ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02268

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 126 del 14/02/2019
Firmatari
Primo firmatario: D'ORSO VALENTINA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 14/02/2019


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 14/02/2019
Stato iter:
09/09/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 09/09/2019
BONAFEDE ALFONSO MINISTRO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

SOLLECITO IL 17/06/2019

RISPOSTA PUBBLICATA IL 09/09/2019

CONCLUSO IL 09/09/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-02268
presentato da
D'ORSO Valentina
testo di
Giovedì 14 febbraio 2019, seduta n. 126

   D'ORSO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   le spettanze dei custodi giudiziari, quali ausiliari del giudice dell'esecuzione nell'ambito delle procedure esecutive immobiliari e/o mobiliari, sono oggetto di specifica disciplina contenuta agli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, distinta da quella generale, prevista per gli ausiliari del giudice ai sensi dell'articolo 50 del citato decreto;

   in particolare, all'articolo 58 si prescrive che l'indennità per la custodia e la conservazione dei beni oggetto di procedura esecutiva dovuta ai custodi giudiziari è determinata sulla base delle tariffe contenute in tabelle da approvarsi con decreto ministeriale ai sensi del successivo articolo 59, o in via residuale, secondo gli usi locali;

   l'articolo 276 dello stesso decreto, sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 59, reca una disciplina transitoria per cui l'indennità è determinata sulla base delle tariffe esistenti presso la prefettura, ridotte secondo equità, e, in via residuale, secondo gli usi locali;

   in attuazione del combinato disposto degli articoli 58 e 59 citati è stato emanato il decreto ministeriale n. 265 del 2 settembre 2006 recante il regolamento relativo alla determinazione dell'indennità spettante al custode dei soli veicoli a motore e dei natanti, stabilendo che per le altre categorie di beni si applichino, in via residuale, gli usi locali;

   successivamente, è stato emanato il decreto ministeriale n. 80 del 15 maggio 2009 relativo ai compensi per le sole attività ordinarie e straordinarie di custodia dei beni immobili, per l'attività di custodia dei beni mobili e per l'attività di custodia presso i locali del debitore;

   il custode giudiziario è una longa manus del giudice, in quanto, sostituendosi al titolare dei beni che gli sono affidati, ha l'obbligo di conservare e amministrare il bene pignorato, oltre che preservarne il valore economico, con la diligenza del buon padre di famiglia secondo le direttive impartitegli dal giudice, essendo responsabile sia civilmente che penalmente e rispondendo dei danni cagionati alle parti;

   in tale ambito, pare mancare una normativa organica dalla quale ricavare dei criteri certi da seguire per la determinazione del compenso spettante ai custodi giudiziari. Infatti, in mancanza tra l'altro di usi locali, la liquidazione del compenso al titolare dell'ufficio del custode verrebbe effettuata dal giudice che lo ha nominato, secondo il proprio prudente apprezzamento, ovvero secondo equità, oppure adottando i criteri per le prestazioni di assistenza stragiudiziale di cui al decreto ministeriale n. 55 del 2014. Quest'ultimi criteri, tra l'altro, sembrano essere non molto attinenti per valutare la complessa attività di gestione dei patrimoni immobiliari e mobiliari svolta dai custodi giudiziari;

   analoghe lacune normative si registrano, inoltre, per la determinazione dei compensi dovuti alla figura del curatore dell'eredità giacente ex articolo 528 del codice civile, nonché al curatore dell'eredità rilasciata ai creditori ex articolo 508 del codice civile ove anche, in questi casi, ci si rimette alla discrezionalità del giudice;

   pare necessario, oltre che utile, stabilire dei criteri certi cui ancorare la determinazione dei compensi, ancorché entro determinati margini di discrezionalità riconosciuta al giudice –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti sopra esposti e se ritenga opportuno adottare le iniziative di competenza per definire un riordino della materia, al fine di rendere più chiari e certi i criteri per la determinazione dei compensi di tali ausiliari del giudice, colmando, così, le lacune normative sopra esposte.
(4-02268)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Lunedì 9 settembre 2019
nell'allegato B della seduta n. 222
4-02268
presentata da
D'ORSO Valentina

