ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02342

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 132 del 25/02/2019
Firmatari
Primo firmatario: FERRO WANDA
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 25/02/2019


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 25/02/2019
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-02342
presentato da
FERRO Wanda
testo di
Lunedì 25 febbraio 2019, seduta n. 132

   FERRO. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 32 della Costituzione garantisce il diritto alla salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività;

   presso la maggior parte delle strutture sanitarie pubbliche del territorio nazionale non sono rispettati i tempi stabiliti dal piano nazionale di governo delle liste di attesa (P.n.g.l.a.) 2010-2012 (intesa Stato-regioni del 28 ottobre 2010) ancora in vigore, oltre che dai piani regionali (P.r.g.l.a.) che al primo devono seguire e conformarsi, se non riportare una disciplina in melius;

   è stato attivato il numero di pubblica utilità 1500 sul tema delle liste di attesa per dare informazioni sulle modalità di accesso alle prestazioni garantite dal servizio sanitario nazionale e raccogliere eventuali segnalazioni sulle esperienze dei cittadini, diretto alla realizzazione di un nuovo P.n.g.l.a., in accordo con le regioni e le province autonome, ma tramite il quale non è possibile effettuare prenotazioni di prestazioni sanitarie, denunciare ovvero fornire valutazioni cliniche sulle prescrizioni effettuate dal medico;

   è stato redatto lo schema di intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sul P.n.g.l.a. per il triennio 2018-2020, di cui all'articolo 1, comma 280, della legge n. 266 del 2005, n. 266;

   il decreto legislativo n. 124 del 1998 statuisce, all'articolo 3, comma 13, che «qualora l'attesa della prestazione richiesta si prolunghi oltre il termine fissato dal DG ai sensi dei commi 10 e 11, l'assistito può chiedere che la prestazione venga resa nell'ambito dell'attività libero-professionale intramuraria, ponendo a carico dell'AUSL di appartenenza e dell'azienda unità sanitaria locale nel cui ambito è richiesta la prestazione, in misura eguale, la differenza tra la somma versata a titolo di partecipazione al costo della prestazione e l'effettivo costo di quest'ultima, sulla scorta delle tariffe vigenti. Nel caso l'assistito sia esente dalla predetta partecipazione l'azienda unità sanitaria locale di appartenenza e l'azienda unità sanitaria locale nel cui ambito è richiesta la prestazione corrispondono, in misura eguale, l'intero costo della prestazione. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dal ricorso all'erogazione delle prestazioni in regime di attività libero-professionale intramuraria si fa fronte con le risorse di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, con conseguente esclusione di ogni intervento finanziario a carico dello Stato»;

   laddove alla presentata richiesta non segua risposta in tempi congrui è riconosciuta all'utente la possibilità di rivolgersi a professionisti o strutture di natura privata non convenzionate e, successivamente, di ricevere il rimborso delle spese anticipate a tal fine;

   il rimborso del costo del trattamento effettuato senza preventiva autorizzazione è giustificato se sussistono i presupposti della necessità, urgenza, efficacia, appropriatezza e mancanza di analoghi trattamenti già erogati dal servizio sanitario nazionale;

   non sempre l'assistito ha la possibilità di anticipare tali spese e nella fortunata ipotesi in cui il cittadino possa far fronte ai costi, si determina comunque un aggravio per la spesa pubblica (differenza tra costo del ticket, laddove dovuto, e costo effettivamente sostenuto); inoltre, il ritardo nella fase diagnostica si ripercuote, sulla salute del paziente –:

   quali iniziative urgenti intenda adottare per monitorare il fenomeno sopra esposto e quali iniziative di competenza intenda assumere per assicurare le cure e il diritto a poter effettuare gli esami strumentali e propedeutici, oltre agli interventi chirurgici prescritti, a chiunque e nei tempi anche legislativamente previsti;

   quali improcrastinabili iniziative di competenza intenda assumere per garantire il diritto alle cure per i meno abbienti e a quanto ammonti il costo annuo derivante dal rimborso spese.
(4-02342)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

diritto dell'individuo

intervento finanziario

poverta'