ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01926

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 106 del 30/12/2018
Firmatari
Primo firmatario: VARCHI MARIA CAROLINA
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 30/12/2018


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI delegato in data 30/12/2018
Stato iter:
24/06/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 24/06/2019
VACCA GIANLUCA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (BENI E ATTIVITA' CULTURALI)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 24/06/2019

CONCLUSO IL 24/06/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-01926
presentato da
VARCHI Maria Carolina
testo di
Domenica 30 dicembre 2018, seduta n. 106

   VARCHI. — Al Ministro per i beni e le attività culturali. — Per sapere – premesso che:

   con la legge n. 124 del 2017, chi consulta un documento d'archivio o un volume a stampa in biblioteca non più coperto da diritto d'autore, sarà ora libero di riprodurlo analogamente a quanto accade nei musei pubblici dal 2014, peraltro in linea con le policy di un numero sempre crescente di istituti culturali in tutto il mondo;

   con la suddetta legge gli studiosi e tutti gli interessati — nel rispetto del diritto d'autore — hanno la possibilità di fotografare i volumi storici ed i documenti conservati negli archivi di Stato e nelle biblioteche di tutta Italia, purché le riproduzioni siano eseguite, senza flash e senza treppiedi, con dispositivi a distanza che non determinino contatto diretto con il supporto;

   le circolari n. 33 e 39 della Direzione generale archivi hanno introdotto una regolamentazione di dettaglio al fine di garantire un'applicazione uniforme delle nuove disposizioni normative in materia, accogliendo altresì due raccomandazioni contenute nella mozione del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici del 16 maggio 2016: l'avvio di una procedura semplificata per le pubblicazioni di immagini in canali editoriali convenzionalmente definiti «non a scopo di lucro» prevedendo, altresì, la cessione gratuita delle digitalizzazioni già disponibili;

   l'archivio di Stato di Palermo nega a tutt'oggi questo diritto e vincola la possibilità di scattare fotografie con mezzi propri ad una formale richiesta di autorizzazione preventiva da parte dell'utente che viene spesso rigettata per asserite – e comunque non verificabili dall'utenza – ragioni di tutela dei documenti;

   l'utenza, dunque, si trova nell'impossibilità di poter ricorrere al mezzo proprio per la riproduzione della documentazione già liberamente consultabile dagli utenti nella propria postazione;

   infine, la stessa direzione dell'archivio di Stato di Palermo sottopone a tariffa la cessione di digitalizzazioni già predisposte dall'istituto, in luogo di garantire la gratuità prevista dalle circolari della direzione generale archivi precedentemente citate;

   più volte gli utenti dell'archivio di Stato di Palermo hanno rappresentato alla direzione tale anomalia, sollecitando peraltro il Ministero competente per materia a vigilare affinché l'archivio di Stato di Palermo si adegui alle normative vigenti ed applicate pressoché uniformemente –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti riportati in premessa e quali iniziative ritenga opportuno adottare per far sì che anche l'archivio di Stato di Palermo operi in conformità alla legge 4 agosto 2017, n. 124.
(4-01926)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Lunedì 24 giugno 2019
nell'allegato B della seduta n. 195
4-01926
presentata da
VARCHI Maria Carolina