  Risposta. — Con riferimento al quesito oggetto dell'interrogazione si ritiene preliminare la ricostruzione dell'attuale quadro normativo di riferimento in materia.
  Preme in particolare evidenziare che, in merito agli ausiliari del giudice (da non confondere con i consulenti tecnici di ufficio, non oggetto della presente trattazione), esistono quattro specifiche e distinte normative relative, rispettivamente, ai custodi giudiziari, ai professionisti delegati alle vendite, agli amministratori giudiziari e ai curatori dell'eredità giacente.
  Per quanto concerne i custodi giudiziari, la materia è dettagliatamente disciplinata dal decreto ministeriale n. 80 del 2009 adottato in attuazione dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 secondo il quale «Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, legge 23 agosto 1988, ti. 400, sono approvate le tabelle per la determinazione dell’“indennità di custodia”».
  A far data dall'entrata in vigore di tale decreto, tuttora vigente, è dunque venuta meno la disciplina transitoria richiamata dall'interrogante di cui all'articolo 276 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, secondo la quale «Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 59, l'indennità è determinata sulla base delle tariffe esistenti presso la Prefettura, ridotte secondo equità, e, in via residuale, secondo gli usi locali».

  Sinteticamente, è utile chiarire che la custodia giudiziaria, regolata dagli articoli 61-68 del codice di procedura civile, è un istituto che assume una rilevanza fondamentale nella fase di vendita dell'immobile, poiché la presenza del custode garantisce la visitabilità dell'immobile, oltre a svolgere tutta una serie di attività amministrative, tecniche e commerciali che vanno dalla regolare verifica dello stato manutentivo dell'immobile ai rapporti con il debitore (soprattutto quando questi è anche occupante del bene), dalla presenza alle assemblee di condominio alla riscossione di eventuali canoni di locazione, dall'azione di liberazione del bene ordinata dal giudice all'accompagnamento degli offerenti a visitare l'immobile (fornendo loro documenti e informazioni di interesse).
  Il custode è incaricato dal giudice per mezzo dell'ordinanza di vendita e, in taluni casi, viene nominato anche prima di tale momento, al fine di affiancare l'esperto stimatore al momento dell'accesso all'immobile.
  Possono svolgere la custodia giudiziaria due tipologie di soggetti: liberi professionisti (appartenenti agli ordini di avvocati, notai e dottori commercialisti) purché iscritti nelle medesime liste dei delegati alla vendita istituite presso i tribunali di competenza (e quindi in possesso di ulteriori requisiti di onorabilità, esperienza e competenza) oppure società private che, «con provvedimento ministeriale, sono autorizzati in via generale alla vendita all'incanto dei beni mobili a norma dell'articolo 534 del codice e all'amministrazione giudiziaria dei beni immobili a norma dell'articolo 592 del codice di procedura civile» (Istituti di vendite giudiziarie). Al custode viene di solito riconosciuto, all'atto dell'accettazione dell'incarico, un anticipo spese a carico del creditore procedente.
  Il saldo verrà invece corrisposto solo una volta conclusa la procedura di vendita, dopo la validazione della richiesta di pagamento presentata al giudice e l'approvazione del piano di riparto.
  Come già detto, il testo normativo di riferimento per il calcolo delle competenze del custode è il decreto ministeriale n. 80 del 2009, in forza del quale si matura, a titolo di «compenso unitario», un importo calcolato in percentuali decrescenti sugli scaglioni di prezzo di aggiudicazione dell'immobile (con un compenso minimo pari a 250 euro).
  A questo si aggiunge un compenso per le attività elencate nel decreto che, in virtù della complessità dell'incarico, può essere aumentato fino al 20 per cento oppure diminuito fino alla metà (ad esempio quando l'immobile è libero).
  Il custode ha poi diritto ad un rimborso forfettario per le spese amministrative, pari al 10 per cento del compenso maturato come sopra. Qualora siano presenti dei canoni da incassare, il custode ha diritto a percepire un compenso per «attività straordinarie», in percentuale decrescente sul valore del canone da riscuotere. Qualora poi l'attività di custodia richiedesse ulteriori e più complesse attività (ad esempio accesso forzoso, liberazione, asportazione mobili o autoveicoli, partecipazione alle assemblee di condominio, bonifiche o disinfestazioni, messa in sicurezza, regolarizzazione), normalmente non previste nell'ordinaria gestione di una custodia, è possibile richiedere un aumento del compenso per una percentuale che varia dal 5 per cento al 20 per cento del totale. A questo compenso – su cui, come già specificato, si applica l'imposizione fiscale (IVA) e, per i soli liberi professionisti, anche il contributo per la cassa di previdenza – si deve poi aggiungere, per arrivare alla parcella completa che verrà addebitata alla procedura in prededuzione, anche il rimborso delle spese vive sostenute per lo svolgimento delle attività,
