Legislatura: 18Seduta di annuncio: 111 del 22/01/2019
Primo firmatario: BIGNAMI GALEAZZO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 21/01/2019
Ministero destinatario:
- MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 21/01/2019
BIGNAMI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
la legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014, articolo 1, comma 118 e seguenti) introduceva l'esonero dei contributi previdenziali, in favore delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate, dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, dai datori di lavoro imprenditori e non, per un periodo massimo di 36 mesi e nel limite di 8.060,00 euro su base annua;
giungono all'interrogante diverse segnalazioni relative alle vicissitudini di aziende che vedono disconoscersi i benefici della predetta norma anche per irregolarità contabili di poche centinaia di euro, a seguito delle quali risulta un documento unico di regolarità contributiva negativo;
tali disconoscimenti verrebbero effettuati in virtù dell'articolo 1, comma 1175, della legge n. 296 del 2006, che afferma che, «A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale»;
tali situazioni pongono il tema di una necessaria semplificazione in relazione al documento unico di regolarità contributiva, in primo luogo rispetto alla proporzionalità tra l'infrazione commessa e la relativa sanzione. Non è affatto proporzionale la sanzione relativa alla perdita di benefici per decine di migliaia di euro a fronte di irregolarità di poche centinaia di euro;
altro tema rilevante riguarda la necessità di notificare, all'azienda, entro un termine congruo, le irregolarità che possano dar luogo alla perdita dei benefici stessi –:
se risultino al Ministro interrogato le criticità di cui in premessa;
quali iniziative di competenza intenda assumere per risolvere e superare le criticità oggetto di segnalazione.
(4-02044)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):diritto del lavoro
norma di lavoro
contratto collettivo