ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02415

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 137 del 06/03/2019
Firmatari
Primo firmatario: TRIPIEDI DAVIDE
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 06/03/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CIPRINI TIZIANA MOVIMENTO 5 STELLE 06/03/2019
ASCARI STEFANIA MOVIMENTO 5 STELLE 06/03/2019
TERMINI GUIA MOVIMENTO 5 STELLE 06/03/2019


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI delegato in data 06/03/2019
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-02415
presentato da
TRIPIEDI Davide
testo di
Mercoledì 6 marzo 2019, seduta n. 137

   TRIPIEDI, CIPRINI, ASCARI e TERMINI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   i periodi di lavoro degli autotrasportatori sono regolamentati dalla direttiva 2002/15/CE, recepita dal nostro ordinamento all'articolo 3 del decreto legislativo n. 234 del 2007;

   il limite massimo consentito dall'Unione europea (che non pone distinzioni tra lavoratori discontinui e continui) è di 48 ore settimanali comprensive delle ore straordinarie;

   nel regio decreto n. 2657 del 6 dicembre 1923, punto 8, definisce l'autotrasportatore come lavoratore discontinuo ed estende per lo stesso il limite di orario di lavoro ordinario oltre le 39 ore settimanali;

   nel contratto collettivo nazionale di lavoro trasporto merci e logistica, per il lavoratore inquadrato nel livello 3° super, sia che gli venga riconosciuta l'applicazione dell'articolo che stabilisce 39 ore settimanali lavorative per il lavoratore continuo, sia che gli venga riconosciuta quella dell'articolo 11-bis che stabilisce 47 ore settimanali lavorative per il lavoratore discontinuo, la retribuzione base prevista risulta essere la medesima, con la conseguenza che i lavoratori inquadrati nell'identico livello con uguali mansioni ricevono un trattamento retributivo diverso e quindi discriminatorio, in contrasto con quanto stabilito all'articolo 36 della Costituzione che indica che la giusta retribuzione deve essere adeguata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto;

   anche la Corte Costituzionale, con sentenza n. 103/1989, ha evidenziato l'obbligo dell'eguale salario a parità di prestazione lavorativa sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo. In detta sentenza veniva inoltre stabilito che la contrattazione collettiva deve necessariamente conformarsi ai principi dettati dalla Costituzione con il passaggio che richiamava l'articolo 3 indicando che «... per tutte le parti, anche quelle sociali, vige il dovere di rispettare i precetti costituzionali». Ciò significa che al contratto collettivo nazionale di lavoro di settore vìola detto principio se e nella misura in cui consente che una disparità di trattamento derivi da mero arbitrio dell'imprenditore;

   in sostanza, la Corte Costituzionale ha ritenuto intollerabili i trattamenti categoriali e retributivi differenziati ove non sostenuti da motivate e giustificabili causali meritocratiche riposanti sulla più elevata professionalità, competenza o rendimento;

   come stabilito attraverso accordi aziendali in deroga al contratto collettivo nazionale di lavoro, la media di ore lavorate per i lavoratori discontinui è stata portata a 58 ore settimanali per un arco di tempo esteso a sei mesi, fino ad un massimo di 61 ore. Spesso tali limiti vengono superati senza avere notizia di controlli svolti dagli organi preposti;

   il contratto collettivo nazionale di lavoro stabilisce che il lavoratore inquadrato nel livello 3° super ha diritto a una retribuzione pari a 1727,22 euro. Se detta retribuzione viene divisa per il coefficiente di 168 ore mensili pari a 39 ore settimanali, il lavoratore continuo percepirà una retribuzione oraria di 10,28 euro. Diversamente il lavoratore discontinuo che vede dividere la predetta retribuzione con il coefficiente di 203 ore mensili pari a 47 settimanali, percepirà una paga oraria di 8,50 euro. Tale retribuzione è quindi di gran lunga inferiore a quella corrisposta al lavoratore continuo, con la conseguenza che per il lavoratore discontinuo il rapporto ore di lavoro e retribuzione risulta essere inversamente proporzionale. Tale disparità di trattamento, come già sopra spiegato, è in palese contrasto con il dettato costituzionale di cui all'articolo secondo il quale il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del lavoro svolto –:

   se il Governo, per quanto di competenza, non ritenga di dover adottare le iniziative di competenza per chiarire l'interpretazione dell'articolo 11-bis del sopracitato CCNL trasporto merci e logistica al fine di stabilire una corretta retribuzione proporzionata all'orario lavorativo stabilito in 47 ore, evitando così la discriminazione economica tra lavoratori continui e discontinui inquadrati nel livello 3° super.
(4-02415)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

retribuzione del lavoro

interpretazione del diritto

trasporto merci