  Il predetto decreto viene utilizzato per il calcolo del compenso della custodia, indipendentemente dal fatto che si tratti di impresa (istituti di vendita giudiziaria) o di libero professionista (avvocato, notaio o dottore commercialista). Una disciplina ad hoc è prevista poi in caso di incapienza della procedura o di interruzione della procedura prima della vendita del bene.
  Un ultimo accenno ad alcune possibili diversità di calcolo dei compensi tra custodi «imprese» (gli istituti di vendita giudiziaria) e custodi liberi professionisti: i primi vengono ricompensati unicamente ai sensi del citato decreto ministeriale n. 80 del 2009 e i rimborsi diversi dalle spese autorizzate dal giudice sono forfetizzati in misura del 10 per cento del totale dei compensi (spese escluse). I predetti, quindi, non hanno titolo per chiedere un rimborso analitico delle spese strettamente collegate all'espletamento del proprio incarico (quali carburanti, trasferte, spese postali generiche, fotocopie). Invece i custodi giudiziari liberi professionisti potranno introdurre tra i rimborsi le singole voci di spesa, tenendo conto anche dei tariffari delle rispettive categorie professionali.
  Alla luce di quanto fin qui esposto, quindi, non sembrano potersi riscontrare lacune normative nella determinazione dei compensi dei custodi giudiziari nelle procedure esecutive.
  Per ciò che riguarda il professionista delegato alle vendite (notaio, avvocato e dottore commercialista), si deve ricordare che la sua nomina, resa sostanzialmente obbligatoria con legge n. 132 del 6 agosto 2015 (essendo riservata al giudice dell'esecuzione la gestione in prima persona solo in certi casi limite), è effettuata con l'ordinanza con cui il giudice incarica il professionista delle operazioni di vendita dell'immobile subastato e, se del caso, anche della custodia, e ciò in quanto i requisiti che un professionista deve avere sono, a differenza degli istituti di vendite giudiziarie, gli stessi richiesti per la delega.
  Per poter dunque svolgere, in qualità di ausiliari del giudice, le funzioni di delegato alla vendita, è necessaria l'iscrizione agli albi ed ordini professionali di notai, avvocati e dottori commercialisti, che inviano (fino a quando non sarà adottato l'albo unico nazionale previsto dal nuovo decreto trasparenza di cui decreto legislativo n. 14 del 2019) al presidente del tribunale di pertinenza appositi elenchi di soggetti autorizzati sulla base dell'esperienza specifica, dei titoli, delle competenze maturate nell'attività, dell'onorabilità professionale.
  Le attività svolte dal professionista delegato sono chiaramente indicate nelle norme, in particolar modo nei codice di procedura civile all'articolo 591-
bis.
  Il delegato alla vendita matura le sue competenze con l'accettazione dell'incarico. L'importo dei compensi da riconoscere al professionista delegato è formato dagli articoli 169-
bis e 179-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, e riguarda le attività dettagliate nell'articolo 591-bis del codice. Com'è noto, l'articolo 179-bis disp. att. codice di procedura civile dispone che la misura del compenso dovuta al professionista delegato per le operazioni di vendita è stabilita con decreto del Ministro della giustizia. Il comma secondo di detta disposizione specifica che esso è liquidato dal giudice dell'esecuzione, che pone a carico della procedura la quota parte relativa «alle operazioni di vendita», mentre il compenso per le attività «successive» grava sull'aggiudicatario.
  In applicazione di questa disposizione era stato emanato il decreto ministeriale 25 maggio 1999, n. 313, il quale determinava direttamente alcune voci del compenso e rinviava alle tariffe professionali per le altre. La disciplina è stata riscritta dal decreto ministeriale 15 ottobre 2015, n. 227, integralmente sostitutivo del decreto ministeriale n. 313 del 1999, di cui ha disposto l'abrogazione. In particolare, la disciplina del compenso spettante al professionista delegato alla vendita immobiliare è contenuta nell'articolo 2, il quale lo determina con riferimento al prezzo di aggiudicazione, distinguendo 3 scaglioni: sotto i 100.000 euro, tra 100.000 e 500.000 euro, sopra i 500.000 euro.
  Il compenso è calcolato poi con riferimento a 4 voci (le quali nella sostanza cercano di ripercorrere le fasi della procedura esecutiva):

