ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02433

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 138 del 07/03/2019
Firmatari
Primo firmatario: VILLANI VIRGINIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 07/03/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MANZO TERESA MOVIMENTO 5 STELLE 07/03/2019
TESTAMENTO ROSA ALBA MOVIMENTO 5 STELLE 07/03/2019
NAPPI SILVANA MOVIMENTO 5 STELLE 07/03/2019
FRATE FLORA MOVIMENTO 5 STELLE 07/03/2019
PARENTELA PAOLO MOVIMENTO 5 STELLE 07/03/2019
DEL MONACO ANTONIO MOVIMENTO 5 STELLE 07/03/2019
ROSSINI ROBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 07/03/2019
MELICCHIO ALESSANDRO MOVIMENTO 5 STELLE 07/03/2019
PERANTONI MARIO MOVIMENTO 5 STELLE 07/03/2019


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE delegato in data 07/03/2019
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-02433
presentato da
VILLANI Virginia
testo di
Giovedì 7 marzo 2019, seduta n. 138

   VILLANI, MANZO, TESTAMENTO, NAPPI, FRATE, PARENTELA, DEL MONACO, ROBERTO ROSSINI, MELICCHIO e PERANTONI. — Al Ministro per la pubblica amministrazione, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:

   la legge n. 124 del 1999, all'articolo 8, prevedeva il passaggio di tutto il personale delle scuole pubbliche dalle dipendenze degli enti locali alle sole dipendenze del Ministero della pubblica istruzione, ivi compreso il personale amministrativo, tecnico, ausiliario (A.t.a.) e gli insegnanti tecnico pratico (I.t.p.);

   il comma 2 dell'articolo 8 della legge n. 124 del 1999 riconosceva che a tutto il personale trasferito venisse riconosciuta, ai fini economici e giuridici, l'anzianità di servizio maturata fino alla data del trasferimento, a conferma della continuità del rapporto di lavoro;

   nel 2000 a seguito di un accordo tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran) e le sigle sindacali Cgil, Cisl, Uil e Snals, venne stabilito lo «stop» al riconoscimento dell'anzianità di servizio e venne imposto il passaggio e l'inquadramento alle dipendenze dello Stato del personale con la sola voce stipendiale, privata però di tutte le indennità accessorie, procurando così considerevoli danni economici al personale;

   l'accordo siglato tra Aran e sindacati, tra il 2001 e il 2005, ha portato a migliaia di ricorsi da parte del personale A.t.a. e I.t.p., molti dei quali furono accolti;

   con l'articolo 1, comma 218, della legge n. 266 del 2005, legge finanziaria per l'anno 2006, il Governo Berlusconi predispose una norma interpretativa dell'articolo 8, comma 2, della legge 124 del 1999, allo scopo di dare forza all'accordo stipulato tra Aran e sigle sindacali;

   a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 1, comma 218, della legge n. 266 del 2005, lo Stato, che era parte in causa in migliaia di ricorsi, riuscì a rovesciare le carte in tavola e a vincere i ricorsi fino al 2011;

   attraverso alcune sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea emanate nel 2011 e nel 2012, venne stabilita la violazione da parte dello Stato italiano dell'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo relativo all'equo processo e venne sancito che il trasferimento del personale Ata – Itp era assimilabile al trasferimento d'azienda, con le conseguenti tutele relative ai diritti retributivi dei lavoratori trasferiti;

   lo Stato italiano fino ad oggi non si è ancora adeguato alle sentenze della Corte europea, mantenendo intatto l'impianto dell'articolo 1, comma 218, della legge n. 266 del 2005 –:

   se il Governo sia a conoscenza della problematica esposta e quali iniziative normative intenda assumere al fine di porre rimedio a questa iniquità che ormai da troppo tempo colpisce il personale Ata – Itp ex enti locali.
(4-02433)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

sentenza della Corte CE

sindacato

conseguenza economica