ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02230

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 124 del 12/02/2019
Firmatari
Primo firmatario: GALLINELLA FILIPPO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 12/02/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DEL SESTO MARGHERITA MOVIMENTO 5 STELLE 12/02/2019
PARENTELA PAOLO MOVIMENTO 5 STELLE 12/02/2019


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 12/02/2019
Stato iter:
01/08/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 01/08/2019
CRIPPA DAVIDE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 01/08/2019

CONCLUSO IL 01/08/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-02230
presentato da
GALLINELLA Filippo
testo di
Martedì 12 febbraio 2019, seduta n. 124

   GALLINELLA, DEL SESTO e PARENTELA. — Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:

   il 24 gennaio 2019 la Commissione europea ha inviato una lettera di costituzione in mora all'Italia, relativamente alla corretta applicazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;

   la direttiva in parola stabilisce un quadro comune in misure per la promozione dell'efficienza energetica nell'Unione europea, al fine di garantire il conseguimento dell'obiettivo dell'Unione relativo all'efficienza energetica del 20 per cento entro il 2020, e di gettare le basi per ulteriori miglioramenti dell'efficienza energetica al di là di tale data;

   la comunicazione dell'Unione europea che è stata contestualmente inviata anche a Belgio, Bulgaria, Repubblica Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Francia, Grecia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Polonia e Portogallo, prevede che a questo punto, i Paesi abbiano due mesi di tempo per replicare alle argomentazioni della Commissione; in caso di mancato invio, scatterà il parere motivato alle rispettive autorità che potrebbe portare all'apertura della procedura di infrazione;

   a norma della direttiva, tutti i Paesi dell'Unione europea sono tenuti a utilizzare l'energia in modo più efficiente in tutte le fasi della catena energetica, dalla produzione al consumo finale, ed evidentemente l'Italia risulta ancora molto lontana dall'obiettivo –:

   in base a quanto esposto in premessa, come si intenda rispondere alla lettera della Commissione europea e quali siano le iniziative in materia di efficienza energetica avviate o in fase di avvio da parte del Governo.
(4-02230)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 1 agosto 2019
nell'allegato B della seduta n. 220
4-02230
presentata da
GALLINELLA Filippo

  Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, si rappresenta quanto segue.
  Gli interroganti richiamano l'attenzione sulla segnalazione inviata dalla Commissione europea all'Italia il 24 gennaio 2019 riguardo al supposto non corretto recepimento, nell'ordinamento nazionale, delle disposizioni previste dall'articolo 19, paragrafo 1, lettera
a), della direttiva 2012/27/UE.
  In particolare, l'articolo in questione prevede che «gli Stati membri valutano e, se necessario, adottano misure adeguate per eliminare gli ostacoli di ordine regolamentare e non regolamentare all'efficienza energetica, fatti salvi i principi di base della legislazione degli Stati membri in materia di proprietà e di locazione, in particolare per quanto riguarda:

   a) la separazione degli incentivi tra proprietari e inquilini di un immobile o tra gli stessi proprietari, con l'intento di evitare che essi rinuncino a realizzare investimenti intesi a migliorare l'efficienza energetica, che avrebbero invece realizzato in altre condizioni, perché non ne otterranno individualmente i pieni benefici o per l'assenza di regole che disciplinano la ripartizione dei costi e dei benefìci, incluse le norme e le misure nazionali che disciplinano i processi decisionali per i beni in multiproprietà; ...[omissis]».

