ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01807

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 95 del 06/12/2018
Firmatari
Primo firmatario: CUNIAL SARA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 06/12/2018


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
  • MINISTERO DELLA SALUTE
  • MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 06/12/2018
Stato iter:
04/04/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 04/04/2019
COSTA SERGIO MINISTRO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 04/04/2019

CONCLUSO IL 04/04/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-01807
presentato da
CUNIAL Sara
testo di
Giovedì 6 dicembre 2018, seduta n. 95

   CUNIAL. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute, al Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. — Per sapere – premesso che:

   la Corte di giustizia dell'Unione europea ha emesso la sentenza sulla natura giuridica dei nuovi Ogm: «gli organismi ottenuti mediante mutagenesi sono Ogm ai sensi della direttiva sugli Ogm, nei limiti in cui le tecniche e i metodi di mutagenesi modificano il materiale genetico di un organismo secondo modalità che non si realizzano naturalmente. Ne consegue che tali organismi rientrano, in linea di principio, nell'ambito di applicazione della direttiva sugli Ogm e sono soggetti agli obblighi previsti da quest'ultima»;

   gli organismi prodotti con le nuove tecniche di mutagenesi non possono dunque essere esclusi dal rispetto della legislazione Ogm vigente in Europa;

   secondo la Corte «dalla direttiva sugli Ogm emerge che quest'ultima non si applica agli organismi ottenuti per mezzo di determinate tecniche di mutagenesi, ossia quelle che sono state utilizzate convenzionalmente in varie applicazioni con una lunga tradizione di sicurezza». Detto ciò la Corte precisa che «gli Stati membri sono liberi di assoggettare siffatti organismi, nel rispetto del diritto, agli obblighi di cui alla direttiva sugli Ogm o ad altri obblighi. Infatti, la circostanza che tali organismi siano esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva non significa che le persone interessate possano liberamente disseminarli nell'ambiente in modo deliberato o immetterli sul mercato nell'Unione. Gli Stati membri hanno così la facoltà di legiferare in tale settore nel rispetto del diritto dell'Unione, in particolare delle norme relative alla libera circolazione delle merci»;

   in relazione alle tecniche di mutagenesi apparse successivamente alla sua adozione, la Corte ritiene che «i rischi legati all'impiego di tali nuove tecniche di mutagenesi potrebbero risultare simili a quelli derivanti dalla produzione e dalla diffusione di Ogm tramite transgenesi (...). Ne consegue che la direttiva sugli Ogm si applica anche agli organismi ottenuti mediante tecniche di mutagenesi emerse successivamente alla sua adozione»;

   il parere della Corte conferma gli avvertimenti di diversi scienziati: il gene editing può causare danni involontari al Dna con conseguenze imprevedibili. Un recente articolo su Nature ha dimostrato che il Crispr/Cas può causare modifiche genetiche indesiderate molto più vaste di quanto ipotizzassero gli esperti;

   la transgenesi o altre tecniche come il genoma editing provocano un numero rilevante di modificazioni genetiche impreviste (off target);

   la Corte inoltre ritiene che la nozione di «varietà geneticamente modificata» debba essere intesa nel senso che essa fa riferimento alla nozione di «Ogm» contenuta nella direttiva sugli Ogm, cosicché le varietà ottenute mediante mutagenesi che rientrano in tale direttiva possono essere commercializzate solo se sono state adottate tutte le misure appropriate per evitare i rischi per la salute umana e l'ambiente –:

   se e quali iniziative il Governo intenda adottare a livello nazionale affinché gli New breeding techniques (Nbt) siano disciplinati dalla stessa normativa di riferimento degli Ogm;

   se e quali iniziative il Governo intenda assumere al fine di adeguare le misure di sicurezza per contrastare il rilascio di questi nuovi Ogm nell'ambiente;

   se e come si intenda far rispettare il principio di precauzione, fondamentale sia in Italia che in Europa;

   se il Governo abbia intenzione di adottare iniziative per aggiornare la normativa sulle sementi in modo da adeguarla alla attuale decisione della Corte;

   se il Governo abbia ha intenzione di modificare il decreto ministeriale recante l'approvazione del piano di ricerca straordinario per lo sviluppo delle biotecnologie e della bioinformatica predisposto dal Crea;

   se e come il Governo intenda adeguare l'indirizzo in materia di investimenti pubblici per la ricerca agricola, oltre che le modalità di sperimentazione e le misure di biosicurezza, in modo da aderire alle valutazioni della Corte di giustizia europea.
(4-01807)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 4 aprile 2019
nell'allegato B della seduta n. 156
4-01807
presentata da
CUNIAL Sara