   1) per tutte le attività comprese tra il conferimento dell'incarico e la redazione dell'avviso di vendita, ivi incluso lo studio della documentazione ipocatastale;

   2) per tutte le attività svolte successivamente alla redazione dell'avviso di vendita e fino all'aggiudicazione o all'assegnazione;

   3) per tutte le attività svolte nel corso della fase di trasferimento della proprietà;

   4) per tutte le attività svolte nel corso della fase di distribuzione della somma ricavata. Il compenso può essere aumentato o diminuito dal giudice dell'esecuzione del 60 per cento, tenuto conto della complessità delle attività svolte.

  In caso di estinzione anticipata, ai fini della determinazione del compenso si farà riferimento al prezzo previsto per l'ultimo tentativo di vendita (o in mancanza al valore di stima), tenendosi conto solo delle attività svolte. Il comma 4 del medesimo articolo 2 prevede poi che al delegato spetti un rimborso forfettario delle spese generali in misura pari al 10 per cento del compenso, nonché il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, tra le quali devono ritenersi ricompresi i costi degli ausiliari. Infine, il comma 5 ne stabilisce in ogni caso l'importo massimo (comprensiva del rimborso delle spese generali), nella misura del 40 per cento del prezzo di aggiudicazione o del valore di assegnazione.
  L'articolo 2 del decreto ministeriale in esame interviene altresì per fare chiarezza sulla disciplina della determinazione degli oneri a carico dell'aggiudicatario.
  Anche in tale ambito sembra che non possano riscontrarsi rilevanti criticità in ordine alla determinazione del compenso.
  Per ciò che attiene agli amministratori giudiziari previsti dall'articolo 2, comma 13, della legge n. 94 del 2009 e istituiti con il decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14 (recante l'istituzione di apposito albo presso il Ministero della giustizia, essi sono nominati ai sensi all'articolo 35 del decreto legislativo n. 159 del 2011 (d'ora in poi anche «codice antimafia») con il provvedimento con il quale il Tribunale dispone il sequestro e devono essere scelti, nell'ambito degli iscritti all'apposito albo, secondo criteri di trasparenza, di rotazione degli incarichi e di corrispondenza tra i profili professionali del professionista individuato e la tipologia e l'entità dei beni appresi in via cautelare; l'amministratore giudiziario di aziende sequestrate deve essere scelto fra i soggetti iscritti nell'apposita sezione.
  Con riferimento all'individuazione dei criteri di liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari, l'articolo 8 del decreto legislativo n. 14 del 2010 ha rinviato la fissazione degli stessi alla fonte secondaria, prevedendo che «con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta dei Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera
b) della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari».
  L'articolo 42 del decreto legislativo n. 159 del 2011 ha inoltre delineato la disciplina delle spese, dei compensi e dei rimborsi degli amministratori giudiziari, stabilendo, al comma 4, che la liquidazione dello stesso è disposta con decreto motivato del Tribunale, su relazione del giudice delegato, sulla base delle tabelle allegate al decreto di cui all'articolo 8 del menzionato decreto legislativo n. 14 del 2010. Il comma 5 disciplina gli acconti, prevedendo che le liquidazioni e i rimborsi di cui al comma 4 sono fatti prima della redazione del conto finale.
