ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02477

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 141 del 13/03/2019
Firmatari
Primo firmatario: DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 13/03/2019


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE delegato in data 13/03/2019
Stato iter:
15/05/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 15/05/2019
DEL RE EMANUELA CLAUDIA ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 15/05/2019

CONCLUSO IL 15/05/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-02477
presentato da
DELMASTRO DELLE VEDOVE Andrea
testo di
Mercoledì 13 marzo 2019, seduta n. 141

   DELMASTRO DELLE VEDOVE. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:

   il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale offre ai propri dipendenti un servizio di asilo nido. Alla fine dell'anno educativo 2016/2017 il servizio è stato temporaneamente interrotto per lavori di messa a norma della struttura interna alla Farnesina;

   i lavori sono stati classificati come adeguamento alle disposizioni di legge in materia di salute e sicurezza degli ambienti e luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008, in particolare alla normativa antincendio, e sono stati assegnati con affidamento diretto;

   secondo alcune organizzazioni sindacali, la comunicazione dell'interruzione del servizio avrebbe comportato il rischio di un licenziamento collettivo degli operatori impiegati dagli enti gestori. In tali casi, la legge n. 223 del 1991 prescrive una specifica procedura di informazione preventiva delle rappresentanze sindacali aziendali e dei sindacati maggiormente rappresentativi;

   il bando per l'affidamento del servizio dal 2018 prevede l'obbligo di assumere il personale impiegato nel corso del precedente periodo di affidamento, ad accezione del personale impiegato per i laboratori. Si tratta di una scelta alquanto immotivata a giudizio dell'interrogante, ai limiti della ragionevolezza amministrativa;

   la distanza temporale tra la delibera di affidamento diretto per la messa a norma dei locali rispetto all'entrata in vigore della legge sulla sicurezza degli ambienti e dei luoghi di lavoro, ad avviso dell'interrogante lascia ipotizzare che bambini e insegnanti abbiano vissuto, per lungo tempo, in una situazione di rischio;

   ai sensi del capitolato tecnico dell'affidamento terminato il 31 luglio 2017, gli enti gestori sono obbligati a predisporre relazioni sull'andamento del servizio con cadenza mensile e annuale –:

   se nelle relazioni predisposte dagli enti gestori siano mai state evidenziate situazioni di rischio o di non conformità della struttura alle disposizioni di legge;

   se il personale fosse qualificato per la gestione di situazioni di rischio in materia di salute e sicurezza degli ambienti e dei luoghi di lavoro e se tutto il personale fosse in pieno possesso dei titoli previsti dal disciplinare di gara;

   se, prima della cessazione delle attività educative in vista dei suddetti lavori, fosse stato rispettato il requisito delle compresenze degli insegnanti nelle classi e nei laboratori, anche al fine di mitigare il rischio connesso alla sicurezza degli ambienti;

   se siano stati eseguiti regolarmente i controlli e le verifiche periodiche e chi fosse il responsabile delle summenzionate verifiche;

   se siano intervenuti licenziamenti collettivi e se siano state svolte le procedure di informazione sindacale obbligatorie;

   in caso di esito affermativo, se i dipendenti licenziati siano stati riassorbiti con il nuovo affidamento;

   quale sia il motivo della scelta discrezionale di escludere gli insegnanti dei laboratori dall'obbligo di riassunzione nel nuovo affidamento e a quale dirigente sia imputabile tale disposizione.
(4-02477)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 15 maggio 2019
nell'allegato B della seduta n. 176
4-02477
presentata da
DELMASTRO DELLE VEDOVE Andrea

  Risposta. — L'interrogazione verte su molteplici aspetti relativi all'asilo nido ubicato presso la sede centrale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (Maeci), riaperto nel 2019 dopo l'interruzione di 1 anno e 5 mesi necessaria per l'effettuazione dei lavori di adeguamento normativo e di riammodernamento della struttura.
  I quesiti posti dall'interrogante si focalizzano in particolare su tre tematiche:

1) L'eventuale esposizione del personale e degli utenti a rischi prima della chiusura del nido, avvenuta alla fine dell'anno educativo 2016/17.

