ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02045

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 111 del 22/01/2019
Firmatari
Primo firmatario: LOLLOBRIGIDA FRANCESCO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 22/01/2019


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO DELL'INTERNO 22/01/2019
MINISTERO DELL'INTERNO 22/01/2019
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 21/02/2019
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-02045
presentato da
LOLLOBRIGIDA Francesco
testo di
Martedì 22 gennaio 2019, seduta n. 111

   LOLLOBRIGIDA. — Al Ministro dell'interno, al Ministro della giustizia, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   sono sempre più numerose le coppie, soprattutto omosessuali, composte da cittadini italiani che fanno ricorso alle pratiche di maternità surrogata per avere dei figli;

   tale pratica è espressamente vietata in Italia dalla legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di procreazione medicalmente assistita, che sanziona penalmente «chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro»;

   il fatto che questo divieto operi solo a livello nazionale, mentre in altri Paesi europei e soprattutto extraeuropei come India e Stati Uniti, tali pratiche siano legali, ha dato luogo al fenomeno del cosiddetto turismo procreativo, attraverso il quale cittadini italiani diventano genitori in Nazioni estere, facendo ricorso alla maternità surrogata, perlopiù servendosi di «agenzie» specializzate in materia e a seguito del pagamento di somme di danaro;

   negli Stati nei quali tale pratica è legale, è consentita, alla nascita del figlio, la registrazione delle coppie che si sono avvalse della maternità surrogata quali genitori, status che tali coppie poi chiedono sia trascritto in Italia;

   sinora, l'assenza nella legislazione italiana di un espresso divieto di tale registrazione, originata, peraltro, semplicemente dal fatto che il nostro ordinamento non contempla coppie genitoriali dello stesso sesso, ha causato una disparità di comportamento tra gli uffici dei diversi comuni interessati dalla questione e ha dato luogo spesso all'accoglimento della richiesta, in spregio delle vigenti normative nazionali;

   non va dimenticato, infatti, che nei casi in esame lo status genitoriale origina non solo dal ricorso a pratiche vietate in Italia, ma spesso si arricchisce di dubbiose dichiarazioni circa lo status di genitore biologico del bambino da parte di uno dei due componenti la coppia omosessuale maschile, che, laddove non veritiere, integrano i reati di falso ideologico, falsa dichiarazione di identità, false dichiarazioni all'ufficiale di stato civile –:

   quali iniziative di competenza, anche di carattere normativo, il Governo intenda assumere per contrastare il ricorso alle pratiche di cui in premessa e la successiva «legalizzazione» delle stesse mediante la trascrizione dello status di genitorialità nell'ordinamento nazionale;

   se il Governo non ritenga di promuovere il varo di una norma che dichiari la surrogazione di maternità come reato universale, rendendolo perseguibile in Italia anche se commesso all'estero.
(4-02045)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

procreazione artificiale

cittadino della Comunita'

minoranza sessuale