ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02149

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 119 del 01/02/2019
Firmatari
Primo firmatario: UNGARO MASSIMO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 01/02/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SCHIRO' ANGELA PARTITO DEMOCRATICO 01/02/2019
CARE' NICOLA PARTITO DEMOCRATICO 01/02/2019


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 01/02/2019
Stato iter:
01/08/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 01/08/2019
BITONCI MASSIMO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 01/08/2019

CONCLUSO IL 01/08/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-02149
presentato da
UNGARO Massimo
testo di
Venerdì 1 febbraio 2019, seduta n. 119

   UNGARO, SCHIRÒ e CARÈ. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   le convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni fiscali stipulate dall'Italia, generalmente redatte seguendo lo schema dell'Ocse, sono dirette a risolvere i conflitti delle pretese impositive da parte degli Stati firmatari; con riferimento alle diverse fattispecie reddituali, esse creano una sorta di «ripartizione» delle sovranità statali, con l'obiettivo di evitare che vi sia una doppia imposizione sui medesimi redditi da parte di più ordinamenti;

   fanno eccezione alla regola alcune importanti convenzioni (tra queste quelle stipulate con Francia, Canada e Brasile) che paradossalmente contemplano la tassazione concorrente – «doppia tassazione» – ancorché mitigata tramite il meccanismo del credito di imposta, spesso purtroppo non rispettato o messo in atto con grande ritardo dai Paesi contraenti;

   in particolare, la convenzione contro le doppie imposizioni fiscali con la Francia ha creato e continua a creare gravi disagi ai pensionati Inps italiani che vivono in tale Paese, i quali sono tassati due volte, dall'Inps alla fonte e poi dalla Francia, e sono così costretti a chiedere un credito di imposta;

   infatti, la convenzione ha innescato un lungo contenzioso interpretativo a causa dell'ambigua e contrastante formulazione dell'articolo 18 che, al comma 1, stabilisce la regola comune della tassazione delle pensioni dell'Inps nel Paese di residenza del pensionato, mentre, al comma 2, stabilisce invece l'esatto contrario e, cioè, che le pensioni classificabili come prestazioni di «sicurezza sociale» debbano essere tassate anche dal Paese che le eroga;

   tale illogica formulazione, dovuta evidentemente a un errore dei negoziatori che avrebbero, secondo gli interroganti, all'origine, voluto intendere per pensioni di «sicurezza sociale» solo quelle assistenziali, è stata interpretata dalle autorità competenti italiane (Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Inps) in maniera punitiva contro i pensionati italiani residenti in Francia e contro i princìpi fondanti degli accordi contro le doppie imposizioni fiscali, includendo nel termine «sicurezza sociale» anche le prestazioni previdenziali;

   nonostante circolari dell'Inps e dell'Agenzia delle entrate, accordi amichevoli tra le parti, sentenze dei vari tribunali (ultima quella della commissione tributaria di Genova, sentenza n. 1233 del 2 novembre 2018) e della Corte di Cassazione, il contenzioso non è mai stato chiarito o risolto positivamente per i connazionali italiani, i quali ancora oggi sono penalizzati dalla tassazione concorrente che è esattamente l'antitesi di ciò che deve contemplare una normale e logica convenzione contro le doppie imposizioni fiscali;

   all'evidente danno fiscale (doppia tassazione sullo stesso reddito) si aggiunge, inoltre, la beffa prevista dall'articolo 24 della convenzione relativo al metodo di eliminazione delle doppie imposizioni che stabilisce che l'imposta italiana non è direttamente deducibile ai fini del calcolo del reddito imponibile in Francia e che il credito di imposta al quale i pensionati Inps residenti in Francia hanno diritto non può tuttavia eccedere l'ammontare dell'imposta francese relativa a tali redditi; ciò in pratica significa che i pensionati italiani residenti in Francia e doppiamente tassati, oltre al disagio di dovere chiedere il credito d'imposta, devono pagare complessivamente un'imposta determinata dall'aliquota fiscale italiana che è storicamente più elevata di quella francese –:

   se non si ritenga opportuno e urgente avviare i negoziati con la controparte francese per una modifica della convenzione contro le doppie imposizioni fiscali attualmente in vigore, in modo tale che tale convenzione sia uniformata al modello Ocse adottato dall'Italia per quasi tutte le convenzioni contro le doppie imposizioni fiscali, per tutelare al meglio i diritti fiscali dei connazionali pensionati Inps residenti in Francia e per eliminare così le cause (in particolare, il comma 2 dell'articolo 18) che determinano l'assurdo fenomeno della doppia tassazione.
(4-02149)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 1 agosto 2019
nell'allegato B della seduta n. 220
4-02149
presentata da
UNGARO Massimo

