ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01916

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 104 del 28/12/2018
Firmatari
Primo firmatario: ROMANIELLO CRISTIAN
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 21/12/2018


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 21/12/2018
Stato iter:
19/07/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 19/07/2019
VILLAROSA ALESSIO MATTIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

SOLLECITO IL 04/02/2019

SOLLECITO IL 03/04/2019

RISPOSTA PUBBLICATA IL 19/07/2019

CONCLUSO IL 19/07/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-01916
presentato da
ROMANIELLO Cristian
testo di
Venerdì 28 dicembre 2018, seduta n. 104

   ROMANIELLO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   l'IVIE, ossia imposta sul valore degli immobili detenuti all'estero dalle persone fisiche residenti in Italia, è stata istituita dal decreto-legge n. 201 del 2011; già prevista per il medesimo anno 2011 con la legge di stabilità del 2013, è stata posticipata al 2012, prevedendo che i versamenti già effettuati per il 2011 venissero considerati come acconti per l'Ivie 2012; il prelievo è applicato nella misura dello 0,76 per cento (7,6 per mille) del valore degli immobili e come chiarito dalla circolare 28/E del 2 luglio 2012 dell'Agenzia delle entrate, esso è applicato in proporzione alla quota di proprietà o di altro diritto reale e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto tale diritto; assoggettati alla tassa sono quindi coloro che per la maggior parte del periodo d'imposta – 183 giorni all'anno e 184 negli anni bisestili – risultano iscritti nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato italiano il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile; la base imponibile dell'Ivie è il valore dell'immobile, ossia il costo risultante dall'atto di acquisto e, qualora il dato non fosse disponibile, dal valore di mercato rilevabile nel luogo in cui si trova l'immobile. In deroga a questo principio generale, per gli immobili situati nei Paesi appartenenti all'Unione europea e allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, la base imponibile da considerare è il valore catastale, come determinato e rivalutato nel Paese in cui l'immobile è situato ai fini dell'assolvimento di imposte di natura patrimoniale o reddituale oppure, in mancanza di quest'ultimo, il costo d'acquisto o il valore di mercato allo scadere del periodo d'imposta; l'imposta non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unità immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (immobili «di lusso») alle quali si applica l'aliquota nella misura ridotta dello 0,4 per cento e la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; l'Ivie non è dovuta se l'importo complessivo dell'imposta, a prescindere dalla quota o dal periodo di possesso, è pari o inferiore alla cifra di euro 200; l'Ivie è sorta sul modello francese, che presenta parametri di calcolo della base imponibile diversi da quelli italiani; il prelievo può risultare sproporzionato e provocare, di conseguenza, disomogeneità e parzialità nel prelievo di tale imposta –:

   se il Ministro interrogato non intenda fornire i più recenti dati disponibili in tema di Ivie indicando in particolare, quanti immobili siano stati oggetto di prelievo nell'ultima annualità disponibile e il relativo gettito d'imposta, distribuiti per Paese (Unione europea ed extra Unione europea); quali siano i parametri effettivi adottati per il calcolo del valore degli immobili nei Paesi dell'Unione europea; quali siano le stime di gettito, aggiornate agli attuali valori di mercato se si applicasse il solo criterio del valore di mercato, a prescindere dal Paese di ubicazione dell'immobile.
(4-01916)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 19 luglio 2019
nell'allegato B della seduta n. 211
4-01916
presentata da
ROMANIELLO Cristian

  Risposta. — Con il documento in esame, l'interrogante fa riferimento all'imposta sul valore degli immobili detenuti all'estero dalle persone fisiche residenti in Italia (Ivie), istituita con il decreto-legge 201 del 2011.
  In particolare, l'interrogante chiede di conoscere:

   1) i più recenti dati disponibili in tema di imposta sul valore degli immobili situati all'estero ed, in particolare, quanti immobili siano stati oggetto di prelievo nell'ultima annualità disponibile e il relativo gettito di imposta, distribuiti per Paese (Unione europea ed extra Unione europea);

   2) quali siano i parametri effettivi adottati per il calcolo dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero nei Paesi dell'Ue;

   3) quali siano le stime di gettito, aggiornate agli attuali valori di mercato, se si applicasse il solo criterio del valore di mercato, a prescindere dal Paese di ubicazione dell'immobile.

