ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02006

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 110 del 17/01/2019
Firmatari
Primo firmatario: CIRIELLI EDMONDO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 17/01/2019


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 17/01/2019
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-02006
presentato da
CIRIELLI Edmondo
testo di
Giovedì 17 gennaio 2019, seduta n. 110

   CIRIELLI. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:

   il decreto-legge n. 104 del 2013 convertito dalla legge n. 128 del 2013, aveva previsto l'emanazione del regolamento sul reclutamento nelle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale – Afam – di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge n. 508 del 1999, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione;

   lo stesso decreto-legge, per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico, aveva inoltre disposto la trasformazione delle graduatorie, in cui confluivano i docenti precari con un servizio di 360 giorni nelle istituzioni Afam in graduatorie nazionali ad esaurimento utili anche per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo determinato;

   oltre a ciò, nella graduatoria di cui allo stesso decreto, è stato inserito in subordine – fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge n. 508 del 1999 – il personale docente che non era titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni Afam, che aveva superato un concorso selettivo per l'inclusione nelle graduatorie di istituto e che aveva maturato almeno tre anni accademici di insegnamento presso le citate istituzioni;

   con sentenza pubblicata il 26 luglio 2017 (8968/2017), il Tar del Lazio ha accolto il ricorso promosso da alcuni docenti (titolari di cattedre attraverso contratti di supplenza presso i conservatori italiani) che agivano per «l'accertamento e declaratoria dell'inadempimento del MIUR all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e) della legge 508/1999» nonché per il loro inserimento «in coda alla graduatoria nazionale di cui alla legge 128/2013 utile per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo determinato». Il provvedimento ordinava al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'emanazione del suddetto regolamento entro un termine perentorio, trascorso il quale il prefetto di Roma o un funzionario da quest'ultimo delegato avrebbe dovuto provvedere in tal senso;

   il regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e) della legge n. 508 del 1999 non è stato emanato, ma, sul tema, è intervenuta da ultimo la legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018) la quale ha disposto che, a decorrere dall'anno 2018, le graduatorie di cui al decreto-legge n. 104 del 2013 sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo determinato e indeterminato e ha istituito ulteriori graduatorie in cui rientra il personale docente non già titolare di contratto a tempo indeterminato che ha superato un concorso selettivo per l'inclusione delle graduatorie di istituto ed ha maturato almeno tre anni accademici di insegnamento presso le istituzioni Afam;

   a parere dell'interrogante, la situazione appena delineata farebbe comprendere che la disposizione di cui al decreto-legge n. 104 del 2013, da soluzione temporanea, si sarebbe trasformata con modalità di dubbia legittimità in disciplina definitiva, precludendo l'ingresso nella graduatoria ai docenti che hanno maturato i requisiti necessari in epoca successiva: questi ultimi, infatti, possono essere scelti per l'affidamento di un incarico a tempo indeterminato solamente nel caso in cui vi siano posti vacanti derivanti dalle assegnazioni ai docenti inclusi nelle graduatorie nazionali ex legge n. 143 del 2004 e legge n. 128 del 2013 –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti esposti e, considerata la gravità degli stessi, quali urgenti iniziative di competenza intenda adottare per colmare il vuoto normativo derivante dalla mancata emanazione del regolamento di cui alla legge n. 128 del 2013 e se non ritenga opportuno ottemperare a quanto già disposto dalla sentenza n. 8968/2017 del Tar Lazio.
(4-02006)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

insegnamento

contratto di lavoro

insegnante