  In riferimento a tale disposizione, la Commissione europea ritiene che le norme italiane in materia di ripartizione delle spese per riscaldamento costituirebbero un disincentivo per effettuare interventi di efficienza energetica sull'immobile, in quanto i proprietari degli appartamenti posti ai piani intermedi, caratterizzati da spese di riscaldamento più contenute, non avrebbero interesse ad approvare in assemblea condominiale interventi di miglioramento energetico (ad esempio isolamento del tetto), in quanto dei risparmi generati beneficerebbero quasi esclusivamente i proprietari delle unità abitative più esposte (come ad esempio gli attici).
  Con lettera del 25 marzo 2019, la Struttura di missione per le procedure di infrazione della Presidenza del Consiglio dei ministri ha inviato alla Commissione europea riscontro in merito alla tematica suddetta, sulla base degli elementi forniti dal Ministero dello sviluppo economico, di seguito riassunti.
  Occorre premettere che in Italia il settore residenziale, cui fanno riferimento le disposizioni citate in premessa, ha già raggiunto di fatto l'obiettivo atteso al 2020, secondo le stime pubblicate nel rapporto annuale Enea sull'efficienza energetica 2018, proprio in virtù delle misure finora adottate.
  In via generale, si osserva che la ripartizione dei costi per il riscaldamento adottata in Italia è basata sugli effettivi consumi individuali (prelievi volontari) – come prescritto dalla stessa direttiva sull'efficienza energetica – e ha l'obiettivo di stimolare ciascun utente a comprendere il proprio profilo di consumo, con un cambiamento degli stili di comportamento (modifica degli orari di riscaldamento, esclusione di alcuni radiatori, controllo della temperatura interna e dell'aerazione degli ambienti).
  Inoltre, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 102 del 2014 e successive modificazioni e integrazioni, quando i condomini o gli edifici polifunzionali sono alimentati da teleriscaldamento o teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo l'importo è suddiviso tra gli utenti finali anche in base ai prelievi involontari legati essenzialmente alle perdite della rete di distribuzione.
  Per la ripartizione delle spese la norma di riferimento è la Uni 10200 che definisce le procedure e la metodologia di calcolo.
  Ove tale norma non sia applicabile o laddove siano comprovate, tramite apposita relazione tecnica asseverata, differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari costituenti il condominio o l'edificio polifunzionale superiori al 50 per cento, in deroga alla UNI 10200 è possibile suddividere l'importo complessivo tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 70 per cento agli effettivi prelievi volontari di energia termica e gli importi rimanenti ripartiti, per esempio, secondo i millesimi, i metri quadri, i metri cubi utili o le potenze installate, in base alle scelte dell'assemblea condominiale.
  Sulla base di tali valutazioni, la scelta legislativa nazionale privilegia quindi l'approccio basato sull'uso consapevole del riscaldamento, affiancando a tale criterio un adeguato
set di misure per la promozione degli interventi di efficientamento energetico degli edifici.
  Al fine di migliorare i risultati finora conseguiti nel settore residenziale sono state adottate, negli ultimi anni, varie misure di agevolazione fiscale per il risparmio energetico e, tuttora, sono in corso di valutazione ulteriori misure secondo quanto previsto nel Piano nazionale per l'energia e il clima 2030.
  In particolare, tra le misure già in essere occorre segnalare:

   il Fondo nazionale efficienza energetica, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, dall'articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, prevedendo la possibilità di concedere garanzie e finanziamenti agevolati, al fine di incentivare la realizzazione di progetti di investimento nel settore dell'efficienza energetica. Con decreto 22 dicembre 2017 del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, si sono stabilite le modalità attuative del fondo, attribuendone la gestione a Invitalia Spa.
   Il decreto interministeriale 5 aprile 2019, predisposto dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, approva le modalità operative di accesso alle agevolazioni del Fondo nazionale per l'efficienza energetica. Tra gli interventi ammessi alle agevolazioni vi sono, in particolare, quelli per la riqualificazione energetica degli edifici, sia pubblici che privati, ivi inclusi quelli dell'edilizia popolare;

   le detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici (cosiddetto ecobonus), le quali hanno giocato un ruolo fondamentale nello sviluppo dell'efficienza energetica nel settore residenziale, sono state introdotte con legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria 2007) e modificate nelle condizioni di accesso e tipologie di intervento nel corso degli anni. La legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha prorogato le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Si potrà infatti beneficiare del bonus per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2021, nel caso di interventi sulle parti comuni degli edifici.
   Per differenti tipologie di intervento di efficientamento energetico, la normativa vigente prevede aliquote detrattive dal 50 per cento al 65 per cento; le aliquote aumentano fino ad un massimo dell'85 per cento della detrazione – ripartita in cinque quote annuali di pari importo – per interventi realizzati su parti comuni di edifici condominiali finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico.
   Con legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (legge di bilancio 2019) sono state prorogate le condizioni di accesso a tutta la gamma dei benefìci fiscali in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019;

   Conto termico 2.0
   La misura prevede l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza realizzati in edifici esistenti, parti di essi o unità immobiliari esistenti. Si rivolge a pubbliche amministrazioni, imprese e privati.