  Al riguardo, sentiti i competenti uffici dell'amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  L'articolo 19, comma 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, convertito con modificazione dalla legge 22 dicembre 2011, 214 ha istituto l'imposta sul valore degli immobili situati all'estero detenuti a titolo di proprietà o di altro diritto reale, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.
  L'imposta è dovuta nella misura dello 0,76 per cento in proporzione alla quota di titolarità del diritto di proprietà o altro diritto reale e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto tale diritto.
  Come precisato dall'agenzia delle entrate nella circolare 28/E del 2 luglio 2012, al fine di determinare la residenza delle persone fisiche, si deve fare riferimento alla nozione contenuta nell'articolo 2, comma 2, del Tuir, in base alla quale si considerano residenti «le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile».
  Tali criteri sono alternativi essendo sufficiente che sia verificato anche uno solo di essi affinché una persona fisica possa considerarsi fiscalmente residente in Italia.
  La base imponibile dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero è il valore dell'immobile, ossia il costo risultante dall'atto di acquisto, ovvero, qualora il dato non sia disponibile, il valore di mercato.
  Per gli immobili situati nei Paesi appartenenti all'Ue o aderenti allo spazio economico europeo, la base imponibile da utilizzare, ai fini della determinazione dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, è il valore catastale, così come determinato e rivalutato nel Paese in cui l'immobile è situato, per l'assolvimento di imposte di natura reddituale o patrimoniale; oppure, in mancanza, si fa riferimento al costo che risulta dal l'atto di acquisto e, in assenza, al valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile.
  Il versamento non è dovuto se l'importo complessivo (calcolato a prescindere da quote e periodo di possesso e senza tenere conto delle detrazioni previste per lo scomputo dei crediti di imposta) non supera i 200 euro.
  Tanto premesso, nelle tabelle (disponibili presso il Servizio Assemblea) sono indicati i dati relativi all'Ivie per l'anno 2017, ultimo anno di imposta al momento disponibile, contenuti nelle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche (quadro Rw).
  Le tabelle contengono le distribuzioni del numero degli immobili oggetto di prelievo, circa 85 mila unità, e gli importi dell'Ivie, al lordo del credito d'imposta e delle detrazioni, di circa 126,1 milioni di euro e dell'Ivie dovuta di circa 76,3 milioni di euro.

  In particolare le distribuzioni vengono prodotte distintamente per gli immobili ubicati negli Stati dell'Unione europea (tabella 1) e per quelli ubicati nei restanti Stati (tabella 2).
  Il numero degli immobili è stato calcolato come somma delle quote e dei mesi di possesso. I dati relativi agli immobili ubicati nell'Unione europea vengono distribuiti in base ai seguenti criteri di determinazione del valore:

   valore di mercato; valore nominale; valore di rimborso; costo d'acquisto; valore catastale; valore dichiarato nella dichiarazione di successione o in altri atti.

  Con riferimento alla richiesta concernente i parametri effettivi adottati per il calcolo dell'imposta), si evidenzia che la circolare 2 luglio 2012, n. 28 ha chiarito, come anche riportato nel testo dell'interrogazione, che in relazione «agli immobili situati in Paesi appartenenti all'UE o aderenti allo Spazio economico europeo, ai fini della determinazione dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, deve essere utilizzato quello catastale, così come determinato e rivalutato nel Paese in cui l'immobile è situato, ai fini dell'assolvimento di imposte di natura reddituale o patrimoniale, ovvero di altre imposte determinate sulla base del valore degli immobili, anche se gli immobili sono pervenuti per successione o donazione». Se, per uno stesso immobile, sono attribuiti diversi valori catastali ai fini delle imposte reddituali e delle imposte patrimoniali, deve essere preso in considerazione il valore catastale utilizzabile ai fini delle imposte patrimoniali. In mancanza del valore catastale, si fa riferimento al costo che risulta dall'atto di acquisto e, in assenza, al valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile.
  Infine, per quanto riguarda la richiesta relativa alle stime di gettito aggiornate agli attuali valori di mercato se si applicasse il solo criterio del valore di mercato, a prescindere dal Paese di ubicazione dell'immobile, si rileva che per effettuare tale elaborazione occorrerebbe conoscere il valore di mercato degli immobili nei vari Paesi in cui essi sono ubicati. Tale informazione non è nelle disponibilità degli uffici dell'amministrazione finanziaria.

Il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze: Alessio Mattia Villarosa.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

divorzio

base imponibile

concorrenza