  Risposta. — Con riferimento all'interrogazione in esame, sulla base degli elementi acquisiti, si rappresenta quanto segue.
  Come noto, la direttiva 2001/18/CE regola, nel rispetto del principio di precauzione, l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, a scopo sperimentale e a scopo commerciale, che sono autorizzati a seguito di una procedura di valutazione del rischio ambientale condotta caso per caso. Essi sono soggetti anche a obblighi di tracciabilità, di etichettatura e di monitoraggio successivamente alla loro immissione in commercio.
  L'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva definisce come organismo geneticamente modificato «un organismo, diverso da un essere umano, il cui materiale genetico è stato modificato in modo diverso da quanto avviene in natura con l'accoppiamento e/o la ricombinazione genetica naturale
».
  La direttiva stabilisce, inoltre, che la modificazione genetica deve essere ottenuta almeno mediante l'impiego delle tecniche elencate nell'allegato I A, parte 1, (elenco non esaustivo per il progresso scientifico) e deve introdurre nell'organismo oggetto della modificazione una nuova combinazione di materiale genetico ereditabile dalla progenie.
  Le tecniche dell'allegato I A, parte 2, non producono invece modificazioni genetiche, a condizione che non comportino l'impiego di molecole di acido nucleico ricombinante o di organismi geneticamente modificati prodotti con tecniche o metodi diversi da quelli esclusi dall'allegato I B della direttiva stessa. Nell'allegato I B sono elencate le tecniche o i metodi di modificazione genetica che implicano l'esclusione degli organismi prodotti dal campo di applicazione della direttiva 2001/18/CE.
  Con la sentenza del 25 luglio 2018, la Corte di giustizia europea ha stabilito, innanzitutto, che gli organismi ottenuti mediante mutagenesi sono organismi geneticamente modificati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, della predetta direttiva 2001/18/CE, dal momento che le tecniche e i metodi di mutagenesi modificano il materiale genetico di un organismo secondo modalità che non si realizzano naturalmente: tali organismi perciò rientrano, in linea di principio, nell'ambito di applicazione della direttiva sugli OGM e sono soggetti agli obblighi previsti da quest'ultima.
  La Corte ha constatato, inoltre, che la direttiva in questione non si applica agli organismi ottenuti per mezzo di determinate tecniche di mutagenesi che sono state utilizzate convenzionalmente in varie applicazioni con una lunga tradizione di sicurezza (la mutagenesi tradizionale ottenuta tramite mutageni chimici o radiazioni). A tal proposito, la Corte ha precisato che gli Stati membri sono comunque liberi di assoggettare tali organismi, nel rispetto del diritto dell'Unione (in particolare delle norme relative alla libera circolazione delle merci) agli obblighi della direttiva sugli OGM o ad altri obblighi.
  Allo scopo di non pregiudicare l'obiettivo di massima tutela della salute umana e dell'ambiente, nel rispetto del principio di precauzione, la Corte ha ritenuto, altresì, che non sia possibile escludere dall'ambito di applicazione della direttiva gli organismi ottenuti mediante le nuove tecniche di mutagenesi (mutagenesi sito-diretta) in quanto i rischi legati all'impiego di tali nuove tecniche potrebbero risultare simili a quelli risultanti dagli OGM ottenuti tramite transgenesi: perciò le disposizioni della direttiva sugli OGM devono essere applicate anche agli organismi ottenuti mediante tecniche di mutagenesi sviluppate successivamente alla sua adozione.
  Attualmente, per selezionare o introdurre caratteristiche di interesse nelle piante utilizzate a scopo agrario, ornamentale e forestale, possono essere utilizzate le tecniche convenzionali di miglioramento genetico (ritenute sicure sulle base della consuetudine del loro utilizzo), le tecniche consolidate di modificazione genetica (cui si applicano le disposizioni della direttiva 2001/18/CE) e le cosiddette nuove tecniche di miglioramento genetico (tecniche di
genome editing, mutagenesi diretta da oligonucleotidi e nucleasi sito specifiche quali ZFN, TALEN e CRISPR/Cas).
  Si ritiene comunque opportuno segnalare che, ogni volta che si introduce intenzionalmente una modificazione genetica in una pianta si possono indurre nel suo genoma anche modifiche non previste che variano a seconda del tipo di tecnica impiegata. Le modifiche non previste introdotte possono dare origine ad effetti non intenzionali (effetti sul livello di espressione genica e effetti sulle reti regolative).
  Nel corso degli ultimi anni sono stati costituiti a livello europeo alcuni gruppi di lavoro (da ultimo il SAM
High level group che ha prodotto il documento «New techniques in agricultural biotechnology» pubblicato dalla Commissione europea) incaricati di:

