ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02476

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 141 del 13/03/2019
Firmatari
Primo firmatario: GRIBAUDO CHIARA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 13/03/2019


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 13/03/2019
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-02476
presentato da
GRIBAUDO Chiara
testo di
Mercoledì 13 marzo 2019, seduta n. 141

   GRIBAUDO. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:

   l'Acna, acronimo di azienda coloranti nazionali e affini, è stata un'importante azienda chimica italiana attiva dal 1929 al 1999 a Cengio; l'inquinamento apportato ai corsi d'acqua e alle falde acquifere della Val Bormida dalle lavorazioni chimiche lì eseguite ha rappresentato uno dei disastri ambientali più gravi per il nostro Paese in tutto il secolo scorso, di fronte al quale i cittadini interessati hanno combattuto senza sosta dagli anni ’80 alla definitiva chiusura dello stabilimento, nel 1999;

   la legge n. 426 del 1998 inserisce l'Acna di Cengio fra siti di interesse nazionale ad elevato rischio ambientale; con ordinanza 2986 del maggio 1999 la Presidenza Consiglio dei ministri nomina il dottore Stefano Leoni commissario delegato per il sito di interesse nazionale ex Acna;

   il primo intervento è stato la realizzazione di un massiccio muro di cinturazione del sito a ridosso del Bormida, in profondità a scopo impermeabile; l'area recintata di 550 mila metri quadrati viene divisa in una «zona 1» per l'ammasso delle scorie e in una «zona 2» destinata a reinsediamenti industriali previa bonifica superficiale; la regione Liguria non ha ritenuto di sottoporre il progetto a procedura di valutazione di impatto ambientale, optando per la formula della «messa in sicurezza » a carattere emergenziale; contro questa decisione la Commissione europea ha avviato contro l'Italia una procedura di infrazione;

   i lavori di bonifica sono iniziati nel 2002; nel 2008 l'Avvocatura dello Stato ha avviato azione giudiziaria contro Syndial/Eni, volta al risarcimento di danno ambientale causato al territorio quantificato in 218.893.315 euro;

   nel 2010 è terminata la gestione commissariale del sito, tornato pienamente nella gestione di Syndial/Eni;

   si è definito il sito «fiore all'occhiello» delle bonifiche, ma i lavori non risultano affatto conclusi alla data odierna e i comuni di prossimità manifestano forte dissenso e contestazione dell'esito, anche in relazione ai rilevantissimi costi sostenuti;

   nel dicembre 2016, a seguito di azioni fortemente insistite, l'Arpa Liguria rende pubbliche le analisi delle acque sotterranee dell'area Merlo, 30.000 metri quadrati di sito venduta a un'impresa locale, dichiarandole univocamente riferibili alle attività del sito Ex ACNA: naftalensolfonici, clorobenzeni, nitrodorobenzeni, aniline, solventi alitatici clorurali, nonché elevatissime concentrazioni di benzene fino a 400 volte superiori ai limiti di legge;

   nel mese di ottobre 2017, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, convoca una conferenza di servizi per «addivenire alla archiviazione della procedura di infrazione»; essa a quanto consta all'interrogante, si arena nel corso del 2018;

   l'enorme massa di rifiuti tossico/nocivi presenti nel sito lo configura come una vera e propria discarica, ma, evitando originariamente la strada della valutazione di impatto ambientale, questa non è mai stata riconosciuta come tale, penalizzando i comuni di prossimità che rimangono esclusi dalle forme di indennizzo previste per le discariche;

   le analisi chimiche effettuate sui terreni circostanti rendono evidente l'impossibilità di escludere fuoriuscite di percolati ad altissima tossicità da un'area di 30 ettari;

   l'intera zona A2 destinata a reinsediamenti industriali non garantisce, come richiesto dalle «misure di sicurezza», che la falda acquifera inquinata rimanga alla profondità minima di 1,20 metri rispetto al suolo, specie in caso di precipitazioni, vanificando totalmente il riutilizzo dell'area –:

   se sia a conoscenza dei fatti di cui in premessa;

   quali iniziative intenda adottare, per quanto di competenza, al fine di garantire, una soluzione definitiva per la tutela della salute degli abitanti della Val Bormida nonché per la tutela dell'ambiente e in particolare dei corsi d'acqua e delle falde acquifere delle aree circostanti;

   quali iniziative di competenza intenda adottare, anche normative, perché gli enti locali coinvolti ricevano adeguato risarcimento per il danno ambientale e di immagine subito;

   se non ritenga necessario, ai fini sopra esposti, promuovere un coordinamento di tutti gli enti che esprimono un interesse pubblico nella vicenda, quali, oltre al Ministero, la regione Liguria, la regione Piemonte, e i comuni di prossimità interessati dalla vicenda.
(4-02476)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

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