  I lavori di adeguamento delle strutture del nido Maeci, che hanno comportato l'interruzione del servizio per l'anno educativo 2017/2018 e per parte dell'anno educativo 2018/2019, hanno accresciuto il livello di sicurezza antincendio della struttura, ottemperando a quanto previsto dalla stringente ed avanzata normativa italiana di settore, in particolare per quanto concerne un'attività fortemente sensibile come quella degli asili nido. Quanto precede tuttavia non implica che prima dei lavori gli utenti e il personale dell'asilo fossero esposti a concreti rischi derivanti da una non conformità della struttura. Come noto, infatti, gli asili nido sono chiamati ad adeguarsi al regolamento di prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, e, nello specifico, alle prescrizioni del decreto del Ministero dell'interno del 16 luglio 2014 «Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido». In considerazione delle difficoltà di adeguamento a tale normativa, l'obbligo di piena messa a norma delle strutture ospitanti asili nido è stato di anno in anno rimandato dal legislatore fino al 31 dicembre 2018. Con riguardo al nido del Maeci, non sono mancate difficoltà – anche in fase progettuale – ad effettuare interventi sulla struttura ubicata all'interno di un complesso del demanio dello Stato sottoposto a vincolo dei beni culturali: l'avvio per tempo dei lavori di adeguamento ha fatto sì che il nido sia oggi in possesso di tutte le certificazioni di legge e rispetti l'avanzata normativa italiana in materia di sicurezza.
  Per quanto concerne la formazione del personale, nel capitolato tecnico relativo al servizio terminato in data 31 luglio 2017 è stato imposto all'ente gestore l'obbligo di garantire la formazione del personale in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008, con particolare riferimento ai rischi relativi all'attività lavorativa, primo soccorso e prevenzione incendi.

2. L'impiego del personale operante nel nido prima della chiusura alla fine dell'anno educativo 2016/17.

  La normativa regionale di riferimento (legge regionale regione Lazio n. 59 del 16 giugno 1980) prevede che sussista un rapporto numerico tra personale dell'asilo nido e bambini, calcolato sulla base del numero totale degli iscritti secondo i seguenti parametri: 1 educatore ogni 7 bambini; 1 ausiliario (escluso il cuoco) ogni 15 bambini. Il regolamento degli asili nido del comune di Roma prevede che l'articolazione degli orari degli educatori sia tale da garantire la massima concentrazione degli stessi nelle ore di maggiore presenza al nido, in cui le attività educative sono più intense.
  Relativamente al nido del Maeci, nel periodo gennaio-luglio 2017 risultavano in servizio 9 educatrici e 4 ausiliarie, a fronte di una media mensile di 51 iscritti, cifre che riflettono un rapporto numerico bambini-educatori e bambini-personale ausiliario ben al di sopra dei parametri stabiliti dalla regione Lazio: la dotazione organica del nido era pertanto più che sufficiente ad assicurare un'adeguata compresenza degli insegnanti durante l'intero arco della giornata al nido.
  Dalle verifiche periodiche effettuate non sono emerse lacune relativamente a questo aspetto durante il precedente servizio, terminato in data 31 luglio 2017.
  In merito ai rapporti con le rappresentanze sindacali del personale impiegato nel servizio, durante la gestione del nido 2014-2017, si ricorda che – trattandosi di un appalto di servizi – l'Ente gestore era il datore di lavoro in capo al quale spettava l'obbligo delle comunicazioni menzionate dall'interrogante. Premesso quanto sopra, non risultano a questo Ministero contestazioni da parte delle rappresentanze sindacali dei lavoratori del nido nei confronti del precedente affidatario del servizio aventi ad oggetto tardive comunicazioni.

