ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02361

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 134 del 27/02/2019
Firmatari
Primo firmatario: BIGNAMI GALEAZZO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 27/02/2019


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE delegato in data 27/02/2019
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-02361
presentato da
BIGNAMI Galeazzo
testo di
Mercoledì 27 febbraio 2019, seduta n. 134

   BIGNAMI. — Al Ministro per la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:

   con sentenza n. 20 del 21 febbraio 2019 la Corte costituzionale ha fatto venire meno l'obbligo di pubblicare on line i dati personali sul reddito e sul patrimonio dei dirigenti pubblici diversi da quelli che ricoprono incarichi apicali;

   con tale sentenza la Corte costituzionale ha pertanto dichiarato illegittima la disposizione che mirava a estendere l'obbligo di pubblicazione a tutti i dirigenti pubblici. Tali dati, secondo le disposizioni vigenti, dovevano essere diffusi attraverso siti istituzionali e trattati secondo modalità che ne consentissero l'indicizzazione e la tracciabilità;

   secondo i giudici costituzionali, il legislatore, nell'estendere tutti questi obblighi di pubblicazione alla totalità dei circa 140 mila dirigenti pubblici (e, se consenzienti, ai loro coniugi e parenti entro il secondo grado), ha «violato il principio di proporzionalità, cardine della tutela dei dati personali e presidiato dall'articolo 3 della Costituzione»;

   pur riconoscendo che gli obblighi in questione sono funzionali all'obiettivo della trasparenza la Corte ha infatti ritenuto che «tra le diverse misure appropriate non è stata prescelta, come richiesto dal principio di proporzionalità, quella che meno sacrifica i diritti a confronto»;

   se l'obbligo di trasparenza «vale certamente per i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica nonché per le spese relative ai viaggi di servizio e alle missioni pagate con fondi pubblici, il cui obbligo di pubblicazione viene preservato, dalla sentenza, per tutti i dirigenti pubblici» non è così «per gli altri dati relativi ai redditi e al patrimonio personali, la cui pubblicazione era imposta, senza alcuna distinzione, per tutti i titolari di incarichi dirigenziali»;

   secondo la Corte tali dati non sono «necessariamente e direttamente collegati all'espletamento dell'incarico affidato» e «la loro pubblicazione non può essere sempre giustificata – come avviene invece per i titolari di incarichi politici – dalla necessità di rendere conto ai cittadini di ogni aspetto della propria condizione economica e sociale allo scopo di mantenere saldo, durante il mandato, il rapporto di fiducia che alimenta il consenso popolare»;

   già con interrogazione a risposta scritta n. 4/00599, il sottoscritto evidenziava come la regione Emilia-Romagna confermasse le indicazioni regionali in merito all'obbligo di deposito, per mezzo del portale informatico regionale denominato «Gru», da parte del personale titolare di incarico dirigenziale, delle informazioni relative alla propria situazione patrimoniale e delle dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'Irpef previste dalla legge –:

   alla luce della recente sentenza di cui in premessa, se e quali iniziative si intendano adottare, dal punto di vista normativo e anche di intesa con le regioni, al fine di dare piena e omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale alla sentenza stessa, in ordine agli obblighi di pubblicazione dei dati personali sul reddito e sul patrimonio.
(4-02361)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

situazione sociale

indennita' e spese

condizione economica