ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02266

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 126 del 14/02/2019
Firmatari
Primo firmatario: GAGNARLI CHIARA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 14/02/2019


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 14/02/2019
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-02266
presentato da
GAGNARLI Chiara
testo di
Giovedì 14 febbraio 2019, seduta n. 126

   GAGNARLI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 90 della legge n. 289 del 2002 e le successive modifiche introdotte dal decreto-legge n. 72 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 del 2004, hanno riformato la disciplina del regime fiscale delle associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 148, comma 3 del Testo unico sulle imposte sui redditi (Tuir) e all'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, introducendo il nuovo soggetto giuridico della società sportiva dilettantistica di capitali, parificato a tutti gli effetti tributari con l'associazione sportiva dilettantistica;

   la parificazione ha comportato un deciso ampliamento della platea dei soggetti beneficiari, non senza aspetti controversi soprattutto in ordine alla diffusione accertata di comportamenti elusivi e fraudolenti la cui adesione alla normativa di settore è stata motivata principalmente dalla volontà di beneficiare delle relative agevolazioni fiscali, come l'assenza di tassazione ai fini di Iva e imposte dirette, il trattamento agevolato dei compensi sportivi (articoli 67, comma 1, lettera m), e 69 del Tuir, il regime agevolato ex lege n. 398 del 1991 per la liquidazione forfettaria delle imposte dirette ed indirette, fino all'esenzione delle tasse locali sulla pubblicità e sui rifiuti e la riduzione delle accise sul gas metano;

   sono diverse, infatti, le operazioni della Guardia di finanza che, negli ultimi anni, hanno portato alla luce presunte elusioni fiscali di società che avrebbero approfittato, senza averne diritto, delle sopra dette agevolazioni fiscali. A titolo di esempio, si ricordano il «progetto Ercole» della Guardia di finanza effettuato fino a gennaio 2016, e la maxi frode fiscale accertata dalla Guardia di finanza di Forlì nei confronti di quattro società che operavano nel settore delle sponsorizzazioni e che, secondo i militari, avrebbero procurato un'evasione per oltre 36 milioni di euro;

   si ritiene che nell'impianto normativo posto a tutela del fenomeno sportivo dilettantistico sia mancata una precisa ed esaustiva declaratoria delle finalità ultime che devono governare gli attori del sistema, ossia il perseguimento di scopi di interesse collettivo che – unitamente al divieto di distribuzione diretta ed indiretta degli utili – distinguano lo sport al servizio dei cittadini, nei luoghi e nei tempi in cui si svolge la vita collettiva delle persone, dallo sport al servizio individuale dei consumatori, senz'altro legittimo ma sicuramente non bisognoso di un sistema di detassazione così pervasivo;

   sarebbe dunque utile fornire una definizione univoca e non interpretabile di «sport sociale», con ciò intendendo lo sport che persegue obiettivi di lotta alla sedentarietà, all'obesità e ai cattivi stili di vita che causano malattia, dolore e spese a carico della sanità pubblica, come avamposto della lotta alle marginalità, al degrado sociale delle periferie, all'abbandono delle aree rurali e montane;

   l'Italia dispone di un ordinamento sportivo, retto dal Coni e amministrato da un sistema di federazioni, discipline associate ed enti di promozione riconosciuti che gestiscono il sistema del riconoscimento sportivo delle associazioni e società sportive dilettantistiche attraverso i meccanismi dell'affiliazione e della iscrizione nel registro Coni. Sarebbe dunque auspicabile che tale sistema venisse investito di adeguati compiti di verifica del conseguimento delle finalità istituzionali;

   il decreto legislativo n. 460 del 1997 già impone una serie stringente di requisiti statutari per le associazioni (e società) sportive dilettantistiche che intendono beneficiare delle agevolazioni fiscali, ma per fronteggiare i fenomeni elusivi ed evasivi servirebbe un controllo più capillare –:

   quali iniziative siano in atto o in programma per fronteggiare il fenomeno descritto in premessa che sottrae risorse al settore terziario no profit, arrecando, al contempo, il danno della concorrenza sleale alle sane attività commerciali.
(4-02266)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

imposta diretta

organizzazione sportiva

esenzione fiscale