  Risposta. — Si riscontra l'atto di sindacato ispettivo in esame, con il quale l'interrogante ha chiesto notizie in merito all'applicazione, da parte dell'archivio di Stato di Palermo, delle nuove misure inerenti alla riproduzione di beni bibliografici ed archivistici, introdotte dalla legge n. 124 del 4 agosto 2017, che ha apportato modifiche all'articolo 108 del codice dei beni culturali e del paesaggio in materia, appunto, di canoni di concessione, corrispettivi di riproduzione, cauzione.
  In particolare, la nuova disposizione, vigente dal 29 agosto 2017, prevede che siano in ogni caso libere le attività, svolte senza scopo di lucro, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale, inerenti la riproduzione di beni culturali diversi dai beni archivistici sottoposti a restrizioni di consultabilità ai sensi del capo III del titolo II del codice, attuata nel rispetto delle disposizioni che tutelano il diritto di autore e con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né, all'interno degli istituti della cultura, l'uso di stativi o treppiedi, e la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro.
  Poiché l'atto parlamentare fa riferimento all'applicazione delle nuove norme presso l'archivio di Stato di Palermo, si ritiene necessario chiarire i fatti anche sulla base della normativa di tutela così come dettagliatamente riferita dalla direzione generale degli archivi.
  La direzione generale degli archivi a seguito della novella apportata all'articolo 108 del codice dei beni culturali ha proceduto all'emanazione della circolare n. 33 del 2017 nella quale si chiarisce che l'applicazione delle nuove disposizioni non può prescindere dalle cautele che vanno necessariamente adottate al fine di tutelare l'integrità dei documenti d'archivio, spesso caratterizzati dalla fragilità dei supporti o da altre condizioni di criticità.
  La richiesta preventiva da parte dell'utente al direttore dell'archivio di Stato, per la riproduzione con mezzo proprio, risponde appunto all'esigenza di consentire la valutazione dello stato materiale in cui si trovano i documenti, nonché di accertare l'eventuale presenza di dati sensibilissimi.
  Il principio della libera fruizione deve, di conseguenza, necessariamente contemperarsi con misure che ne garantiscano l'adeguata conservazione anche in futuro.
  A tal fine, nella circolare 33 del 7 settembre 2017 si è sottolineato come gli utenti debbano «impegnarsi ad accettare le norme e condizioni di tutela stabilite dalle vigenti normative per assicurare la conservazione del materiale archivistico oggetto di consultazione».
  A seguito dell'entrata in vigore della legge n. 124 del 2017, la direzione dell'archivio di Stato di Palermo ha ribadito le necessarie cautele, finalizzate a tutelare l'integrità dei documenti d'archivio.
  Con comunicazione di servizio n. 16 del 28 settembre 2017, la predetta direzione ha sottolineato la complessa attività di tutela del patrimonio archivistico conservato nell'istituto, che comprende numerose serie costituite da cosiddette «carte sciolte» che sfuggono al nesso della cartulazione e, di converso, presentano difficoltà specifiche di gestione da parte di ricercatori e archivisti.
  In particolare, è richiesto un controllo costante e continuativo sugli utenti in sala studio per evitare alterazioni del processo di stratificazione documentaria.
  Numerose sono altresì le singole unità archivistiche, o anche intere porzioni di complessi documentari, caratterizzate dalla rarità e fragilità del supporto, delle quali deve essere costantemente monitorato lo stato di conservazione.
  La comunicazione di servizio, richiamandosi all'articolo 88, comma 4, del regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1163 (tuttora in vigore a norma dell'articolo 130 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), ribadisce perciò l'esigenza di valutare la possibilità di escludere motivatamente dalla riproduzione di documenti in cattivo stato di conservazione o soggetti a rischio di danneggiamento.
  Al fine di garantire la massima trasparenza, la direzione dell'Archivio di Stato di Palermo, con decreto n. 1 dell'8 gennaio 2018, ha approvato l'elenco dei complessi documentari da ritenersi esclusi dalla riproduzione con mezzo proprio per i motivi sopra indicati.
  Tale decreto è inserito sul sito Internet dell'istituto ed è inoltre reso disponibile in sala di studio.
  Giova infine rammentare che, ove presso l'archivio sia esistente la riproduzione digitale dei documenti di particolare rarità, antichità e/o fragilità, è sempre stata garantita la possibilità di ottenere riproduzioni a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione concedente (articolo 108, comma 3, del decreto legislativo n. 42 del 2004 come novellato dalla legge n. 124 del 2017).
  A tal fine, sono state adottate misure agevolative degli utenti impegnati in effettive attività di studio e ricerca e, in particolare, degli studenti, anche attraverso convenzioni e/o forme di collaborazione con Istituti universitari e di cultura.
  Si rammenta, infine, che il Consiglio superiore dei beni culturali e paesaggistici, nella seduta del 16 maggio 2016, aveva auspicato:

   1) che la riproduzione con mezzo proprio dei beni bibliografici e archivistici, a fini personali e di studio, fosse resa gratuita e senza limitazioni nel numero di scatti in caso di testi di pubblico dominio;

   2) che in presenza di mezzi di riproduzione a distanza (fotocamera o smartphone) non si determinasse un contatto diretto con il supporto potenzialmente lesivo per l'integrità del bene;

   3) che, in caso di materiale particolarmente fragile, si ponessero precauzioni in sede stessa di consultazione mantenendo un principio di equivalenza tra consultazione e riproduzione.
Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali: Gianluca Vacca.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

semplificazione delle formalita'

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