ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02078

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 113 del 24/01/2019
Firmatari
Primo firmatario: FORNARO FEDERICO
Gruppo: LIBERI E UGUALI
Data firma: 24/01/2019


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 24/01/2019
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-02078
presentato da
FORNARO Federico
testo di
Giovedì 24 gennaio 2019, seduta n. 113

   FORNARO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   la legge n. 132 del 1o dicembre 2018, entrata in vigore il 4 dicembre 2018, inserisce delle novità che vanno a modificare il codice della Strada. Più precisamente l'articolo 93, comma 1-bis del codice della strada, in base alla nuova formulazione, vieta a chi risiede in Italia da più di 60 giorni di circolare con un veicolo immatricolato all'estero;

   il nuovo articolo 93, comma 7-bis del codice della strada prevede che, in caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis, «si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a euro 2.848. L'organo accertatore trasmette il documento di circolazione all'ufficio della motorizzazione civile competente per territorio, ordina l'immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 213. Qualora, entro il termine di centottanta giorni decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non sia immatricolato in Italia o non sia richiesto il rilascio di un foglio di via per condurlo oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa ai sensi dell'articolo 213»;

   con una circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 20 dicembre 2018 con oggetto: «Art. 29-bis, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1o dicembre 2018, n. 132 – Circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero» si precisa alla lettera D) che «all'atto della richiesta di nazionalizzazione o di rilascio del foglio di via, l'interessato dovrà ovviamente consegnare anche le targhe estere rimaste in suo possesso»;

   il 7 gennaio 2019, come riportato da un articolo del quotidiano La Nazione del 20 gennaio 2019, una cittadina italiana residente a Firenze era alla guida di un'automobile immatricolata in Svizzera perché di proprietà della madre, cittadina svizzera, in quei giorni temporaneamente in visita dalla figlia e in quel momento seduta nel lato passeggero. La polizia municipale ha contestato alla donna la violazione dell'articolo 93 commi 1-bis e seguenti, ha sollecitato il pagamento di una multa ridotta di euro 498,40 e ha proceduto al ritiro della carta di circolazione per inviarla all'ufficio della motorizzazione. Per evitare il formale sequestro dell'autovettura, la donna ha provveduto all'immediato pagamento che le ha consentito di riportare il veicolo, comunque interdetto alla circolazione, in uno spazio privato presso la propria abitazione;

   l'11 gennaio 2018 la signora si è recata presso l'ufficio della motorizzazione ed ha appreso che la carta di circolazione non era stata ancora trasmessa dalla polizia municipale e che, una volta pervenuta, avrebbe dovuto consegnare anche le targhe dell'autovettura che, assieme al documento di circolazione, sarebbero state spedite a sue spese al competente ufficio elvetico che avrebbe poi provveduto alla loro restituzione;

   la proprietaria dell'auto è stata privata dell'uso del veicolo per un periodo tuttora non determinabile –:

   quali iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda adottare per prevenire il ripetersi di episodi come quello sopra citato che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero che circolano in Italia sotto il diretto controllo dei proprietari non residenti e che, occasionalmente, vengono condotti da loro familiari residenti in Italia.
(4-02078)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

codice della strada

sequestro di beni

veicolo