ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02437

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 138 del 07/03/2019
Firmatari
Primo firmatario: BORDO MICHELE
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 07/03/2019


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 07/03/2019
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-02437
presentato da
BORDO Michele
testo di
Giovedì 7 marzo 2019, seduta n. 138

   BORDO. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:

   la sentenza della Corte di cassazione civile, sezione lavoro, n. 6460 del 17 marzo 2009 stabilisce la legitimatio ad causam in capo al dirigente dell'ufficio dirigenziale generale dello Stato;

   tale assunto è stato sentenziato dalla corte di appello dell'Aquila (sentenza n. 407 del 7 giugno 2018) la quale ha dichiarato la contumacia del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel primo grado di giudizio, in quanto, seppure in presenza di delega da parte dell'Avvocatura dello Stato nei confronti del dirigente scolastico, ex articolo 417 del codice di procedura civile, la stessa è riferibile alla sola rappresentanza processuale, mentre, ex articolo 81 del codice di procedura civile, in giudizio deve costituirsi chi ha la titolarità attiva, vale a dire la legitimatio ad causam, cioè il potere e il dovere di promuovere o subire il giudizio, affermando che la legitimatio ad causam è in capo al Ministero nei confronti del quale viene azionata la domanda (come è nella prassi che la legge definisce);

   l'articolo 73 del decreto legislativo n. 165 del 2001 recita al primo comma: «Quando leggi, regolamenti, decreti, contratti collettivi od altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a norme del decreto legislativo n. 29 del 1993 ovvero del decreto legislativo n. 396 del 1997, del decreto legislativo n. 80 del 1998 e 387 del 1998, e fuori dai casi di abrogazione per incompatibilità, il riferimento si intende effettuato alle corrispondenti disposizioni del presente decreto, come riportate da ciascun articolo», così annullando di fatto la possibilità, per la fattispecie delle controversie scolastiche, di far difendere l'amministrazione medesima da propri dipendenti/dirigenti scolastici –:

   quale sia la puntuale procedura che i dirigenti scolastici devono eseguire nel caso in cui il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e, in subordine, l'istituto di cui sono titolari vengano chiamati in causa da un docente per questioni attinenti rapporti di lavoro;

   in base a quali presupposti giuridico-normativi il dirigente di II fascia posto a capo di un ufficio scolastico provinciale con qualifica non dirigenziale, perciò non chiamato direttamente in giudizio, possa delegare ovvero dare mandato a costituirsi in giudizio a un dirigente scolastico.
(4-02437)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

contratto collettivo

procedura civile