ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02089

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 114 del 25/01/2019
Firmatari
Primo firmatario: FOTI TOMMASO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 25/01/2019


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25/01/2019
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 20/02/2019
Stato iter:
24/06/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 24/06/2019
GALLI DARIO ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 24/06/2019

CONCLUSO IL 24/06/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-02089
presentato da
FOTI Tommaso
testo di
Venerdì 25 gennaio 2019, seduta n. 114

   FOTI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   i reiterati appelli alla prudenza e a prestare la massima attenzione nell'acquisto on line di polizze per la responsabilità civile auto non si rilevano sufficienti a evitare truffe e raggiri;

   anche di recente organi di informazione on line (http://www.snachannel.it) riferiscono di vicende poco commendevoli verificatesi proprio in ragione di un ricorso non attento all'acquisto di polizze on line, conclusosi con danno e beffa per l'acquirente;

   malgrado le segnalazioni dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass) volte a mettere in guardia da siti internet che propongono inverosimili offerte tariffarie, malgrado l'impegno costante del Sindacato nazionale agenti di assicurazione (S.n.a.) nel segnalare i tanti, troppi casi di raggiri, vi è ancora chi si affida alla rete ad occhi chiusi, salvo poi dovere confrontarsi con un risveglio che, il più delle volte, ha le caratteristiche dell'incubo;

   come detto, proprio in questi giorni, un ulteriore caso di truffa on line ha coinvolto un incauto internauta di Reggio Emilia il quale, navigando nel web a caccia di soluzioni assicurative oltremodo convenienti, è finito nella bocca del «leone» di turno: un truffatore abile nell'allestire un accattivante sito internet. Ne è conseguito l'acquisto on line della polizza con tanto di copertura per l'assistenza stradale, il trascorrere del tempo senza il ricevimento dei documenti comprovanti la stipula della polizza, nonostante l'avvenuto bonifico dell'importo preteso; la verifica da parte dell'interessato della copertura assicurativa dell'auto e la sorpresa che la targa del suo veicolo non risultava fra quelle in regola –:

   se i fatti siano noti al Governo e quali iniziative di competenza, anche di carattere normativo, intenda assumere al fine di meglio tutelare il consumatore da truffe on line che, come quella sopra descritta, non solo sono possibili ma che, oramai giornalmente, si verificano su tutto il territorio nazionale.
(4-02089)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Lunedì 24 giugno 2019
nell'allegato B della seduta n. 195
4-02089
presentata da
FOTI Tommaso