  Nelle more dell'adozione del regolamento attuativo, i singoli uffici giudiziari si sono dotati di specifiche regole diversamente ancorate alle previsioni del decreto ministeriale n. 140 del 2012 (con cui è stata disposta l'abolizione delle tariffe professionali e sono state fornite indicazioni per la liquidazione dei compensi relativi alle attività di amministrazione e custodia di beni e aziende sequestrate). In particolare, il decreto ministeriale n. 140 del 2012, in vigore dal 22 agosto 2012, ha fornito talune indicazioni per la liquidazione dei compensi relativi alle attività di amministrazione e custodia di beni e aziende sequestrate. L'impianto normativo in commento aveva natura transitoria, fino all'emanazione dello specifico decreto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 14 del 2010. I precetti contenuti nel decreto ministeriale n. 140 del 2012 avevano, pertanto, il precipuo scopo di fornire parametri oggettivi sulla base dei quali supplire all'abolizione delle tariffe professionali nella liquidazione giudiziale dei compensi. Numerose tuttavia sono state le incertezze interpretative che hanno caratterizzato i primi anni di applicazione del decreto: assenza di riferimenti per le amministrazioni di beni diversi dalle aziende; significato dei riferimenti al reddito lordo; mancata specifica della valenza temporale delle percentuali previste per le aziende; applicabilità alle liquidazioni e alle attività in corso alla data dell'entrata in vigore.
  Si è sviluppato quindi un nutrito dibattito giurisprudenziale e dottrinario sulla scelta dei criteri di determinazione del compenso dell'amministratore giudiziario rivelatosi uno dei temi più controversi nell'ambito della gestione dei sequestri giudiziari in sede penale.
  L'assenza di una normativa di riferimento univoca costituiva, infatti, una grave lacuna della legislazione in materia di amministrazione e gestione dei beni sequestrati che finiva con il creare disparità di trattamento a fronte di identiche prestazioni professionali.
  Successivamente, il regolamento attuativo di cui al decreto legislativo n. 14 del 2010 è stato approvato dal Consiglio dei ministri con il decreto del Presidente della Repubblica n. 177 del 7 ottobre 2015, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 10 novembre 2015, entrando in vigore il 25 novembre 2015 e recante le «modalità di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari» con il quale sono state dettagliatamente elaborate le tariffe assumendo a riferimento le norme relative ai compensi spettanti al curatore fallimentare e al commissario giudiziale, sul presupposto della equiparabilità delle finalità gestorie dell'amministratore con quelle liquidatorie del curatore fallimentare.
  Infine, con riferimento al compenso dei curatori dell'eredità giacente, che deve essere liquidato al momento di cessazione della funzioni della curatela la legge, effettivamente non sono indicati i criteri per determinare concretamente il quantum spettante all'ausiliario del giudice.
  La giurisprudenza, al riguardo, si è dovuta esprimere di frequente ma solo con riferimento ai due aspetti della necessità del contraddittorio per l'istanza e del provvedimento di liquidazione del compenso e della impugnabilità di quest'ultimo direttamente in Cassazione ex articolo 111 Costituzione.

  Inoltre si registrano diversi orientamenti circa l'applicabilità o meno della normativa in materia di compensi a favore dei liquidatori fallimentari, oppure di quella specifica che disciplina la tariffa dell'ordine professionale di appartenenza.
  Allo stato, sulla base di quanto evidenziato, non vi sono allo studio proposte legislative ricognitive o innovative sul tema oggetto di interrogazione.
  

Il Ministro della giustizia: Alfonso Bonafede.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

responsabilita' civile

valore economico

giudice