ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01864

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 101 del 13/12/2018
Firmatari
Primo firmatario: DEIDDA SALVATORE
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 13/12/2018


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA DIFESA
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA DIFESA delegato in data 13/12/2018
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

SOLLECITO IL 12/12/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-01864
presentato da
DEIDDA Salvatore
testo di
Giovedì 13 dicembre 2018, seduta n. 101

   DEIDDA. — Al Ministro della difesa, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   ai sensi dell'articolo 1913 del codice, gli ufficiali e i sottufficiali in servizio permanente, gli appuntati e i carabinieri sono iscritti d'ufficio ai seguenti fondi previdenziali integrativi, tra loro indipendenti e a gestione separata, amministrati dalla Cassa di previdenza delle Forze armate di cui all'articolo 74 del regolamento: a) fondo di previdenza ufficiali dell'Esercito italiano e dell'Arma dei carabinieri; b) fondo di previdenza ufficiali della Marina militare; c) fondo di previdenza ufficiali dell'Aeronautica militare; d) fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito italiano e dell'Arma dei carabinieri; e) fondo di previdenza appuntati e carabinieri; f) fondo di previdenza sottufficiali della Marina militare; g) fondo di previdenza sottufficiali dell'Aeronautica militare;

   l'articolo 1914 del codice dell'ordinamento militare riconosce un'indennità supplementare agli ufficiali e ai sottufficiali in servizio permanente, nonché agli appuntati e ai carabinieri, i quali, all'atto della cessazione dal servizio con diritto alla pensione, siano iscritti da almeno 6 anni ai fondi previdenziali integrativi;

   il comma 1 dell'articolo 1919 del citato codice prevede anche che la suddetta indennità sia dovuta ai sottufficiali della Marina e dell'Aeronautica militare – iscritti da almeno 6 anni al pertinente fondo – anche nell'ipotesi in cui siano essi trasferiti nei ruoli dei dipendenti civili dell'amministrazione dello Stato, oppure nominati ufficiali in servizio permanente effettivo;

   tale diritto, nell'ipotesi di trasferimento nei ruoli civili o di collocamento in congedo senza diritto alla pensione, non è invece riconosciuto in favore del personale dell'Esercito e dell'Arma dei carabinieri, e ciò perché i Corpi d'appartenenza non sarebbero ricompresi tra quelli per i quali tale beneficio sarebbe previsto dall'ordinamento vigente;

   l'articolo 1917 del citato codice prevede, altresì, il diritto alla restituzione dei contributi obbligatori versati nei citati fondi previdenziali, maggiorati degli interessi semplici maturati, nonché la reversibilità delle predette somme, in favore degli appuntati e dei carabinieri, i quali siano cessati dal servizio esclusivamente con diritto alla pensione, prima del decorso dei sei anni d'iscrizione al fondo;

   invece, il suindicato diritto alla restituzione è sempre riconosciuto in favore dei sottufficiali della Marina e dell'Aeronautica militare, anche se cessati dal servizio senza diritto alla pensione, o se trasferiti nei ruoli del personale civile dell'amministrazione dello Stato, nonché se nominati ufficiali in servizio permanente effettivo;

   il decreto legislativo n. 66 del 2010 nella parte in cui esclude dal novero degli aventi diritto alla corresponsione dell'indennità o, comunque, alla restituzione dei contributi già versati, i militari dell'Arma dei carabinieri e dell'Esercito transitati nei ruoli civili o nominati ufficiali, oltre che tutti i militari, appartenenti a Corpi diversi dalla Marina e dall'Aeronautica Militare, collocati in congedo senza diritto alla pensione, appare contrario al principio di uguaglianza sostanziale ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione –:

   se siano a conoscenza dei fatti sopraesposti e quali iniziative intendano assumere per integrare il Codice dell'ordinamento militare, al fine di equiparare il trattamento degli appartenenti a tutte le Forze armate, mettendo fine a una ingiusta disparità di trattamento.
(4-01864)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

pensione complementare

aviazione militare

forze paramilitari