  Risposta. — Si risponde all'atto di sindacato ispettivo in esame, anche sulla base delle informazioni acquisite dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass).
  Con il tema in argomento, l'interrogante richiama l'attenzione sul fenomeno delle truffe
online nel settore assicurativo, che vede operatori ingannare migliaia di consumatori proponendo polizze assicurative a costi ribassati. Ciò che vengono operati, dunque, sono veri e propri raggiri informatici a danno degli acquirenti.
  Viene altresì rilevato come il numero dei siti
internet fantasma che vendono polizze assicurative, identificate dall'istituto in un solo anno, risultino pari a circa 100 unità, per un giro d'affari di svariati milioni di euro, potenzialmente in grado di provocare enormi danni economici al mercato e ai singoli consumatori.
  Con particolare riguardo al fenomeno in argomento, l'Ivass ha evidenziato che le truffe
online non sono una peculiarità del settore assicurativo, ma investono svariati ambiti. Ha precisato, altresì, che non sono gli «operatori» del settore (imprese assicurative e intermediari assicurativi), vigilati dall'istituto medesimo, ad attuare tali illeciti. Si tratta, piuttosto, di un fenomeno criminoso posto in essere da persone estranee (abusivi) che si spacciano per operatori di settore facendo ricorso a denominazioni che, spesso, si avvicinano a quelle di operatori regolari o che evocano al loro interno la parola «assicurazione» o suoi derivati e propongono soluzioni accattivanti.
  I dati riferiti dall'istituto indicano che la raccolta assicurativa nel ramo r.c. auto avviene tramite agenzie per l'84,4 per cento, per il 3,8 per cento tramite
broker, per il 2,9 per cento tramite sportelli bancari/promotori e per l'8,4 per cento tramite vendita diretta. I contratti del ramo r.c. auto sono fra quelli meno complessi e senz'altro i più diffusi.
  Come noto, l'attività di vigilanza dell'Ivass sui casi di abusivismo
online è pressante e continua, tenuto conto che i siti in argomento sono dei veri e propri siti «trappola», in quanto attirano il potenziale cliente invitandolo a compilare un form, che dà luogo a un successivo contatto a distanza (telefonico, WhatsApp o via e-mail).
  Benché l'istituto non abbia il potere di oscurare tali siti, è stata, comunque, attuata un'intensa azione di contrasto mediante la creazione di una «rete» di contatti con soggetti autorizzati ad intervenire (forze dell'ordine, registro italiano dei domini (NIC),
provider, google (ai fini dell'oscuramento dei siti stessi), imprese assicurative, Poste Italiane S.p.A. (al fine di bloccare tempestivamente le carte prepagate e i conti correnti sui quali viene chiesto di effettuare i pagamenti per le presunte polizze).
  Riguardo alla specifica richiesta dell'interrogante di conoscere quali provvedimenti si intenda adottare per arginare più efficacemente il fenomeno descritto, va segnalato che con l'entrata in vigore delle recenti disposizioni nel Codice delle assicurazioni private, a partire dal 1° ottobre 2018, l'iscrizione al Rui (Registro unico degli intermediari) del titolare del nome a dominio è condizione di legittimità per l'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa via
web.
  Ne consegue, quindi, che non è conforme alla normativa vigente ed è, perciò, vietata l'attività di promozione e collocamento di polizze assicurative mediante siti
internet il cui nome a dominio non è riferibile ad un soggetto regolarmente iscritto nel Rui.
  Tra le azioni intraprese al fine di prevenire le descritte problematiche, si ricordano inoltre le attività di
moral suasion messe in campo dall'Ivass, anche con il contributo del Ministero dello sviluppo economico, al fine di sensibilizzare gli utenti sul fenomeno delle truffe online ad ampio raggio, attraverso «raccomandazioni» pubblicate su organi di stampa, interviste, interventi in programmi Tv orientati alla tutela dei consumatori e campagne di comunicazione nazionale.
  Altra importante iniziativa è il progetto di nuova preventivazione pubblica
online, sviluppato dall'istituto in collaborazione con il Ministero dello sviluppo economico, sulla base del provvedimento regolamentare recante l'offerta del cosiddetto contratto base rc auto, che consentirà, tra l'altro, al cliente di avere un contatto diretto con le compagnie autorizzate e non con «operatori» falsi.
  Il testo è in fase conclusiva e sono in corso i dovuti approfondimenti degli elementi rilevanti da parte dei competenti uffici del ministero, al fine di assumere le decisioni più opportune al riguardo.
  Occorre altresì evidenziare che l'utilizzo di
internet è espressamente previsto dalla direttiva europea sulla distribuzione assicurativa (direttiva del Parlamento europeo 2016/2017), la quale dispone che «le imprese di assicurazione che vendono direttamente prodotti assicurativi sono incluse nell'ambito di applicazione della presente direttiva analogamente agli agenti e ai mediatori di assicurazione».
  La distribuzione tramite
internet, sia da parte delle imprese che da parte degli intermediari, è altresì oggetto di specifica disciplina contenuta nel Codice delle assicurazioni private (articolo) 106 che prevede la possibilità di distribuzione tramite internet o altri mezzi di informazione; articolo 107-bis, 108 e 109), nel regolamento Ivass 40/2018, parte terza – esercizio dell'attività di distribuzione – capo III – promozione e collocamento di contratti di assicurazione mediante tecniche di comunicazione a distanza (articoli da 69 a 83) e nel regolamento 41/2018, articolo 42 (che consente il pagamento del premio assicurativo successivo al primo, tramite sistemi informatici).
  In conclusione, si rappresenta che il Ministero dello sviluppo economico tiene conto delle possibili ripercussioni che le truffe assicurative
online possono avere sui consumatori e, nell'ambito delle proprie specifiche competenze, valuterà l'opportunità di adottare eventuali misure tecnicamente percorribili, anche normative, volte a inibire tale fenomeno e a tutelare i diritti dei consumatori e utenti della rete, nonché tutti gli operatori del settore.
Il Viceministro dello sviluppo economico: Dario Galli.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

protezione del consumatore

assicurazione automobilistica

automobile