ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02417

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 138 del 07/03/2019
Firmatari
Primo firmatario: OCCHIONERO GIUSEPPINA
Gruppo: LIBERI E UGUALI
Data firma: 07/03/2019


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 07/03/2019
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-02417
presentato da
OCCHIONERO Giuseppina
testo di
Giovedì 7 marzo 2019, seduta n. 138

   OCCHIONERO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   la legge 15 dicembre 1990, n. 395 «Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria», all'articolo 18, recante «Disposizioni relative all'obbligo di residenza e casi di permanenza in caserma o di reperibilità» stabilisce: «1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria deve risiedere nel comune di cui ha sede l'ufficio o il reparto cui è destinato. 2. Il capo dell'ufficio o il direttore dell'istituto, per rilevanti ragioni, può autorizzare il dipendente che ne faccia richiesta a risiedere altrove, quando ciò sia conciliabile col pieno e regolare adempimento di ogni suo altro dovere. 3. Dell'eventuale diniego è data comunicazione scritta all'interessato. Il provvedimento deve essere motivato. 4. Il personale del Corpo ha facoltà di pernottare in caserma, compatibilmente con le disponibilità di locali. 5. Per esigenze relative all'ordine ed alla sicurezza, il direttore dell'istituto può disporre, con provvedimento motivato, sentito il comandante del reparto, che tutto il personale del reparto o parte di esso permanga in caserma o assicuri la reperibilità per l'intera durata dell'esigenza. 6. Il comandante del reparto ha l'obbligo di alloggiare nell'alloggio di servizio, del quale usufruisce a titolo gratuito. 7. Il comandante del reparto che non usufruisce dell'alloggio di servizio deve assicurare la reperibilità»;

   in data 3 febbraio 2019, l'interrogante ha effettuato una visita ispettiva presso la casa di reclusione femminile della Giudecca;

   in tale circostanza si è effettuata una ricognizione delle condizioni della locale caserma di polizia penitenziaria in cui si è avuto modo di riscontrare che le camerate risultano vere camere di pernottamento, assai simili a quelle visitate e ispezionate nei reparti detentivi, con la presenza di quattro o cinque letti ed un solo bagno per ogni stanza;

   mancano una zona soggiorno, sala Tv, cucina, vi è solo un fornello elettrico posto sul davanzale della finestra del bagno utilizzato per ovviare alle necessità imposte dalla scarsa qualità del cibo preparato dalla mensa e in un quadro di totale assenza di comfort, privacy, e di carenza di condizioni igienico-sanitarie;

   le operatrici hanno segnalato la mancanza della lavanderia, o di una lavatrice, e anche la necessità di dover entrare ed uscire dalla caserma attraversando la porta carraia, modalità assai disagevole, soprattutto nelle ore notturne;

   la direttrice dell'istituto, contattata telefonicamente, ha lamentato i problemi legati al frequentissimo avvicendamento delle operatrici penitenziarie: turn over che, di tutta evidenza, viene quantomeno incentivato dai turni, talvolta pari a 10 ore, che devono osservare le operatrici –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza della situazione della caserma di polizia penitenziaria presso la casa di reclusione femminile della Giudecca e quali iniziative, e con quale tempistica, il Ministro intenda intraprendere, per quanto di competenza, per consentire la ristrutturazione e l'adeguamento della caserma, in modo da rendere accettabili le condizioni di permanenza delle operatrici; quali iniziative, e con quale tempistica, intenda intraprendere per rendere possibile la fruizione della mensa da parte delle operatrici e per organizzare gli spazi a loro necessari.
(4-02417)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

personale carcerario