  Al fine di fornire maggiori elementi nella risposta alla Commissione europea e a supporto della scelta legislativa italiana, l'Enea ha svolto un'analisi dei consumi termici di molteplici edifici di tipo condominiale, valutando la ripartizione dei costi ad essi connessi secondo metodi di ripartizione alternativi all'approccio seguito dall'Italia, per verificare se questo possa essere considerato ostativo rispetto alle decisioni condominiali di effettuare interventi di efficientamento energetico. Dall'analisi è emerso che, anche applicando un differente metodo di ripartizione dei consumi involontari tra le varie utenze (esempio ripartendoli in funzione dei millesimi condominiali o con i millesimi di potenza), non si ottengono variazioni economiche tra i condomini tali da orientare l'assemblea condominiale verso una più semplice ed immediata approvazione degli interventi di efficienza energetica.
  Pertanto, l'ipotesi prospettata dalla Commissione di assegnare un'opportuna quota dei costi involontari ai proprietari che hanno effettuato un distacco dall'impianto di riscaldamento centralizzato, per incentivarli a contribuire all'isolamento delle parti comuni, appare non percorribile in base alla valutazione che tale misura comporterebbe il pagamento di cifre considerevoli non giustificate dall'uso del bene comune, con conseguente apertura di liti giudiziali al riguardo.
  Con riferimento alla questione relativa alla condivisione fra tutti i proprietari dei costi causati dall'inefficienza dell'intero condominio, si è evidenziato che la normativa vigente già prevede la condivisione delle spese nel caso di innovazioni sulle parti comuni collegate ad interventi volti al contenimento del consumo energetico degli edifici.
  Inoltre, per consentire l'aggiornamento delle valutazioni previste dall'articolo 19 della direttiva in parola, si è proceduto ad una analisi più approfondita della questione, anche in relazione all'applicazione delle disposizioni analoghe nel panorama europeo. Da ciò è scaturito che, sebbene diversi Stati membri adottino percentuali di ripartizione tra le spese volontarie e involontarie simili all'Italia, in tutti gli Stati risulta presente una maggiore elasticità riguardo la loro applicazione, la cui scelta è spesso rimandata all'assemblea condominiale. Tale elasticità si esplicita, ad esempio, permettendo la scelta di percentuali di suddivisione all'interno di un
range, o nella possibilità di applicare fattori correttivi della spesa tra le unità immobiliari dell'edificio. In generale, è risultato che nei Paesi dove la qualità energetica degli edifici è prevalentemente scadente sono state preferite ripartizioni più equilibrate tra spese volontarie e involontarie (fino ad un massimo di applicazione della quota fissa per le spese involontarie del 50 per cento). Ciò risulta giustificato dalle maggiori dispersioni dell'edificio e dalla scadente prestazione dell'impianto, quali beni di proprietà comune a tutti i condomini.
  In conclusione, la Commissione europea è stata informata del fatto che sono in fase di valutazione alcune misure che, se ritenute necessarie, potranno essere adottate al fine di migliorare la ripartizione delle spese di calore negli edifici polifunzionali.
  Tra la misura allo studio rientra la possibilità di prevedere che, nei casi in cui esistano differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari costituenti il condominio o l'edificio polifunzionale maggiori del 50 per cento, secondo quanto già previsto dal decreto legislativo n. 102 del 2014, la ripartizione delle spese per i prelievi volontari e involontari sulla base di percentuali prefissate sia obbligatoria e non come oggi facoltativa in base alle scelte dell'assemblea condominiale. Ciò permetterebbe di garantire una più equa ripartizione delle spese nel caso di edifici con prestazioni energetiche scadenti, nei quali è più facile che le ampie differenze di spesa tra le unità immobiliari generino interessi contrapposti a discapito dei condomini più svantaggiati che tipicamente risultano in minoranza.
  Potrebbe essere, inoltre, prevista una maggiore flessibilità nell'applicazione delle percentuali di ripartizione, specialmente negli edifici con scadenti prestazioni energetiche, lasciando in questo caso all'assemblea la scelta della ripartizione percentuale all'interno di un certo
range (le spese per prelievi involontari potrebbero variare tra il 30 per cento e un massimo del 50 per cento dei costi totali). Ciò permetterebbe all'assemblea di tenere debitamente conto degli innumerevoli casi particolari che si vengono a creare nei condomini. Per indirizzare adeguatamente le scelte dell'assemblea, potrebbe essere predisposta una linea guida che suggerisca la ripartizione percentuale adeguata in base alla zona climatica e in base alle prestazioni energetiche dell'edificio (ad esempio sulla base del fabbisogno termico dell'intero edificio o più semplicemente dell'anno di costruzione, che risulta un buon indice del comportamento energetico dello stesso).
  I risultati delle valutazioni in corso e i progetti di adozione delle misure ritenute necessarie, saranno portati a conoscenza della Commissione europea non appena disponibili.

Il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico: Davide Crippa.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

rendimento energetico

applicazione del diritto comunitario

promozione commerciale