ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01814

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 96 del 07/12/2018
Firmatari
Primo firmatario: DI SARNO GIANFRANCO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 07/12/2018


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE delegato in data 07/12/2018
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-01814
presentato da
DI SARNO Gianfranco
testo di
Venerdì 7 dicembre 2018, seduta n. 96

   DI SARNO. — Al Ministro per la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:

   il Ministro pro tempore per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il decreto ministeriale 2 dicembre 2016, ha decretato l'istituzione dell'elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione della performance (O.i.v.). Tale elenco racchiude tutti i professionisti esperti di valutazione delle performance delle pubbliche amministrazioni, riconosciuti dal dipartimento della funzione pubblica. L'iscrizione all'elenco nazionale è condizione necessaria per la partecipazione alle procedure comparative di nomina degli organismi indipendenti di valutazione della performance istituiti ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, cosiddetto «legge Brunetta», presso amministrazioni, agenzie ed enti statali, anche ad ordinamento autonomo;

   nel mese di settembre 2018 il dipartimento della funzione pubblica ha provveduto a dare notizia degli enti accreditati per l'erogazione dei corsi di formazione qualificati per gli appartenenti all'elenco nazionale degli Oiv e quindi autorizzati anche al rilascio dei crediti obbligatori per la redenzione all'elenco nazionale, che avviene a cadenza triennale;

   appartenere al suddetto elenco è titolo indispensabile per potersi candidare al ruolo di componente o presidente degli Oiv e quindi svolgere attività di consulenza manageriale specifica in campo di valutazione delle performance. I soggetti iscritti sono tenuti ad acquisire quaranta crediti formativi nel triennio precedente al rinnovo dell'iscrizione. Il sistema della formazione continua è previsto all'articolo 6 del decreto ministeriale 2 dicembre 2016, al fine di migliorare le competenze professionali dei soggetti iscritti nell'elenco nazionale e garantirne l'allineamento metodologico nell'esercizio delle funzioni di Oiv. Per il raggiungimento dei tanto agognati 40 crediti si dovranno frequentare almeno 3 corsi di circa 400 euro ciascuno con costi totali pari a 1.200 euro, non tenendo conto delle spese di trasporto, vitto e alloggio;

   all'articolo 4 del decreto ministeriale, si riporta che è fatto obbligo per gli iscritti all'elenco nazionale:

    a) dell'acquisizione dei crediti formativi secondo quanto previsto all'articolo 6;

    b) del tempestivo aggiornamento dei propri dati con particolare riguardo ai requisiti di cui all'articolo 2, agli incarichi di Oiv ricoperti e ai crediti formativi acquisiti;

    c) di rinnovare ogni tre anni l'iscrizione nell'elenco nazionale, attraverso il portale della performance;

   l'articolo 6 del decreto ministeriale in merito alla formazione continua, riporta espressamente: «1. Al fine di migliorare le competenze professionali dei soggetti iscritti nell'Elenco nazionale e garantirne l'allineamento metodologico nell'esercizio delle funzioni di Oiv, la formazione continua prevede attività di qualificazione specifiche attraverso la partecipazione a corsi, organizzati da istituzioni pubbliche o private accreditate ai sensi del comma 4. 2. Ai fini della permanenza nell'Elenco nazionale i soggetti iscritti sono tenuti ad acquisire quaranta crediti formativi nel triennio precedente al rinnovo dell'iscrizione. 3. L'attribuzione dei crediti formativi avviene secondo i criteri indicati nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. 4. Il Dipartimento, d'intesa con la Scuola nazionale dell'amministrazione, definisce i requisiti per l'accreditamento delle istituzioni pubbliche o private che svolgono attività formative e procede alla verifica, anche a campione, della sussistenza dei requisiti stessi. La Scuola nazionale dell'amministrazione provvede alle conseguenti attività di accreditamento. 5. Il Dipartimento, in collaborazione con la Scuola nazionale dell'amministrazione, promuove lo svolgimento della formazione e la orienta verso le nuove aree di sviluppo della professione. 6. Nell'ambito degli indirizzi del Dipartimento, la Scuola può:

    a) stipulare convenzioni con Università per definire regole comuni per il riconoscimento reciproco di crediti formativi professionali e universitari;

    b) valutare proposte formative su base individuale aventi caratteristiche di alta specializzazione» –:

   quali iniziative di carattere normativo il Ministro interrogato intenda adottare, alla luce di quanto descritto in premessa, al fine di eliminare ogni disparità nell'accesso ai corsi succitati fra i liberi professionisti e i dipendenti pubblici.
(4-01814)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

scuola nazionale

formazione professionale

istruzione permanente