   predisporre una panoramica aggiornata sulle nuove tecniche di miglioramento genetico applicate all'agricoltura, illustrando le caratteristiche di ciascuna tecnica, con riferimento al meccanismo molecolare e ai prodotti ottenuti, e il loro potenziale utilizzo in agricoltura e più in generale nel campo della biologia di sintesi;

   spiegare le differenze e le similitudini di queste nuove tecniche con le tecniche convenzionali di miglioramento genetico e con le tecniche consolidate di modificazione genetica, in termini di sicurezza per la salute e per l'ambiente, di possibilità di rilevamento e identificazione dei prodotti ottenuti, di rapidità di raggiungimento dei risultati e di costi di applicazione.

  Successivamente alla sentenza della Corte di giustizia europea, l'attività dei Comitati istituiti ai sensi della direttiva 2001/18/CE e del regolamento (CE) 1829/2003 si è concentrata, con il supporto dell'EFSA, del Joint Research Centre e della Rete europea dei laboratori sugli OGM, sulla questione della rilevazione e dell'identificazione dei prodotti ottenuti con queste nuove tecniche. Essi possono, infatti, presentare caratteristiche genotipiche simili o identiche a quelle degli organismi ottenuti con le tecniche di incrocio classiche o degli organismi frutto di mutazioni spontanee: ciò rende particolarmente complessa la rilevazione, e in alcuni casi impossibile, l'identificazione di questi organismi geneticamente modificati.
  Attualmente, negli Stati membri la sperimentazione delle nuove tecniche di miglioramento genetico viene condotta ai sensi della parte B della direttiva 2001/18/CE, ma in Italia non sono state realizzate, né sono in corso, sperimentazioni. Per quanto riguarda l'immissione sul mercato di OGM, molti Stati membri hanno confermato che a livello nazionale nessuna varietà prodotta con le nuove tecniche di mutagenesi è stata registrata. Nei prossimi incontri dei Comitati regolamentari sugli OGM precedentemente citati, sarà effettuato un approfondimento in merito alle conseguenze della sentenza della Corte di giustizia europea sull'implementazione a livello nazionale della direttiva citata. Anche a tale scopo, la Commissione ha invitato gli Stati membri a presentare la propria posizione al riguardo. A tal proposito, il Ministero dell'ambiente sta effettuando una valutazione delle nuove tecniche, alla luce della predetta sentenza, per concordare con le altre amministrazioni competenti (in particolare con il Ministero delle politiche agricole e con il Ministero della salute) la posizione da tenere sia in ambito europeo che nazionale.
  Al momento, in assenza di una legge che regolamenti in maniera diversa i prodotti di
new breeding techniques dagli OGM ed in funzione della sentenza della Corte europea, la regolamentazione sarà la stessa per tutti i prodotti ottenuti con biotecnologie sia moderne che tradizionali.
  Si segnala, peraltro, che, per quanto concerne le attività di competenza del Ministero della salute, lo stesso ha sempre ritenuto fondamentale l'approfondimento ed il rafforzamento della valutazione del rischio dei prodotti geneticamente modificati, ribadendo la massima fiducia nell'operato dell'EFSA. In più occasioni, infatti, lo stesso Ministero ha rappresentato l'importanza di incentivare ogni iniziativa volta ad una valutazione sistematica degli effetti sulla salute umana ed animale legati al consumo di OGM. Fermo restando quanto sopra esposto, il Ministero della salute ha evidenziato, infine, che gli alimenti e i mangimi contenenti, costituiti e derivati da OGM, qualora ottenuti con nuove tecniche di mutagenesi, saranno soggetti ai controlli ufficiali previsti dai Piani nazionali così come avvenuto finora per tutti i prodotti GM immessi sul mercato.
  Alla luce delle informazioni esposte, si rassicura, comunque, che il Ministero dell'ambiente monitora costantemente l'impatto regolatorio delle normative di settore, anche al fine di superare le criticità operative che dovessero emergere e valutare possibili revisioni della disciplina.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: Sergio Costa.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

organismo geneticamente modificato

sicurezza alimentare

commercializzazione