ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02032

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 111 del 22/01/2019
Firmatari
Primo firmatario: MAGLIONE PASQUALE
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 18/01/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
VILLANI VIRGINIA MOVIMENTO 5 STELLE 18/01/2019
MARAIA GENEROSO MOVIMENTO 5 STELLE 18/01/2019
FEDERICO ANTONIO MOVIMENTO 5 STELLE 18/01/2019


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 18/01/2019
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

SOLLECITO IL 16/07/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-02032
presentato da
MAGLIONE Pasquale
testo di
Martedì 22 gennaio 2019, seduta n. 111

   MAGLIONE, VILLANI, MARAIA e FEDERICO. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:

   la regione Campania ha autorizzato ex articolo 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006 un impianto di compostaggio in località Pianelle del Comune di Sassinoro (Benevento) a circa 255 metri dal sito di interesse comunitario IT 8002001 «Alta Valle del Fiume Tammaro», compreso nel comprensorio del neo istituito parco nazionale del Matese in corso di perimetrazione provvisoria;

   il comune di Sassinoro ha contestato detta autorizzazione in quanto adottata in assenza della preventiva valutazione di incidenza e, comunque, in assenza di provvedimento espresso previa motivazione ed istruttoria, in ordine alla esclusione dalla valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997;

   nello studio preliminare ambientale depositato nel procedimento di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale non è mai citata ne evidenziata, a quanto consta all'interrogante, l'esistenza del prima citato sito di interesse comunitario confinante, posto a soli 255 metri;

   lo studio preliminare ambientale depositato dalla proponente nel procedimento di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale a pagina 103/104 attesta che il progetto non è stato preceduto dallo studio di incidenza, in quanto il progetto non è localizzato in siti di interesse comunitario;

   in data 18 dicembre 2018, si è riunita la commissione regionale Via Vas VI, che, nonostante l'assenza del prescritto studio di incidenza, avrebbe confermato che il progetto sarebbe stato esaminato in relazione alla localizzazione rispetto ai siti Natura 2000;

   è pacifico che debbano essere sottoposti a valutazione di incidenza non solo i progetti localizzati nel sito di interesse comunitario ma anche quelli localizzati all'esterno del sito ma che possano avere incidenza significativa sullo stesso;

   al fine di escludere detta incidenza vi è bisogno di certezza scientifica, da acquisire a mezzo del procedimento di screening, in cui va depositato lo studio di incidenza (cfr., tra le ultime la pronuncia del TAR Abruzzo-Pescara, n. 138 del 2018 e la pacifica giurisprudenza in essa richiamata);

   non risulta all'interrogante che sia stato giammai avviato un procedimento di screening per escludere il progetto dalla necessità di valutazione di incidenza, essendo stato invece richiesto e concesso esclusivamente il decreto di non assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale che nulla dispone in ordine alla esclusione dal diverso e autonomo procedimento di valutazione di incidenza;

   la regione Campania, con nota protocollo n. 271563 del 27 aprile 2018, indirizzata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha tuttavia rappresentato che nell'ambito dell'istruttoria sarebbe stato acquisito che il progetto non ha alcuna connessione funzionale con i siti di interesse comunitario e non avrebbe incidenze significative sulla rete Natura 2000;

   non si comprende, tuttavia, come possa essere stato compiuto detto accertamento di non incidenza significativa in assenza del prescritto studio di incidenza;

   la commissione Via-Vi della regione Campania in data 18 dicembre 2018 si sarebbe rideterminata nell'escludere la non assoggettabilità del progetto a valutazione di incidenza, ancora una volta senza spiegare come sia stato possibile detto accertamento in assenza dello studio di incidenza –:

   quali siano gli orientamenti del Ministro interrogato, per quanto di competenza in relazione all'esclusione del progetto dalla prescritta valutazione di incidenza in assenza dello studio di incidenza di cui all'allegato G dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997;

   quali urgentissime iniziative intenda adottare il Ministro interrogato per garantire il rispetto del principio di precauzione ed evitare il rischio di compromissione del parco nazionale del Matese, nonché assicurare il rispetto degli obblighi scaturenti dalla «direttiva habitat» che impongono la certezza scientifica in ordine alla non significativa incidenza del progetto sul sito di interesse comunitario IT 8002001 «Alta Valle del Fiume Tammaro».
(4-02032)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

zona protetta

impatto ambientale

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