioli provenienti dall'est europeo e che ha evidenziato anche la presenza di documenti non emessi dall'ENCI, attestanti presunte genealogie.
  Ciò dimostra come sia risultato importante il supporto fornito dall'ENCI, peraltro, ad attività che vengono condotte anche a difesa degli allevatori che rispettano le regole.
  Per quanto riguarda i rilievi mossi dall'interrogante sulle implicazioni organizzative e gestionali dell'ente, preciso che l'ENCI è un ente privato che gode di una propria autonomia di carattere organizzativo-gestionale e, dunque, rientrano nella propria sfera decisionale anche le scelte volte all'affidamento di alcune attività di servizi, che, pertanto, rimangono insindacabili da parte di questa amministrazione.
  Nondimeno, sulla base di quanto precisato dall'ENCI con dedicata nota, evidenzio quanto segue.
  A distanza di anni dall'acquisizione della società immobiliare
Skorpio S.r.l. - per allinearsi con la normativa giuridico fiscale nonché per motivi di coerenza con le attività istituzionali dell'ente – l'ENCI ha ritenuto di procedere alla revoca dello stato di liquidazione in cui versava da anni la Skorpio e a modificare la sua denominazione sociale in ENCI Servizi S.r.l., così come deliberato dal consiglio direttivo, con parere favorevole del collegio sindacale del 13 dicembre 2017.
  Ciò ha comportato la modifica dello Statuto della nuova società con l'introduzione della possibilità di realizzare attività accessorie a possibili future iniziative privatistiche di sostegno e di crescita della cinofilia, non inerenti l'attività di tenuta del libro genealogico.
  La successiva stipula di un contratto di locazione a titolo oneroso, con canone stabilito tramite perizia giurata, si è resa necessaria per ottemperare alle disposizioni del decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito nella legge n. 148 del 14 settembre 2011, con l'articolo 2 commi da 36-
terdecies a 36-duodevicies, che introducono una disciplina che ha implicato, come conseguenza, una sfavorevole valutazione fiscale della concessione in godimento dei beni delle imprese ai soci.
  Con riferimento all'esercizio di poteri sostitutivi, evidenzio, inoltre, che in relazione al commissariamento del libro genealogico del cane di razza disposto con decreto ministeriale n. 3907 del 2009, la sentenza n. 250/2016 del Consiglio di Stato ha esaustivamente definito i limiti e le modalità di esercizio del potere sostitutivo di questo Ministero verso l'ENCI, potere che si deve esercitare solo ove sussistano ragioni di pubblico interesse che impongono interventi di tal genere.
  Il decreto relativo al commissariamento citato è stato annullato e definito illegittimo in primo e secondo grado, in quanto considerato un'espropriazione di prerogative rimesse alla volontà di un ente privato che svolge un'attività avente valore privilegiato pubblico, ma che rimane essenzialmente privata.
  Quindi, in ragione delle considerazioni espresse, delle verifiche effettuate sulle attività poste in essere da ENCI nell'ambito della tenuta del libro genealogico, della relazione redatta dalla commissione ministeriale appositamente incaricata, per quanto sopra esposto, non ritengo si siano verificati eventi che ledono o pongono in pericolo l'interesse pubblico nella corretta gestione del libro genealogico ed emerge la conformità dell'ENCI ai requisiti previsti dalla normativa vigente.
  Pertanto non si ravvisano i presupposti per disporre un eventuale commissariamento, né per sospendere l'ENCI quale associazione ufficialmente riconosciuta per la tenuta del libro genealogico del cane di razza ai sensi del decreto legislativo n. 529 del 1992.

Il Sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali: Giuseppe L'Abbate.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

acquisto della proprieta'

frode

frode doganale