ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02435

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 138 del 07/03/2019
Firmatari
Primo firmatario: BIGNAMI GALEAZZO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 07/03/2019


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 07/03/2019
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-02435
presentato da
BIGNAMI Galeazzo
testo di
Giovedì 7 marzo 2019, seduta n. 138

   BIGNAMI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   nel 2014 l'Agenzia delle entrate, sezione di Padova, a seguito di verifica alla società Cavicom srl, emetteva avvisi di accertamento nei confronti dei soci per redditi di capitale derivanti dal pregresso accertamento societario di utili extra bilancio;

   dal verbale di incontro dell'8 novembre 2018, intercorso tra i referenti dell'Agenzia delle entrate e uno dei soci della Cavicom si deduce una forte contestazione rispetto alle richieste derivanti dai suddetti avvisi di accertamento. In particolare, il socio in questione richiamava, sul punto, la sentenza del tribunale di Cremona, sezione penale, depositata il 21 giugno 2016;

   stante quanto risulta all'interrogante, l'Agenzia delle entrate persisterebbe nel chiedere alla ditta Cavicom srl di Cremona il pagamento delle imposte dedotto da redditi che sarebbero stati generati dalle fatture contestate;

   nel caso in cui il contribuente presenti una formale istanza di annullamento di un atto esattoriale ai sensi della legge n. 228 del 2012, il concessionario della riscossione è tenuto, innanzitutto, a sospendere immediatamente ogni pretesa e, successivamente, ad annullare l'atto contestato se le eccezioni sollevate dal contribuente risultano fondate;

   inoltre, qualora il concessionario della riscossione (ormai ex Equitalia ora Agenzia delle entrate-riscossione) provveda ad annullare l'atto esattoriale solo a seguito di avvio di un'azione legale del contribuente, esso deve essere sanzionato con la condanna al pagamento delle spese di giudizio, oltre che al risarcimento per lite temeraria, ai sensi dell'articolo 96 c.p.c.;

   tale principio è stato stabilito dalla commissione tributaria provinciale di Roma che, con recente sentenza, ha annullato un'intimazione di pagamento emessa nei confronti di una contribuente condannando, altresì, Equitalia al pagamento di oltre 25.000 euro a titolo di spese di giudizio per lite temeraria (sentenza n. 9546/26/2017 della commissione tributaria provinciale di Roma);

   sul punto si segnala, inoltre, la sentenza della commissione tributaria provinciale di Lodi n. 53/1/17 o la sentenza della commissione tributaria regionale di Milano n. 1531/5/17 –:

   se intenda acquisire elementi conoscitivi in relazione ai fatti esposti in premessa adottando, eventualmente, le iniziative di competenza che dovessero rendersi necessarie per superare le criticità evidenziate.
(4-02435)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

imposta diretta

azione giudiziaria

contribuente