ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02137

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 118 del 31/01/2019
Firmatari
Primo firmatario: TORTO DANIELA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 31/01/2019


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA DIFESA
  • MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA DIFESA delegato in data 31/01/2019
Stato iter:
04/04/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 04/04/2019
TRENTA ELISABETTA MINISTRO - (DIFESA)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 04/04/2019

CONCLUSO IL 04/04/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-02137
presentato da
TORTO Daniela
testo di
Giovedì 31 gennaio 2019, seduta n. 118

   TORTO. — Al Ministro della difesa, al Ministro per la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:

   i militari dichiarati inidonei per motivi di salute possono transitare a domanda nei ruoli civili ed essere inquadrati in soprannumero in base alla tabella ex decreto ministeriale del 18 aprile del 2002;

   l'inadeguatezza della tabella del 2002 fu chiara sin da subito e fu fortemente contestata sin dalla sua adozione perché iniqua e mai aggiornata;

   con il decreto legislativo del 29 maggio 2017, n. 95, circa il riordino della carriera delle forze di polizia, è stata introdotta una nuova tabella di corrispondenza dei ruoli militari a quelli civili a decorrere dal 1° gennaio 2018;

   questa nuova tabella ha di fatto sostituito la precedente ed è quella che la direzione generale per il personale civile (Persociv) oggi applica nell'inquadramento nei ruoli civili del personale riconosciuto non idoneo al servizio militare;

   gli effetti dell'applicazione della nuova tabella si possono desumere dall'esame di alcuni contratti di lavoro: ad esempio maresciallo capo transitato nel 2003 assumeva la qualifica funzionale ex B3, ora area II, F3 (fasce da F3 a F6), che oggi si colloca dopo due passaggi, oltre 15 anni, nell'area II a F5;

   il maresciallo capo che transiterà dal 1° gennaio 2018 assumerà da subito la qualifica funzionale apicale nell'area II di F6;

   si viene a determinare, in tal modo, una grave incongruenza e diseguaglianza tra pari grado transitati in epoche diverse, con evidenti effetti di ordine economico e non solo –:

   come i Ministri interrogati intendano porre rimedio alla problematica sopra descritta.
(4-02137)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 4 aprile 2019
nell'allegato B della seduta n. 156
4-02137
presentata da
TORTO Daniela

  Risposta. — Il quesito dell'interrogante mi fornisce l'opportunità di chiarire come a decorrere dal 1° gennaio 2018, il personale giudicato inidoneo al servizio militare che transita nei ruoli civili della difesa viene inquadrato nelle corrispondenti aree funzionali e fasce retributive sulla base della tabella di cui all'articolo 930, comma 1-quinquies, del decreto legislativo n. 66 del 2010, secondo le disposizioni del decreto legislativo n. 94 del 2017, riferimento che ha pertanto completamente sostituito la precedente tabella di cui al decreto ministeriale 18 aprile 2002.
  Ai sensi del nuovo tale articolo «Il personale non dirigente delle forze armate che transita nei ruoli del personale civile della difesa, per effetto del comma 1, o di amministrazioni pubbliche nei casi previsti dalla legislazione vigente è inquadrato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2209
-quinquies, secondo tabelle di corrispondenza, ispirate a criteri di equiordinazione con le Forze di polizia a ordinamento civile e militare, approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia delle finanze, informati il Consiglio centrale di rappresentanza militare e le organizzazioni sindacali. Nelle more dell'adozione del decreto, a decorrere dal 1° gennaio 2018, al personale delle forze armate, per le finalità indicate nel presente comma, si applica la tabella di corrispondenza prevista a legislazione vigente per il personale dei corpi di polizia ad ordinamento militare».
  Pertanto, si evidenzia che l'applicazione della nuova tabella, pur comportando l'inquadramento in fasce retributive più alte, non implica alcun pregiudizio economico nei confronti di coloro che transitarono in epoche pregresse.
  Ciò in quanto la normativa prevede che il personale che transita nei ruoli civili mantenga lo stesso trattamento economico goduto da militare.
  Il riferimento va ascritto proprio all'articolo 2 del succitato decreto ministeriale 18 aprile 2002, ai sensi del quale «Il personale trasferito è inquadrato... conservando l'anzianità assoluta riferita al predetto grado, l'anzianità complessivamente maturata e la posizione economica acquisita... Nel caso in cui il nuovo trattamento economico spettante a titolo di assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto del transito, l'eccedenza è attribuita sotto forma di assegno
ad personam, pari alla differenza fra il trattamento economico goduto ed il nuovo, fino al riassorbimento con i successivi aumenti di trattamento economico a titolo di assegni fissi e continuativi».
  Sulla base di tale disamina normativa e per una migliore comprensione del fenomeno è stata condotta dalla direzione generale competente una simulazione relativa alle retribuzioni che avrebbe percepito nel tempo – considerando anche eventuali progressioni economiche – un maresciallo capo transitato nell'anno 2003, sia nel caso che fosse stato inquadrato nella minore fascia retributiva prevista dalla vecchia tabella di corrispondenza, sia nella maggiore fascia retributiva prevista dalla nuova tabella (il dettaglio di tale calcolo è disponibile presso il Servizio Assemblea).
  Ciò al fine di evidenziare che, a tutt'oggi (a distanza di 15 anni), l'interessato avrebbe continuato a percepire lo stesso trattamento economico goduto da militare.
  

La Ministra della difesa: Elisabetta Trenta.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

conseguenza economica