  Risposta. — Con l'interrogazione in esame gli interroganti lamentano che l'applicazione dell'articolo 18 della convenzione tra l'Italia e la Francia per evitare le doppie imposizioni ha creato gravi disagi ai pensionati INPS residenti in Francia. Ciò in quanto i trattamenti pensionistici vengono dapprima assoggettati alla ritenuta alla fonte da parte del citato istituto previdenziale italiano e successivamente tassati in Francia, col risultato che i titolari di pensione si trovano costretti a chiedere un credito d'imposta in Francia tramite procedure lente e farraginose. Chiedono, pertanto, di sapere se non si possa intervenire al fine di una modifica del citato articolo 18 del predetto Trattato internazionale che, conformemente al modello Ocse di convenzione, introduca un regime generalizzato di tassazione esclusiva in Francia degli emolumenti pensionistici erogati dall'INPS ai residenti in tale Stato.
  Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si fa presente quanto segue.
  Occorre in primo luogo rilevare che le disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni sono oggetto di specifici negoziati bilaterali tra Stati e, quindi, anche se in molti casi si conformano al modello Ocse di convenzione, recano le peculiarità concordate dalle parti contraenti.
  Per quel che concerne lo specifico, al fine di valutare a quale Stato spetti la potestà impositiva sugli emolumenti pensionistici provenienti dal nostro Paese ed erogati ad un soggetto residente in Francia, deve aversi riguardo agli articoli 18 o 19 della citata convenzione tra Italia e Francia per evitare le doppie imposizioni.
  In particolare, l'articolo 18 del trattato internazionale disciplina il trattamento fiscale da riservare alle pensioni pagate in relazione ad un cessato impiego, ad eccezione di quelle erogate dagli Stati contraenti il trattato o dai loro enti locali (che ricadono nell'ambito del citato articolo 19 della convenzione), prevedendo, come regola generale, al paragrafo 1, che le medesime siano tassate in via esclusiva nello Stato di residenza del beneficiario e, come eccezione, al paragrafo 2, la tassazione concorrente delle pensioni pagate in relazione alla legislazione sulla «sicurezza sociale».
  L'interpretazione del termine «sicurezza sociale» varia, peraltro, a seconda di quanto previsto nella normativa interna degli Stati contraenti i trattati per evitare le doppie imposizioni.
  Anche il commentario al citato modello Ocse non fornisce un'interpretazione univoca di sicurezza sociale, rinviando in sostanza agli accordi amichevoli tra le parti.
  Difatti, proprio in considerazione della differenza tra le legislazioni degli Stati, l'Ocse indica (cfr. paragrafo 28 del commentario, aggiornato al luglio 2017, all'articolo 18 del modello Ocse) come metodo di definizione inequivocabile del più volte citato termine l'accordo tra le parti delle convenzioni bilaterali.
  Tale accordo può concretizzarsi in una disposizione, contenuta nella convenzione, che definisca, inequivocabilmente, l'ambito della sicurezza sociale – soluzione adottata, ad esempio, nei trattati stipulati dall'Italia con il Canada, la Danimarca e l'Ucraina – ovvero in un accordo interpretativo concluso tra gli Stati contraenti il trattato internazionale nell'ambito di una procedura amichevole prevista dallo stesso.
  La seconda opzione è stata, per l'appunto, utilizzata da Italia e Francia che sono giunte il 20 dicembre 2000 ad un accordo, nel quadro di una procedura amichevole in applicazione dell'articolo 26 della convenzione, con il quale è stato chiarito il concetto di pensioni di sicurezza sociale. Il suddetto accordo precisa che, per le pensioni ed altre somme pagate in applicazione della legislazione italiana sulla sicurezza sociale, si intendono le pensioni d'invalidità, vecchiaia e superstiti corrisposte dagli enti pensionistici ivi elencati, tra i quali è, in primo luogo, evidenziato l'Inps (escluse, ovviamente, le pensioni ex gestione Inpdap che, come trattamenti a carattere pubblico, ricadono nell'ambito applicativo dell'articolo 19 della convenzione).
  Da quanto sopra rappresentato consegue, pertanto, che alle suddette pensioni d'invalidità, vecchiaia e reversibilità, corrisposte dall'Inps a residenti in Francia, si applicherà l'articolo 18, paragrafo 2, della convenzione con conseguente tassazione concorrente delle stesse in Italia e Francia. Ne consegue, quindi, che l'Inps risulta sempre obbligato ad applicare a tali pensioni, erogate a residenti in Francia, una ritenuta d'acconto dell'imposta ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600.
  Al fine di eliminare la doppia imposizione, nel sistema di tassazione concorrente lo Stato di residenza è tenuto, dunque, ad eliminare la doppia imposizione. Tale principio non ha la finalità di assoggettare i redditi ad un duplice trattamento fiscale, ma riconosce il diritto ad un credito d'imposta finalizzato ad eliminare la doppia imposizione. Per i casi di specie sollevati dagli interroganti, le Autorità fiscali francesi sono tenute ad eliminare la doppia imposizione per quanto riguarda le imposte pagate a titolo definitivo in Italia sui redditi in questione, applicando le disposizioni contenute nell'articolo 24, paragrafo 2, lettera
a), della convenzione ed accordando il credito di imposta. Gli Stati che applicano il credito d'imposta normalmente accordano, come deduzione dalla imposta sul reddito dovuta del proprio residente, un ammontare pari all'imposta pagata nell'altro Stato, ma la deduzione è limitata alla quota corrispondente alla propria imposta. Tale è il caso, ad esempio, della Francia, così come anche dell'Italia (articolo 165 del Tuir), essendo caratteristica comune a quasi tutti i sistemi tributari dei vari Paesi. Nei casi di specie, l'eventualità che sussista una quota residua di imposta italiana non interamente accreditabile a valere dell'imposta francese può dipendere pertanto dal diverso livello impositivo previsto dai rispettivi ordinamenti interni.
  A tale ultimo riguardo, tuttavia, è il caso di osservare che i pensionati Inps, residenti in Francia, non risultano discriminati rispetto ai titolari di pensione residenti in Italia in quanto, a parità di reddito, scontano la medesima imposta.

Il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze: Massimo Bitonci.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

politica fiscale

doppia imposizione

imposta sul reddito