3. Applicazione della clausola sociale prevista nella documentazione della gara per l'affidamento del servizio a partire dall'anno educativo 2018/2019.

  In sede di redazione del capitolato speciale descrittivo e prestazionale per la gara relativa all'appalto in questione, il Maeci, in linea con quanto prescritto dall'articolo 50 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ricorrendo i requisiti stabiliti in predetto articolo, ha inserito una clausola al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato dal precedente ente gestore per l'espletamento del servizio.
  Si precisa che, a parere dell'Anac, l'applicazione della «clausola sociale» di riassorbimento non può comportare un indiscriminato e generalizzato dovere di riassorbimento del personale utilizzato dall'impresa uscente, dovendo tale obbligo essere armonizzato con diversi fattori: l'organizzazione aziendale prescelta dal nuovo affidatario; il fabbisogno richiesto dall'esecuzione del nuovo contratto; la pianificazione e l'organizzazione del lavoro elaborata dal nuovo assuntore.
  Il regolamento degli asili nido del comune di Roma individua come organico del nido le seguenti figure professionali: educatori; addetti ai servizi; cuochi; figure di coordinamento organizzativo ed educativo (quest'ultima figura, quella di direttore educativo, nel caso del nido Maeci non era presente alla fine dell'anno educativo 2016/17 in quanto era andata in pensione).
  Alla luce di quanto precede, in sede di redazione della gara per l'affidamento del servizio, la clausola sociale di riassorbimento ha ricompreso il personale sopracitato, coerentemente con quanto previsto dalla normativa vigente e in linea con quanto fatto da altre amministrazioni ed enti nelle procedure di gara per l'affidamento di questa tipologia di servizio.
  Con riferimento al personale impiegato esclusivamente per i laboratori, si rileva che anche nel capitolato speciale della gara indetta per il periodo di affidamento 2014-2017 non era previsto per questi ultimi l'obbligo di riassunzione (articolo 13 del capitolato). Suddetto obbligo non era stato previsto neanche nel capitolato della gara per l'affidamento del servizio per il periodo 2011-2014. Pertanto, nella redazione del capitolato speciale descrittivo e prestazionale della gara successiva, l'amministrazione ha confermato un precedente e consolidato orientamento, sul quale peraltro non sono state sollevate in questi anni criticità di alcun tipo.
  Al fine di far meglio comprendere la ratio di tale consolidata scelta, giova in primo luogo far presente che il personale esterno impiegato temporaneamente o con periodicità nei laboratori (a seconda sia della richiesta formulata dalla stazione appaltante, sia dell'offerta migliorativa presentata in sede di gara dall'affidatario del servizio) non può essere assimilato alle educatrici. Ciò in quanto impiegato in specifiche attività e pertanto in possesso di titoli abilitativi e di competenze diverse da quelli previsti dalla normativa regionale sopracitata, ma anche dal capitolato speciale per le educatrici stesse. In secondo luogo, i laboratori intendono arricchire l'offerta formativa ordinaria (nel caso del nido di questo Ministero di stampo montessoriano) con nuove attività formative, creative e ludiche. Spesso i laboratori sono realizzati – dopo apposita formazione – dalle stesse educatrici in servizio presso il nido.
  In conclusione, la richiesta di laboratori aggiuntivi dipende da una scelta dell'amministrazione che può – e deve – essere oggetto di valutazione/revisione al momento dell'indizione della gara, tenuto conto dei risultati ottenuti dall'attività laboratoriale precedente, delle disponibilità di spesa, dell'offerta di progetti che gli operatori del settore sono in grado di presentare.
  Nel caso del nido Maeci, tale scelta non si discosta da quanto fatto da altre amministrazioni, enti, se non per la qualità e la varietà delle attività proposte, ulteriormente accresciuta in sede di offerta dall'affidatario dell'ultima gara.

La Viceministra degli affari esteri e della cooperazione internazionale: Emanuela Claudia Del Re.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

sicurezza del lavoro

licenziamento collettivo

luogo di lavoro